26/09/2026
𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐨 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞: 𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢. (Leggi qui) 👇
Il D.Lgs. 81/2008 contenente il Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro impone all’art. 14, c. 1 l’obbligo in capo ai committenti di denunciare all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) l’avvio dell’attività di lavoro autonomo occasionale. La comunicazione dev’essere preventiva e da trasmettersi a mezzo di un apposito portale del Ministero del Lavoro. Analizziamo la procedura in dettaglio.
Portale Servizi Lavoro - La comunicazione di inizio attività si trasmette attraverso il portale ministeriale Servizi Lavoro, disponibile all’indirizzo “servizi.lavoro.gov.it” (necessario il possesso dell’identità digitale, credenziali SPID, CIE o CNS). Effettuato l’accesso l’utente, nell’ordine:
- seleziona dalla pagina iniziale la voce “Lavoro Autonomo Occasionale”;
- indica grazie al menù a tendina il soggetto per il quale intende operare;
- clicca su “Nuova Comunicazione” o indica nell’apposito campo i dati di riferimento della comunicazione (già trasmessa) da ricercare.
Come compilare la comunicazione? In sede di compilazione del tracciato il sistema precompila i dati identificativi del committente (datore di lavoro), come: codice fiscale, ragione sociale e indirizzo sede legale.
La sezione successiva (la numero 2) è riservata ai dati anagrafici del lavoratore, quali: codice fiscale; cognome e nome; sesso, data e luogo di nascita; estremi del documento di identità; estremi del permesso di soggiorno, se il soggetto è privo di codice fiscale e la cittadinanza è di un Paese extra UE; domicilio.
Dati del rapporto di lavoro - La sezione terza della comunicazione è dedicata alle informazioni relative all’incarico di lavoro autonomo, nello specifico: data di inizio dell’attività; termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio; descrizione dell’attività; compenso stimato; sede (o sedi) di lavoro, da aggiungere alla lista cliccando sul tasto “Aggiungi sede”.
A differenza delle comunicazioni obbligatorie trasmesse per l’avvio dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (Mod. UniLav) in cui la data di scadenza del rapporto è libera, per il lavoro autonomo occasionale (punto 2 dell’elenco) il termine dell’attività dev’essere obbligatoriamente scelto tra le opzioni proposte dal sistema:
A) termine dell’attività entro 7 giorni;
😎 termine dell’attività entro 15 giorni;
C) termine dell’attività entro 30 giorni.
I periodi descritti devono intendersi di calendario e non di lavoro effettivo. Ne consegue che se il termine dell’attività è previsto dopo 21 giorni di calendario, l’utente seleziona dal menù a tendina l’opzione C).
La quarta e ultima sezione del flusso telematico è riservata ai dati del soggetto compilatore, compreso l’indirizzo di posta elettronica.
Terminato l’inserimento dei dati è sufficiente cliccare su “Invia” per procedere alla trasmissione telematica.
Categorie escluse - L’obbligo di invio della comunicazione preventiva (nota INL 11.01.2022, n. 29) riguarda le sole ipotesi di lavoratori autonomi occasionali, inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir.
Sempre l’Ispettorato Nazionale precisa che l’obbligo comunicazionale interessa “esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”, essendo la normativa in parola inserita all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Nella nota successiva 1.03.2022, n. 393 l’INL precisa altresì che l’obbligo non sussiste per le attività di volontariato, guida turistica, prestazioni occasionali rese da traduttori, interpreti e docenti di lingua e sponsorizzazioni effettuate da atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it