Emanuele Mugnaini - Difesa Fiscale

Emanuele Mugnaini - Difesa Fiscale Dato che non è (per il momento) famoso tanto da poter essere googleato vi tocca leggere la sua biografia qui. Sposato, ha due figli.

Difesa Fiscale commenta le principali novità fiscali con taglio tecnico e pratico, dalla parte della difesa del contribuente: accertamenti, cartelle, sanzioni, prove, notifiche e contenzioso tributario. Emanuele Mugnaini è Torinese di nascita ma di origini sparse tra nord e centro, per questo motivo sta bene ovunque ma è sabaudo nel cuore. Di professione è un Dottore Commercialista (non iniziate a fare gesti strani, non portano sfiga, perlomeno non tutti). Per sua fortuna è stato scelto da una santa donna, sua moglie, la quale, oltre a fare lo stesso mestiere (perché così ci si capisce), lo sostiene, incoraggia e sprona (ma ogni tanto anche lui a lei). Si laurea in economia alla facoltà di Torino, bene ma non con il massimo dei voti. Il giorno stesso della laurea viene contattato da una grossa società di revisione, garbatamente rifiuta. Da buon masochista (perché se non è difficile non ci piace) decide che la pagnotta se la vuole guadagnare da solo facendo la libera professione. Fa la maggior parte della pratica presso uno studio patinato dove incontra due grandi maestri, Stefano Motta e Maura Vercellio. Lì si appassiona al contenzioso tributario. Per vedere la professione anche “dal basso” termina la pratica in una piccola realtà. Abilitato, si iscrive all’albo dei Dottori Commercialisti di Torino, torna in un grosso studio (o che forse voleva solo esserlo) ma si rende subito conto che avrebbe fatto lo schiavo a basta. Saluta dopo soli 20 giorni (o giù di lì) e si ritrova a piedi. Arriva in un altro studio, dove lo pagano una miseria, fa il ragazzo di bottega, ma può finalmente avere dei clienti propri. Nel cuore ha sempre il contenzioso, la lite con il fisco, forse anche per inclinazione caratteriale…

Se ne occupa ogni giorno, intensamente. Se c’è da combattere lo fa con forza ma non è Mago Merlino. Fermamente convinto che il miglior contenzioso è quello che non fai, crede nella prevenzione, attraverso una corretta cultura imprenditoriale. Questa pagina nasce per diffonderla. Ps: ama il lavoro di squadra, preferibilmente quando a dirigerla, è lui

07/10/2026

CPB: È GIÀ INIZIATO IL CONTENZIOSO

Le prime sentenze sul ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale mostrano già interpretazioni molto diverse tra loro.

C’è chi ritiene ostativo anche l’avviso di accertamento, pur non espressamente menzionato dalla norma, valorizzandone la funzione di atto conclusivo del procedimento accertativo e la presenza di una pretesa tributaria ormai compiutamente definita.

C’è poi chi attribuisce un ruolo decisivo alla preventiva adesione al CPB per il perfezionamento del ravvedimento speciale, ritenendo che pagamento e opzione debbano necessariamente concorrere.

Di segno diverso, invece, la pronuncia che richiama il principio di tassatività degli atti ostativi, escludendo che un mero verbale di accesso e richiesta documenti possa essere equiparato a un processo verbale di constatazione, salvo che contenga già vere contestazioni e una pretesa tributaria definita.

Il risultato è evidente: una disciplina nata anche per dare certezza sta già producendo dubbi interpretativi e contenzioso.

Nel video commento le prime pronunce e provo a capire quali problemi rischiano di accompagnare il CPB e il ravvedimento speciale nei prossimi anni.

05/10/2026

Il rinnovo del concordato preventivo biennale 2026/2027 porta con sé un regime premiale: per chi aveva già aderito al CPB 2024/2025, i termini di decadenza per l’accertamento vengono anticipati di **due anni**.

Ma il quadro cambia se entra in gioco il **ravvedimento speciale**: per le annualità 2020-2023 effettivamente interessate, i termini di accertamento vengono prorogati fino al **31 dicembre 2029**.

E non finisce qui. Per i soggetti ISA che rinnovano il CPB 2026/2027, i termini in scadenza al 31 dicembre 2026 slittano al **31 dicembre 2027**, indipendentemente dall’adesione al ravvedimento speciale.

Il risultato è un sistema che si muove in due direzioni opposte: **da una parte accorcia i termini come premio, dall’altra li proroga nuovamente**.

Nel video provo a mettere ordine tra riduzioni, proroghe e sovrapposizioni.

** **

02/10/2026

Quando un contratto viene qualificato come appalto, la forma non basta: ciò che conta è il modo in cui il rapporto viene concretamente svolto.

La Cassazione torna sul confine tra appalto genuino e somministrazione di manodopera, chiarendo che occorre verificare chi organizza effettivamente i lavoratori, chi esercita il potere direttivo e chi sopporta il rischio dell’attività.

DURC, certificazioni, pagamenti tracciati e regolarità contrattuale sono elementi rilevanti, ma non decisivi. Allo stesso modo, il Fisco non può fondare la contestazione sulle sole irregolarità dell’appaltatore o su vicende riferite a soggetti terzi.

L’accertamento deve quindi concentrarsi sul rapporto realmente eseguito e sulle sue concrete modalità operative.

Ne parlo nel video di oggi.

28/09/2026

Le irregolarità fiscali del fornitore, da sole, non bastano per contestare al cliente la partecipazione a una frode.

