La Rubrica Fiscale

La Rubrica Fiscale Uno spazio di imparare ad orientarsi tra le norme fiscali del nostro paese. https://www.youtube.com/.albertofontana

Con Ugdcec di Vicenza abbiamo realizzato un webinar sulle principali novità operative della Legge di Bilancio 2026. E' s...
08/03/2026

Con Ugdcec di Vicenza abbiamo realizzato un webinar sulle principali novità operative della Legge di Bilancio 2026. E' stata una bella esperienza, con un ottimo livello di gradimento e numero di partecipazioni online, che ha dato la possibilità ai professionisti più giovani di commentare assieme le novità della Legge 199/2025

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Il mio ultimo articolo scritto assieme ad un mio carissimo collega il Dott. Riccardo Toniolo. Assieme abbiamo studiato i...
19/01/2026

Il mio ultimo articolo scritto assieme ad un mio carissimo collega il Dott. Riccardo Toniolo.
Assieme abbiamo studiato il nuovo iperammortamento inserito nell'ultima legge di bilancio e ne abbiamo analizzato le differenze e le analogia rispetto al vecchio iperammortamento.

Grazie all'UGDCEC di Vicenza per la possibilità di avermi messo in contatto con il gruppo Giuffrè per questa bellissima opportunità!

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce la maggiorazione degli ammortamenti con nuovi elenchi di beni, obblighi di comunicazione al GSE e inclusione degli impianti per ener

"Le pillole dell'Unione" un progetto ideato da UGDCEC di Vicenza.È stato un piacere per me partecipare come relatore.Que...
16/11/2025

"Le pillole dell'Unione" un progetto ideato da UGDCEC di Vicenza.
È stato un piacere per me partecipare come relatore.
Questa è la mia relazione sull'affitto d'azienda.

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LA STABILE ORGANIZZAZIONELa stabile organizzazione (S.O.) è una “sede fissa di affari” attraverso cui un’impresa estera ...
23/09/2025

LA STABILE ORGANIZZAZIONE

La stabile organizzazione (S.O.) è una “sede fissa di affari” attraverso cui un’impresa estera esercita in tutto o in parte la propria attività in Italia. Non ha personalità giuridica autonoma rispetto alla casa madre: è una proiezione della stessa, fiscalmente rilevante nel Paese in cui opera. La S.O. non è pertanto una società distinta, ma una “estensione” della società estera, che risponde direttamente delle obbligazioni assunte dalla casa madre. stessa. La normativa di riferimento è prevalentemente fiscale e deriva sia dalla legislazione italiana che dai trattati internazionali (ad esempio, Modello OCSE). Si sceglie la stabile organizzazione, quindi, quando si vuole mantenere un controllo diretto e non si intende costituire una nuova società, ma solo una presenza operativa locale.

Diversamente la società controllata (o subsidiary) è una società di diritto locale, dotata di propria personalità giuridica, partecipata (in misura di controllo) da una società estera (la controllante). La controllata è un soggetto giuridico autonomo, con piena capacità di agire e responsabilità patrimoniale propria. La relazione tra controllante e controllata è regolata, quindi, dal diritto societario quindi e dalla percentuale di partecipazione posseduta.

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Una guida per il Regime Forfettario 2025, con degli esempi relativi all'effettiva convenienza e la pressione fiscale con...
15/09/2025

Una guida per il Regime Forfettario 2025, con degli esempi relativi all'effettiva convenienza e la pressione fiscale confrontata con l'IRPEF.

