06/09/2025
LA FLAT TAX PER I “PAPERONI” ESTERI
Questo regime opzionale è normato dall’art. 24-bis, del TUIR, introdotto nel 2017, in sostanza questa agevolazione nata con l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia, nella formulazione iniziale, prevedeva la possibilità di pagare 100.000 euro per tutti i guadagni e le attività svolte all’estero indipendentemente dal loro ammontare e dalla loro natura, se la persona fisica estera avesse trasferito la propria residenza in Italia. Mentre, per l’attività sviluppata e svolta in Italia si è normalmente assoggettati ad Irpef, con il sistema ad aliquote progressive.
Una misura che ha funzionato perché dopo gli Emirati Arabi e gli Stati Uniti, l’Italia si piazza al terzo posto per il numero di milionari arrivati nello “stivale”, con una quota incrementativa di 3.600 prevista per il 2025 ed un incremento netto del 20% rispetto al 2014.
Quindi le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
Questa opzione comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva, ossia una sorta di flat tax, al posto del prelievo progressivo IRPEF. E questa imposta va versata in un’unica soluzione, entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, utilizzando il modello F24 ELIDE, codice tributo “NRPP”.
Prima di esercitare l’opzione, però, il contribuente deve formulare una specifica istanza di interpello per ottenere dall’Amministrazione finanziaria una risposta in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime. L’opzione è revocabile e comunque gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
Ora, per effetto del D.L 113/2024, questa imposta una tantum, è passata da 100.000 a 200.000, per capofamiglia con la possibilità di versare anche un incremento di 25.000 euro per ogni familiare trasferito. Quindi il regime può essere esteso anche ai familiari (purché parimenti in possesso degli anzidetti requisiti), indicandolo nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva.
L’agevolazione include anche l’esenzione da imposta di donazione e successione per beni situati all’estero, nonché l’esenzione dal monitoraggio fiscale (Quadro RW) e dal pagamento di IVAFE e IVIE.
Tuttavia, se, ad esempio, un imprenditore sposta la propria residenza in Italia, ma ha anche del reddito da lavoro dipendente prodotto in un altro paese, ad esempio, la Turchia, quel reddito viene comunque già tassato in Turchia, e quindi i 200.000 euro sarebbero in più.
Però se l’imprenditore, vende l’attività localizzata in Turchia, o realizza plusvalenze finanziarie, o di altro tipo, su questo realizzo si paga questa flat tax, indipendentemente dall’ammontare di guadagno realizzato.
Di fatto questo meccanismo evita l’applicazione del principio del worldwide income taxation, secondo il quale per un residente italiano viene tassato ad IRPEF il reddito ovunque prodotto, intervenendo poi dei meccanismi, come gli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni o i crediti di imposta per evitare la doppia tassazione.
Un altro esempio può essere dato da un soggetto proprietario di redditi da capital gain che trasferisce la propria residenza in Italia. I redditi da capital gain sono soggetti ad un’imposta sostitutiva nella misura del 26%, quindi se il valore di realizzo fosse ben superiore a 769.231, si avrebbe un vantaggio fiscale a versare alle casse italiane 200.000 euro al posto del 26% della plusvalenza realizzata.
Con questa misura complessivamente lo Stato ha incassato da questi super milionari, circa 315,3 milioni di euro e con questa misura, infatti, hanno spostato la residenza fiscale in Italia, persone che avevano la residenza fiscale ad Antigua, alle Bahamas, alle Barbados, a Panama e a Cipro.