Studio Commerciale Lo Savio

Studio Commerciale Lo Savio Consulenza societaria, tributaria e del lavoro. Perizie di parte su anatocismo ed usura bancaria e vertenze di lavoro. Finanza agevolata.

30/09/2026

⚠️⚠️⚠️💶💶💶Rottamazione-quinquies, seconda rata alla cassa: si può ancora recuperare luglio

In scadenza il secondo versamento della definizione agevolata. Chi non ha pagato la prima rata può ancora rimediare, ma sulle rate intermedie non opera la tolleranza di cinque giorni.

Scade oggi, 30 settembre 2026, la seconda rata della Rottamazione-quinquies per i contribuenti che, in sede di adesione, hanno optato per il pagamento dilazionato delle somme dovute con la definizione agevolata.

L’appuntamento è particolarmente delicato per chi non ha versato la prima rata del 31 luglio. La singola omissione, infatti, non determina l’inefficacia della Rottamazione-quinquies: nel pagamento rateale la decadenza scatta quando risultano omesse o insufficientemente versate due rate, anche non consecutive, ferma la disciplina prevista per l’ultima rata.

Chi è rimasto indietro con il primo versamento può quindi ancora recuperarlo. In base al chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, se una rata non viene versata, il primo pagamento successivo viene imputato a quella precedentemente non corrisposta. Pertanto, versando il 30 settembre l’importo corrispondente a una sola rata, risulterà coperta quella di luglio, mentre resterà insoluta quella di settembre. Per riallineare integralmente il piano occorre invece versare entrambe le rate.

Una rata omessa non rende inefficace la definizione

Il riferimento è l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che individua le ipotesi in cui la Rottamazione-quinquies perde efficacia. Nel caso di pagamento dilazionato, l’inefficacia si determina per l’omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.

È su questa regola che si fonda la possibilità di recuperare il versamento del 31 luglio. Chi non ha pagato la prima rata non beneficia di uno slittamento del termine originario, ma può rimediare prima che si determini una seconda omissione. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, quando una rata resta insoluta, il primo pagamento successivo viene imputato a quella precedente non corrisposta.

Pertanto, il contribuente che non ha versato luglio e oggi effettua il pagamento di una sola rata copre l’importo rimasto arretrato, mentre resta insoluta la rata di settembre. Per riallineare integralmente il piano è necessario corrispondere entrambe le rate.

Se, invece, alla scadenza del 30 settembre risultassero ancora non pagate sia la prima sia la seconda rata, si realizzerebbe la fattispecie prevista dal comma 95, lettera b), con conseguente inefficacia della definizione.

Il 30 settembre non beneficia dei cinque giorni di tolleranza, salvo che sia l’ultima rataSul termine di pagamento occorre distinguere la disciplina delle rate intermedie da quella prevista per l’ultima rata del piano.

L’articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, è intervenuto sull’articolo 1, comma 95, della legge n. 199/2025, riconoscendo una tolleranza di cinque giorni nelle sole ipotesi indicate alle lettere a) e c): pagamento in unica soluzione e ultima rata del piano. Il beneficio non riguarda, invece, le rate intermedie.

Di conseguenza, per il contribuente che ha scelto un piano con più di due rate, il versamento del 30 settembre costituisce una rata intermedia e non beneficia di alcun differimento di cinque giorni. Se la rata di luglio è ancora insoluta, il pagamento necessario a recuperarla deve quindi intervenire entro oggi, evitando che alla scadenza risultino contemporaneamente non versate due rate.

Occorre però considerare il caso particolare del contribuente che abbia scelto di suddividere il debito in sole due rate. In questa ipotesi il versamento del 30 settembre coincide con l’ultima rata del piano e trova quindi applicazione la tolleranza prevista dalla lettera c): sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi, ossia entro il 5 ottobre 2026.

Per chi, invece, ha regolarmente versato luglio e non paga una rata intermedia entro la relativa scadenza, l’inefficacia non si determina per il solo ritardo. La definizione viene meno quando, alla scadenza di una rata successiva, risultano non versate o insufficientemente versate due rate, tenendo conto del criterio di imputazione del primo pagamento successivo alla rata precedentemente rimasta insoluta.

Gli effetti della decadenza

Le conseguenze dell’inefficacia sono indicate dallo stesso comma 95. I versamenti eventualmente effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sull’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza determinare l’estinzione del debito residuo. Riprendono inoltre a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero e l’Agente della riscossione può riattivare le ordinarie procedure cautelari ed esecutive.

Per i carichi rispetto ai quali la definizione è divenuta inefficace non è, inoltre, possibile ottenere una nuova dilazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

26/09/2026

Rottamazione quinquies in Puglia: i Comuni sono 140, e il bollo auto va guardato a parte.

Ieri Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l'elenco ufficiale degli enti che hanno aderito. Mi sono preso il tempo di confrontarlo nome per nome con quello uscito sui giornali. In Puglia i Comuni sono 140, non 139: nelle liste circolate manca Nociglia.

A questi si aggiungono la Città Metropolitana di Bari e la Regione, che però ha aderito solo per il bollo auto.

Il Salento fa storia a sé: 68 Comuni in provincia di Lecce, praticamente la metà di tutti quelli pugliesi.

In breve, cosa rientra. IMU, TARI, multe e bollo auto affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023. Per i tributi si paga l'imposta senza sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le multe invece la sanzione resta, e si risparmiano interessi e maggiorazioni.

Su verbali vecchi non è poco, ma non aspettatevi l'azzeramento. Si paga in un'unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali. Restano fuori solo le condanne della Corte dei conti.