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11/09/2025

LE SCADENZE FISCALI DI SETTEMBRE

1. RIPRESA DEI TERMINI PROCESSUALI, AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Con il mese di settembre, terminano gli effetti della sospensione estiva che ha riguardato:
- Dal 1° agosto al 31 agosto, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative compresi, quindi, i termini connessi al processo tributario;
- dal 1° agosto al 4 settembre, i termini per la trasmissione di documenti e informazioni non di carattere sostanziale richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Dalla sospensione restavano esclusi i termini per le richieste effettuate nell’ambito delle cd. attività di controllo sostanziale (accesso, ispezione e verifica), nonché delle procedure di rimborso IVA.
- Si conclude altresì la “nuova” sospensione estiva introdotta dal decreto Adempimenti, in base alla quale nel periodo compreso dal 1° al 31 agosto, di ogni anno è precluso l’invio dei seguenti atti: i) comunicazioni relative ai controlli automatizzati (ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73 ai fini delle imposte dirette e art. 54-bis D.P.R. n 633/72 ai fini IVA); ii) comunicazioni in merito ai controlli formali (ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/73; iii) comunicazioni derivanti dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata (art. 1,
comma 412, L. n. 311/2004); iv) inviti all'adempimento ex art. 1, commi 634 - 636, L. n. 190/2014 (cd. lettere di compliance).

2. IVA: PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Entro il 25 settembre 2025 gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono inviare telematicamente gli elenchi Intrastat delle cessioni e prestazioni di servizi intracomunitari
effettuati nel mese di agosto.

3. IVA: COMUNICAZIONE LIPE

Il 30 settembre 2025 è il termine ultimo per la presentazione della LIPE IVA relativa al secondo trimestre (aprile–maggio-giugno).

4. IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Il 30 settembre 2025 è il termine ultimo per il versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre (aprile-maggio-giugno).
Entro il medesimo termine (30 settembre) deve altresì essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo trimestre 2025 qualora l’ammontare dovuto fosse stato inferiore a 5.000 euro.

5. IVA: PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI RIMBORSO IVA

Il prossimo 30 settembre 2025 è il termine ultimo entro il quale è possibile:
- per i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, presentare la richiesta - esclusivamente in formato elettronico mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) - per il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell’anno precedente.
- Per i soggetti IVA non residenti stabiliti in altri Stati UE, presentare in via telematica al soggetto competente del proprio Stato la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia in relazione a beni e servizi acquistati o importati nell’anno precedente.
- per i soggetti IVA non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione europea con cui esistono accordi di reciprocità (ad oggi Svizzera, Norvegia, Israele), presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate dell’istanza (modello IVA 79, in formato cartaceo) per ottenere il rimborso dell’IVA assolta in Italia sull’acquisto o importazione di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività nell’anno precedente.

6. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Entro il 30 settembre 2025, i soggetti ISA possono aderire alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026” (approvato con
Provvedimento 9 aprile 2025). L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:
- invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
- invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”).
Si ricorda che l'accettazione della proposta è possibile in assenza di una proposta di concordato accettata dal contribuente per il biennio 2024/2025.
Sempre entro detto termine deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva del c.d. ravvedimento speciale per gli anni 2019-2023, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025/2026.

7. POLIZZE CATASTROFALI: OBBLIGO PER LE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Entro il 30 settembre scade l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio
nazionale. Questo obbligo decorre dal prossimo 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, ovvero imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, se non classificabili come piccole o microimprese.

LA FLAT TAX PER I “PAPERONI” ESTERI Questo regime opzionale è normato dall’art. 24-bis, del TUIR, introdotto nel 2017, i...
06/09/2025

LA FLAT TAX PER I “PAPERONI” ESTERI

Questo regime opzionale è normato dall’art. 24-bis, del TUIR, introdotto nel 2017, in sostanza questa agevolazione nata con l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia, nella formulazione iniziale, prevedeva la possibilità di pagare 100.000 euro per tutti i guadagni e le attività svolte all’estero indipendentemente dal loro ammontare e dalla loro natura, se la persona fisica estera avesse trasferito la propria residenza in Italia. Mentre, per l’attività sviluppata e svolta in Italia si è normalmente assoggettati ad Irpef, con il sistema ad aliquote progressive.
Una misura che ha funzionato perché dopo gli Emirati Arabi e gli Stati Uniti, l’Italia si piazza al terzo posto per il numero di milionari arrivati nello “stivale”, con una quota incrementativa di 3.600 prevista per il 2025 ed un incremento netto del 20% rispetto al 2014.