È quanto emerge da due sentenze della CGT di secondo grado della Lombardia, che hanno censurato accertamenti fondati, in sostanza, sul semplice “ribaltamento” sul committente delle anomalie riscontrate presso i subappaltatori. Nel caso esaminato, la società aveva invece prodotto contratti di subappalto, pagamenti tracciati, documentazione tecnica di cantiere e prova della correlazione con il proprio ciclo produttivo.

Il punto è essenziale: se l’Amministrazione vuole negare i costi o la detrazione IVA, deve dimostrare la fittizietà dell’operazione e, quando rilevante, la consapevolezza del cliente rispetto al fenomeno fraudolento. Non può limitarsi a trasferire automaticamente sul contribuente le violazioni commesse da altri soggetti.

Nel video commento perché, in materia di operazioni inesistenti, l’evasione del fornitore non può diventare automaticamente evasione del cliente.

25/09/2026

Nel corso dello Speciale Telefisco 2026 – edizione di settembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando viene notificato uno schema d’atto, il periodo estivo incide in modo diverso sui due strumenti a disposizione del contribuente.

Per presentare le deduzioni difensive, il termine di 60 giorni beneficia della sospensione dal 1° agosto al 4 settembre. Per presentare, invece, la domanda di accertamento con adesione, il termine di 30 giorni continua a decorrere normalmente, senza alcuna sospensione.

Il risultato è un doppio binario difficile da giustificare: nello stesso procedimento e davanti allo stesso schema d’atto, il contribuente può beneficiare della pausa estiva per predisporre le proprie osservazioni, ma non per decidere di chiedere l’adesione.

Una distinzione che, a mio avviso, complica inutilmente la vita al contribuente e soprattutto a chi deve assisterlo e difenderlo, imponendo di gestire termini diversi all’interno della stessa fase procedimentale.

Nel video commento il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate e spiego perché, sul piano pratico, questa soluzione appare poco razionale.

21/09/2026

Non ogni errore commesso nella compilazione della dichiarazione può tradursi automaticamente in una sanzione.

La CGT di primo grado di Siracusa ha annullato le sanzioni irrogate a un contribuente che aveva indicato un codice errato in dichiarazione, rilevando due elementi decisivi: da un lato, le obiettive condizioni di incertezza determinate da una disciplina complessa e da istruzioni poco chiare; dall’altro, il fatto che l’errore fosse meramente formale e ininfluente sul calcolo del tributo.

Il principio è importante: la sanzione tributaria non può diventare una conseguenza automatica di qualsiasi inesattezza compilativa, soprattutto quando manca un effettivo danno erariale e l’errore non incide sull’imposta dovuta.

18/09/2026

La risposta è no, almeno non necessariamente.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 24863/2026, ha affermato che la dichiarazione IVA integrativa presentata nei termini resta valida ed efficace anche se viene trasmessa dopo la comunicazione di irregolarità, purché prima della cartella di pagamento.

Presentare l’integrativa non basta. Se la rettifica modifica sostanzialmente i dati dichiarati, è il contribuente a dover dimostrare la correttezza dei nuovi valori indicati.

Quindi l’avviso bonario non chiude necessariamente la porta alla correzione della dichiarazione, ma da quel momento la questione si sposta soprattutto sul terreno della prova.

16/09/2026

Cosa ci dicono gli esiti del contenzioso tributario piemontese nei primi sei mesi del 2026?

Ho analizzato 1.836 decisioni, tra primo e secondo grado. La fotografia che emerge non è particolarmente favorevole ai contribuenti: 821 decisioni risultano a favore dell’ente impositore, contro 448 pienamente favorevoli al contribuente e 106 parzialmente favorevoli. Ben 408 giudizi si sono invece conclusi con estinzione o cessata materia del contendere.

Se consideriamo soltanto gli esiti che esprimono una decisione nel merito, il divario diventa ancora più evidente.

Nel video analizziamo i numeri del Piemonte e cerchiamo di capire quanto sia effettivamente difficile vincere una causa tributaria e cosa questi dati possano dirci — e cosa, invece, non possano dirci — sull’efficacia della tutela del contribuente.

14/09/2026

Può l’Agenzia delle Entrate disconoscere il credito d’imposta Formazione 4.0 soltanto perché l’impresa non ha acquistato beni strumentali 4.0?

Secondo alcuni uffici, l’assenza di tali investimenti dimostrerebbe che la formazione non è realmente collegata alla trasformazione digitale dell’impresa.

Il problema è che questo collegamento non è previsto dalla legge.

Il credito per la Formazione 4.0 e quello per gli investimenti in beni strumentali sono due agevolazioni autonome: il primo incentiva le competenze dei lavoratori, il secondo l’acquisto di beni tecnologici.

Pretendere un requisito ulteriore, non contemplato dalla disciplina, significa trasformare una valutazione del verificatore in una nuova condizione di accesso al beneficio.

Un caso emblematico di accertamento creativo, rispetto al quale la difesa passa dalla tassatività dei requisiti normativi e da una rigorosa documentazione dell’attività formativa effettivamente svolta.

Ne parliamo nel video di oggi.



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11/09/2026

Il concordato preventivo biennale è stato nuovamente corretto. Tuttavia, le modifiche introdotte dal decreto correttivo dovrebbero trovare applicazione soltanto a partire dal biennio 2026-2027.

Ed è proprio qui che nasce il problema.

Alcune novità si limitano a recepire interpretazioni già sostenute dall’Agenzia delle Entrate. Altre chiariscono che l’adesione effettuata in assenza dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti.

Il rischio è quello di applicare conseguenze sproporzionate agli errori commessi dai contribuenti e di alimentare un nuovo contenzioso tributario.

Indirizzo

Via Ottavio Revel 6
Turin
10121

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