Studio P&M - Dottori Commercialisti

Studio P&M - Dottori Commercialisti Consulenza Fiscale Tributaria e Societaria Lo Studio P&M è composto da Dottori Commercialisti e Revisori Legali, opera negli studi di Verona e Isola Rizza.

Nasce nel 2006 per offrire alle aziende consulenza e assistenza in materia fiscale, amministrativa, tributaria e societaria. Propone inoltre un’offerta integrata di servizi professionali caratterizzati da un elevato grado di competenze specialistiche da parte di consulenti esperti. VALORE PER I CLIENTI

Lo Studio P&M nasce per creare valore per i propri clienti. Unisce in modo moderno professionalità ed esperienze, tributarie, fiscali e societarie che negli anni si sono rivelate sinergiche per essere di reale ausilio ad imprese e persone, nei diversi momenti della loro vita imprenditoriale o professionale, dalla start-up, alla crescita, alla globalizzazione sui mercati, ai più difficili momenti di crisi. STRATEGIA DI SQUADRA

Lo Studio P&M opera rendendo disponibili in team le professionalità che l’incarico richiede, con unico obiettivo il reale sostegno di imprese e individui nelle decisioni quotidiane. L’intesa tra professionisti, basata sulla condivisione dei medesimi valori e consolidata da tempo, permette di dedicarsi efficacemente ad ogni incarico, con soluzioni efficienti e tecnicamente avanzate. EFFICACIA E VALORE ETICO

Lo Studio P&M è una società tra professionisti in grado di gestire progetti complessi e fornire soluzioni efficaci con la massima efficienza. Lo Studio P&M ha voluto stabilire inequivocabili principi etici di comportamento condividendo ed approvando unanimemente il suo Codice Etico che governa l’approccio di ogni professionista agli incarichi quotidianamente affrontati, unitamente alle norme di deontologia professionale.

18/03/2025

PEC amministratori (Circolare MiMiT 12.3.2025, n. 43836)

L'obbligo per gli amministratori di società, introdotto dalla
Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), di iscrizione nel Registro
Imprese di un domicilio digitale / PEC riguarda gli amministratori:

- di società costituite dall'1.1.2025 nonché di quelle costituite
prima dell'1.1.2025 (per queste ultime l'indirizzo PEC
dell'amministratore va comunicato entro il 30.6.2025);

- di società di persone / di capitali.

L'obbligo si estende inoltre ai liquidatori di società.

12/03/2025

Aziende, senza la polizza anti-calamità addio incentivi

Entro il 31 marzo tutte le imprese dovranno sottoscrivere la polizza contro le calamità naturali, la Cat Nat. L’assicurazione servirà a coprire i danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché ad attrezzature industriali e commerciali causati da terremoti, alluvioni, inondazioni, frane e esondazioni. Il termine per la polizza scade a fine anno, invece, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura. La mancata sottoscrizione comporterà l’impossibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni da parte dello Stato, anche quelli previsti per terremoti e calamità naturali. In Italia, oggi, solo il 6% delle abitazioni è coperto contro i rischi di terremoto e alluvioni e solo il 5% delle imprese ha una polizza per gli stessi rischi, a fronte invece di un 52% di imprese assicurate contro il rischio incendio. Ania ha attivato un indirizzo di posta elettronica per inviare domande e richieste di approfondimenti sulla nuova normativa.

21/02/2025

La “classifica” UE dell’Iva
All’inizio del 2025 l’Ungheria con un’aliquota del 27% rimane in testa alla graduatoria europea dell’Iva. Al secondo posto della classifica delle aliquote la già citata Finlandia che col 25,5% supera dello 0,5% Croazia, Danimarca e Svezia (tutti stati che applicano un’aliquota del 25%). Fra i paesi europei, le aliquote standard più basse sono applicate in Lussemburgo (17%) e a Malta (18%). Negli ultimi cinque anni, dal 2020 al 2025, l’aliquota Iva standard applicata nei paesi dell’Unione Europea è aumentata dal 21 al 21,8%: quasi sette punti percentuali al di sopra dell’aliquota standard minima del 15% prevista dalla normativa europea.

15/02/2025

La figura professionale del sommelier ora ha il suo “codice Ateco”

Il sommelier, figura professionale fondamentale anello di congiunzione tra produttori e consumatori ora, formalmente, è una professione riconosciuta e “codificata”. Dal 1 aprile 2025, infatti, entrerà in vigore il nuovo codice Ateco 74.99.41, dedicato espressamente alle “Attività di consulenza fornite da enotecari e sommelier”. “Il codice Ateco, pilastro fondamentale per la classificazione delle attività economiche nel nostro Paese, riconosce ufficialmente il sommelier come figura professionale autonoma e altamente qualificata” spiega una nota ufficiale di Aspi, guidata da Giuseppe Vaccarini.

07/10/2024

IL “BONUS NATALE” DI €. 100 INTRODOTTO DAL “DECRETO OMNIBUS”

Il “Decreto Omnibus”, recentemente convertito in legge, ha previsto l’erogazione di un’indennità una
tantum di €. 100 a favore dei lavoratori dipendenti per il 2024 (cd. “Bonus Natale”).
Indennità spetta se il lavoratore
- ha un reddito complessivo non superiore a €. 28.000
- ha coniuge e figlio a carico, o sia single con un figlio a carico in quanto l’altro genitore manca o si tratti di
figlio adottivo/affidato del solo contribuente
- l’Irpef sul reddito di lavoro dipendente sia capiente rispetto alle relative detrazioni dell’art. 13 del Tuir.
L’indennità sarà erogata su istanza del contribuente unitamente alla 13° mensilità del 2024

