30/09/2026
⚠️⚠️⚠️💶💶💶Rottamazione-quinquies, seconda rata alla cassa: si può ancora recuperare luglio
In scadenza il secondo versamento della definizione agevolata. Chi non ha pagato la prima rata può ancora rimediare, ma sulle rate intermedie non opera la tolleranza di cinque giorni.
Scade oggi, 30 settembre 2026, la seconda rata della Rottamazione-quinquies per i contribuenti che, in sede di adesione, hanno optato per il pagamento dilazionato delle somme dovute con la definizione agevolata.
L’appuntamento è particolarmente delicato per chi non ha versato la prima rata del 31 luglio. La singola omissione, infatti, non determina l’inefficacia della Rottamazione-quinquies: nel pagamento rateale la decadenza scatta quando risultano omesse o insufficientemente versate due rate, anche non consecutive, ferma la disciplina prevista per l’ultima rata.
Chi è rimasto indietro con il primo versamento può quindi ancora recuperarlo. In base al chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, se una rata non viene versata, il primo pagamento successivo viene imputato a quella precedentemente non corrisposta. Pertanto, versando il 30 settembre l’importo corrispondente a una sola rata, risulterà coperta quella di luglio, mentre resterà insoluta quella di settembre. Per riallineare integralmente il piano occorre invece versare entrambe le rate.
Una rata omessa non rende inefficace la definizione
Il riferimento è l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che individua le ipotesi in cui la Rottamazione-quinquies perde efficacia. Nel caso di pagamento dilazionato, l’inefficacia si determina per l’omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.
È su questa regola che si fonda la possibilità di recuperare il versamento del 31 luglio. Chi non ha pagato la prima rata non beneficia di uno slittamento del termine originario, ma può rimediare prima che si determini una seconda omissione. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, quando una rata resta insoluta, il primo pagamento successivo viene imputato a quella precedente non corrisposta.
Pertanto, il contribuente che non ha versato luglio e oggi effettua il pagamento di una sola rata copre l’importo rimasto arretrato, mentre resta insoluta la rata di settembre. Per riallineare integralmente il piano è necessario corrispondere entrambe le rate.
Se, invece, alla scadenza del 30 settembre risultassero ancora non pagate sia la prima sia la seconda rata, si realizzerebbe la fattispecie prevista dal comma 95, lettera b), con conseguente inefficacia della definizione.
Il 30 settembre non beneficia dei cinque giorni di tolleranza, salvo che sia l’ultima rataSul termine di pagamento occorre distinguere la disciplina delle rate intermedie da quella prevista per l’ultima rata del piano.
L’articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, è intervenuto sull’articolo 1, comma 95, della legge n. 199/2025, riconoscendo una tolleranza di cinque giorni nelle sole ipotesi indicate alle lettere a) e c): pagamento in unica soluzione e ultima rata del piano. Il beneficio non riguarda, invece, le rate intermedie.
Di conseguenza, per il contribuente che ha scelto un piano con più di due rate, il versamento del 30 settembre costituisce una rata intermedia e non beneficia di alcun differimento di cinque giorni. Se la rata di luglio è ancora insoluta, il pagamento necessario a recuperarla deve quindi intervenire entro oggi, evitando che alla scadenza risultino contemporaneamente non versate due rate.
Occorre però considerare il caso particolare del contribuente che abbia scelto di suddividere il debito in sole due rate. In questa ipotesi il versamento del 30 settembre coincide con l’ultima rata del piano e trova quindi applicazione la tolleranza prevista dalla lettera c): sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi, ossia entro il 5 ottobre 2026.
Per chi, invece, ha regolarmente versato luglio e non paga una rata intermedia entro la relativa scadenza, l’inefficacia non si determina per il solo ritardo. La definizione viene meno quando, alla scadenza di una rata successiva, risultano non versate o insufficientemente versate due rate, tenendo conto del criterio di imputazione del primo pagamento successivo alla rata precedentemente rimasta insoluta.
Gli effetti della decadenza
Le conseguenze dell’inefficacia sono indicate dallo stesso comma 95. I versamenti eventualmente effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sull’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza determinare l’estinzione del debito residuo. Riprendono inoltre a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero e l’Agente della riscossione può riattivare le ordinarie procedure cautelari ed esecutive.
Per i carichi rispetto ai quali la definizione è divenuta inefficace non è, inoltre, possibile ottenere una nuova dilazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.