05/12/2023
OMAGGI E CENE DI NATALE
Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, torna come ogni anno la tradizione degli omaggi tipici di questa ricorrenza. Ricordiamo qui brevemente le casistiche possibili con i rispettivi trattamenti fiscali.
Partendo dal punto di vista di un'impresa, si deve distinguere se l'omaggio natalizio è un bene acquistato esternamente (come può essere un pandoro, una bottiglia di spumante, ecc.) oppure prodotto interamente dall'azienda.
Se il bene o il buono acquisto (voucher) è acquistato esternamente e viene omaggiato a soggetti terzi, quali possono essere clienti, fornitori, occorre distinguere se è di valore unitario inferiore o superiore a 50 euro (ivato):
• se superiore a 50 euro viene considerato una spesa di rappresentanza deducibile al 75%, ossia un costo sostenuto per accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa; pertanto, il costo sarà deducibile entro il plafond del 1,5% dei ricavi dell'impresa ed entro il plafond dell’1% dei compensi incassati per i professionisti.
• se inferiore a 50 euro è deducibile integralmente al 100% senza plafond del 1,5%/1% e l'Iva sarà detraibile.
In passato, è stato chiarito che il tipico cesto natalizio contenente vari beni è da considerare un bene unitario; pertanto, per portarlo in deduzione integralmente e detrarre l'Iva deve stare sotto i 50 euro (per esempio, panettone 10 euro più vino 15 euro). E’ consigliata la fattura con la descrizione del singolo bene di importo unitario inferiore ai 50 euro.
Se invece degli omaggi l'imprenditore decide di organizzare una cena/rinfresco per le ricorrenze, avrà un trattamento differente a seconda che venga offerto esclusivamente ai dipendenti o anche a terzi, clienti, fornitori, ecc. Nel primo caso, il costo della cena sarà deducibile nel limite del 75% e nel plafond del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente ex art. 100, c. 1 Tuir, con l'Iva indetraibile; nel secondo caso, invece, il costo sarà sempre deducibile nel limite del 75%, ma sarà considerato una spesa di rappresentanza (quindi soggetta al plafond sopra citato). L'Iva resta sempre indetraibile.