09/01/2024

Assegno unico più ricco nel 2024

Cresce da gennaio l’importo minimo dell’assegno unico universale.
I nuovi valori passano, infatti, da 54,1 euro di dicembre a 57,1 euro di gennaio. Questo per le famiglie con Isee oltre 45.704,68 euro. L’importo massimo, invece, passa a 200 euro per la famiglia con Isee fino a 17.139,25 euro. I nuovi valori sono calcolati in base all’indice provvisorio Istat del 2023 pari al 5,7%. Per ricevere l’assegno unico universale nell’anno 2024 non occorre la domanda se è stata presentata nel passato, ma solo il nuovo Isee che, da quest’anno, può escludere Bot e altri titoli del tesoro fino a 50mila euro. Tenuti a presentare la domanda sono i nuclei con figli, che non l’hanno già presentata. La domanda presentata entro il 30 giugno darà diritto agli arretrati da marzo. I nuclei che già percepivano l’assegno unico universale non devono presentare una nuova domanda ma aggiornare l’Isee.

05/12/2023

OMAGGI E CENE DI NATALE

Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, torna come ogni anno la tradizione degli omaggi tipici di questa ricorrenza. Ricordiamo qui brevemente le casistiche possibili con i rispettivi trattamenti fiscali.
Partendo dal punto di vista di un'impresa, si deve distinguere se l'omaggio natalizio è un bene acquistato esternamente (come può essere un pandoro, una bottiglia di spumante, ecc.) oppure prodotto interamente dall'azienda.

Se il bene o il buono acquisto (voucher) è acquistato esternamente e viene omaggiato a soggetti terzi, quali possono essere clienti, fornitori, occorre distinguere se è di valore unitario inferiore o superiore a 50 euro (ivato):

• se superiore a 50 euro viene considerato una spesa di rappresentanza deducibile al 75%, ossia un costo sostenuto per accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa; pertanto, il costo sarà deducibile entro il plafond del 1,5% dei ricavi dell'impresa ed entro il plafond dell’1% dei compensi incassati per i professionisti.

• se inferiore a 50 euro è deducibile integralmente al 100% senza plafond del 1,5%/1% e l'Iva sarà detraibile.

In passato, è stato chiarito che il tipico cesto natalizio contenente vari beni è da considerare un bene unitario; pertanto, per portarlo in deduzione integralmente e detrarre l'Iva deve stare sotto i 50 euro (per esempio, panettone 10 euro più vino 15 euro). E’ consigliata la fattura con la descrizione del singolo bene di importo unitario inferiore ai 50 euro.
Se invece degli omaggi l'imprenditore decide di organizzare una cena/rinfresco per le ricorrenze, avrà un trattamento differente a seconda che venga offerto esclusivamente ai dipendenti o anche a terzi, clienti, fornitori, ecc. Nel primo caso, il costo della cena sarà deducibile nel limite del 75% e nel plafond del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente ex art. 100, c. 1 Tuir, con l'Iva indetraibile; nel secondo caso, invece, il costo sarà sempre deducibile nel limite del 75%, ma sarà considerato una spesa di rappresentanza (quindi soggetta al plafond sopra citato). L'Iva resta sempre indetraibile.

Le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate...
30/05/2023

Le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 24/2022), la detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene e non alla persona.
Va ricordato, tuttavia, che la detrazione spetta per intero se si possiede un reddito complessivo non superiore a 120.000 euro (in caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro) e che la spesa deve essere sostenuta con versamento bancario o postale, o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Si ricorda, infine, che l’agevolazione spetta per le polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 e che in caso di polizze “multirischio” la detrazione può essere riconosciuta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Premi assicurativi Chiedo se posso continuare a usufruire della detrazione per il premio assicurativo che comprende i rischi calamitosi per un immobile di cui non sono più proprietario perché l’anno scorso l’ho donato a mio figlio. Simone R. risponde Paolo Calderone Le spese sostenute per i pr...

Come più volte indicato dall’Agenzia delle entrate, la spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (...
23/02/2023

Come più volte indicato dall’Agenzia delle entrate, la spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) è detraibile da entrambi i componenti della coppia e, in particolare, dalla persona intestataria della fattura. Se la fattura è cointestata la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.
Nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/2022, alla quale si rinvia per ulteriori informazioni, sono specificate le tipologie di prestazioni detraibili (non tutte le spese, infatti, possono essere portate in detrazione).
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, infine, si ricorda che quando la prestazione non è resa da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale, per poter detrarre la spesa occorre effettuare il versamento con sistemi “tracciabili” (bonifico bancario o postale, anche online, carta di debito o credito, bollettino postale, eccetera).

Detraibilità spese procreazione medicalmente assistita Ho letto che le spese effettuate per il percorso di procreazione medica assistita sono detraibili dall’Irpef. Vi chiedo se può portarle in detrazione mio marito, dal momento che sarà lui a sostenerle. Tiziana R. risponde Paolo Calderone La ...

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 76) ha previsto, per le persone fisiche che comprano nell’anno 2023 immobil...
01/02/2023

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 76) ha previsto, per le persone fisiche che comprano nell’anno 2023 immobili residenziali di classe energetica A o B, una detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote costanti, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi, e spetta a condizione che l’immobile sia stato ceduto dall’impresa che l’ha costruito o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.
Non avendo previsto il legislatore, come condizione per usufruire dell’agevolazione, l’utilizzo ad abitazione principale dell’immobile acquistato, si ritiene che il beneficio possa spettare anche per comprare una seconda casa.

Detrazione Iva su acquisti case in classe A e B La nuova agevolazione dell’Iva pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica spetta solo se l’immobile viene acquistato come abitazione principale o vale anche per le seconde case? Rino A. risponde Paolo Calderone La legge di bilanc...

Indirizzo

Via Roveggia 136/a
Verona
37136

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00

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