Quindi le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
Questa opzione comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva, ossia una sorta di flat tax, al posto del prelievo progressivo IRPEF. E questa imposta va versata in un’unica soluzione, entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, utilizzando il modello F24 ELIDE, codice tributo “NRPP”.
Prima di esercitare l’opzione, però, il contribuente deve formulare una specifica istanza di interpello per ottenere dall’Amministrazione finanziaria una risposta in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime. L’opzione è revocabile e comunque gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.

Ora, per effetto del D.L 113/2024, questa imposta una tantum, è passata da 100.000 a 200.000, per capofamiglia con la possibilità di versare anche un incremento di 25.000 euro per ogni familiare trasferito. Quindi il regime può essere esteso anche ai familiari (purché parimenti in possesso degli anzidetti requisiti), indicandolo nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva.
L’agevolazione include anche l’esenzione da imposta di donazione e successione per beni situati all’estero, nonché l’esenzione dal monitoraggio fiscale (Quadro RW) e dal pagamento di IVAFE e IVIE.

Tuttavia, se, ad esempio, un imprenditore sposta la propria residenza in Italia, ma ha anche del reddito da lavoro dipendente prodotto in un altro paese, ad esempio, la Turchia, quel reddito viene comunque già tassato in Turchia, e quindi i 200.000 euro sarebbero in più.
Però se l’imprenditore, vende l’attività localizzata in Turchia, o realizza plusvalenze finanziarie, o di altro tipo, su questo realizzo si paga questa flat tax, indipendentemente dall’ammontare di guadagno realizzato.
Di fatto questo meccanismo evita l’applicazione del principio del worldwide income taxation, secondo il quale per un residente italiano viene tassato ad IRPEF il reddito ovunque prodotto, intervenendo poi dei meccanismi, come gli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni o i crediti di imposta per evitare la doppia tassazione.
Un altro esempio può essere dato da un soggetto proprietario di redditi da capital gain che trasferisce la propria residenza in Italia. I redditi da capital gain sono soggetti ad un’imposta sostitutiva nella misura del 26%, quindi se il valore di realizzo fosse ben superiore a 769.231, si avrebbe un vantaggio fiscale a versare alle casse italiane 200.000 euro al posto del 26% della plusvalenza realizzata.

Con questa misura complessivamente lo Stato ha incassato da questi super milionari, circa 315,3 milioni di euro e con questa misura, infatti, hanno spostato la residenza fiscale in Italia, persone che avevano la residenza fiscale ad Antigua, alle Bahamas, alle Barbados, a Panama e a Cipro.

LA GLOBAL MINIMUM TAXLa Global Minimum Tax consiste in un regime di tassazione minima globale applicabile, a decorrere d...
31/08/2025

LA GLOBAL MINIMUM TAX

La Global Minimum Tax consiste in un regime di tassazione minima globale applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, alle imprese situate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale.

È stata introdotta dal D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, emanato in attuazione della Legge n. 111/2023 disciplinante la riforma fiscale ed è volta a garantire un livello impositivo minimo dei grandi gruppi multinazionali o nazionali di imprese.
Il livello minimo di imposizione è raggiunto tramite l’applicazione di un’imposta integrativa nel caso in cui l’aliquota effettiva di tassazione in ciascuna giurisdizione non raggiunga il 15%.

L’obiettivo finale della Global Minimum Tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa.

In questo video tratto delle CFC rules, ossia la disciplina che regola la tassazione delle società controllate estere in...
14/08/2025

In questo video tratto delle CFC rules, ossia la disciplina che regola la tassazione delle società controllate estere in capo alla casa madre italiana, indipendentemente dalla distribuzione del loro reddito in qualità di dividendo, al verificarsi di due condizioni:

- tassazione sensibilmente ridotta nello stato estero
- redditi provenienti da passive income nello stato estero

Tratto anche delle novità introdotte dal DLgs 209/2023 e dal DL 84/2025. Quest'ultimo contiene rilevanti modifiche alla disciplina delle CFC per un migliore coordinamento con la normativa in materia della Global Minimum Tax, evitando che le due discipline possano sovrapporsi e generare un carico impositivo sproporzionato a danno dei gruppi multinazionali d'impresa.

13/08/2025

IRES PREMIALE

Il giorno 8 agosto 2025 è stato pubblicato il DM relativo alle disposizioni attuative dell’IRES premiale di cui all’art. 1 commi 436-444 della L. n. 207/2024, la misura prevede la riduzione di 4 punti percentuali dell’IRES per il solo 2025 per le imprese che effettuano una patrimonializzazione dell’utile realizzato, il realizzo di investimenti rilevanti, la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di ammortizzatori sociali.

REQUISITI SOGGETTIVI
All’art 3 di dettagliano i requisiti soggetti, ossia la misura spetta per le spa, le srl, le sapa, le cooperative e le società di mutua assicurazione. Ma anche agli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello stato. Sono escluse, invece, quelle società che nel periodo d’imposta 2025 sono
in liquidazione ordinaria, in stato di liquidazione giudiziale o abbiano fatto ricorso ad altri istituti della crisi di natura liquidatoria. Mentre possono fruire del beneficio i soggetti che si trovano in una procedura che abbia finalità di risanamento. La misura spetta anche ai soggetti che hanno aderito al CPB e pertanto la riduzione dell’aliquota sarà da applicare sul reddito concordato.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO RELATIVE ALL’ACCANTONAMENTO DELL’UTILE
All’art. 4, invece, sono disciplinate le condizioni di accesso alla riduzione dell’aliquota IRES con riferimento all’accantonamento dell’utile. Ovvero:
- una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonata ad apposita riserva;
- un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti 4.0 o 5.0 relativi all’acquisto anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO RELATIVE AGLI INVESTIMENTI RILEVANTI
L’articolo 5 disciplina la condizione di accesso relativa all’effettuazione degli investimenti rilevanti, che
devono riguardare beni di cui ai piani “Transazione 4.0 e 5.0” e devono rispettare le condizioni che disciplinano i relativi crediti d’imposta.

CONDIZIONI RELATIVE ALLA BASE OCCUPAZIONALE
L’articolo 6 definisce, invece, le modalità con cui operano le condizioni di accesso relative all’esistenza di incrementi occupazionali. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, dunque, sarà necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo che decorre dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2025.
Mentre in relazione alle nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, questo deve costituire un incremento almeno pari all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

CAUSE DI DECADENZA E RECUPERO DEL BENEFICIO
L’articolo 7 definisce le cause di decadenza dal beneficio, nonché la modalità con cui avviene il recupero dell’agevolazione fruita dopo il verificarsi delle predette cause di decadenza.

CONSOLIDATO FISCALE
Nell’articolo 8 sono contenute le disposizioni di attuazione relative alla disciplina del consolidato Nazionale Fiscale.
In particolare, al comma 1, al fine di garantire il beneficio in modo più neutrale possibile, rispettando il principio in base al quale l’IRES è dovuta esclusivamente dalla consolidante, si dispone che l’importo del reddito da assoggettare all’aliquota ridotta:
- è determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato;
- è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA CFC E CON QUELLA DEGLI UTILI PROVENIENTI DA REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI
L’articolo 10 definisce alcune norme di coordinamento con la disciplina di cui agli articoli 47-bis (disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati) e 167 (disposizioni in materia di imprese estere
controllate) del TUIR, con lo scopo di evitare effetti distorsivi nell’applicazione dei predetti regimi, derivanti dalla fruizione per i soggetti interessati dell’aliquota IRES ridotta, in ragione della
temporaneità della misura agevolativa.

OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Nell’articolo 11 sono delineati gli effetti che le operazioni di riorganizzazione aziendale, determinano sul calcolo della riduzione dell’aliquota IRES, sui requisiti di accesso al regime agevolativo, nonché sulle cause di decadenza.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
L’articolo 12 disciplina gli effetti del cumulo tra la riduzione dell’aliquota IRES e altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, quali, ad esempio, i crediti d’imposta collegati ai piani cc.dd. di “Transizione 4.0 e 5.0”.

Indirizzo

Via Monte Zovetto 26
Vicenza
36100

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