Le date da segnarsi:
📅 entro il 15 ottobre: nell'area riservata AdER compaiono i carichi rottamabili
📅 dal 16 ottobre al 15 dicembre: si presenta la domanda
📅 entro il 28 febbraio 2027: arriva la comunicazione con l'importo
📅 entro il 31 marzo 2027: si paga, tutto o la prima rata

Ora la parte che nei titoli non c'è. Che il vostro Comune sia in elenco non vuol dire automaticamente che la vostra cartella sia rottamabile. Io farei tre controlli.

Primo, chi ha emesso il debito. Il bollo è regionale, quindi conta la Regione e non il Comune.

La Puglia ha aderito solo per la tassa automobilistica mentre gli altri crediti regionali restano fuori.

Secondo, chi lo sta riscuotendo. Vale solo per quanto affidato ad AdER. Se il vostro Comune riscuote in proprio con ingiunzione, o tramite un concessionario privato, questa strada non c'entra. C'è un'eccezione interessante: Bitonto, Carmiano, Lecce, Nardò, Palagiano, Surano e Taranto hanno indicato anche le società che in passato gestivano per loro pubblicità, suolo pubblico o rifiuti e che poi hanno affidato quei carichi ad AdER. Anche quelli rientrano.

Terzo, cosa ha deciso l'ente. Il provvedimento di adesione va letto, non basta il titolo.

Una cosa che mi ha colpito è che in tutta Italia hanno aderito circa 1.500 enti, ma tra le Regioni solo cinque, tutte del Centro-Sud. Al Nord ci sono singoli Comuni, anche grossi come Genova e Venezia, ma a macchia di leopardo. In pratica la stessa multa può essere rottamabile o no a seconda del CAP.

Se seguite famiglie, ditte individuali o aziende con flotte auto e verbali arretrati, o amministrate condomini, conviene muoversi adesso. Non per presentare domanda, che si apre a metà ottobre, ma per ricostruire le posizioni, quale ente, quale canale di riscossione, quale carico. Poi si decide.

Fonte: elenco ufficiale AdER, art. 10-quinquies DL 38/2026.

L'elenco completo dei 140 Comuni, diviso per provincia, lo trovate nel primo commento 👇

Il vostro Comune c'è? Manca, oppure avete trovato qualcosa che non torna? Scrivetelo sotto, così lo sistemiamo insieme.

E se conoscete qualcuno con cartelle locali in sospeso, girateglielo.

12/08/2026

Decreto Omnibus in Gazzetta Ufficiale: novità su IVA, accertamenti e concordato preventivo

Il decreto legislativo n. 148/2026 interviene su redditi di lavoro, determinazione del reddito d’impresa, detrazione IVA, controlli e CPB. Per i soggetti che rinnovano l’accordo per il 2026-2027 arriva anche un nuovo ravvedimento speciale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.185 dell’11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n.30, il cosiddetto “Decreto Omnibus” (D.lgs n.148 del 7 agosto 2026) contenente disposizioni integrative e correttive della riforma fiscale.

Il provvedimento articolato in 37 disposizioni, entra in vigore il 12 agosto 2026 e interessa numerosi ambiti: redditi di lavoro dipendente e autonomo, reddito d’impresa, IVA, accertamento, concordato preventivo biennale, Terzo settore, accise e sanzioni tributarie.

Auto aziendali e familiari fiscalmente a carico

Sul versante del lavoro dipendente, viene precisata la disciplina dei familiari fiscalmente a carico, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025. I requisiti della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari restano richiesti, in particolare, per le altre persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile.

Più articolato l’intervento sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo. Dal periodo d’imposta 2026, il fringe benefit viene generalmente determinato applicando il 50% all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base dei costi ACI. La percentuale scende al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in.

Dopo il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore così determinato è incrementato del 50%. Per gli accessori e gli allestimenti non compresi nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore è previsto, invece, un incremento del 5%. Il decreto disciplina anche il passaggio dal precedente regime per i veicoli concessi o ordinati entro il 31 dicembre 2024.

Crediti d’imposta acquistati dai professionisti

Per gli esercenti arti e professioni, i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta acquistati, compresi quelli relativi agli interventi edilizi, assumono natura reddituale e vengono assoggettati a un’imposta sostitutiva.

La nuova disciplina si applica ai crediti acquistati dal 12 agosto 2026. Il professionista può, tuttavia, scegliere di applicarla anche ai crediti acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando eventualmente una dichiarazione integrativa. Restano esclusi i crediti ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale, che continuano a concorrere ordinariamente alla formazione del reddito.

Più tempo per esercitare la detrazione IVA

Una delle novità di maggiore interesse operativo riguarda il termine per l’esercizio della detrazione IVA. Modificando gli articoli 19 e 25 del DPR. n. 633/1972, il decreto consente di esercitare il diritto entro il secondo anno successivo a quello in cui è sorto e di registrare la fattura entro il secondo anno successivo a quello della sua ricezione.

L’ampliamento riduce il rischio di perdita della detrazione in presenza di fatture registrate tardivamente, fermo restando il rispetto delle condizioni sostanziali richieste dalla disciplina IVA.

Nuovi limiti per gli accertamenti

Il correttivo interviene anche sui controlli delle società di capitali a ristretta base partecipativa. La distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere presunta soltanto quando siano accertati, sulla base di elementi certi e precisi, componenti positivi imponibili non contabilizzati oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti.

Viene inoltre circoscritto l’accertamento fondato sull’antieconomicità. Lo scostamento tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato non è sufficiente, da solo, a dimostrare maggiori ricavi o costi non inerenti, salvo che la difformità sia manifesta e rilevante. Negli altri casi sono necessari ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

Dal periodo d’imposta 2026 viene, invece, eliminata per i contribuenti forfetari la riduzione di un anno dei termini di accertamento precedentemente riconosciuta in presenza di fatturazione elettronica.

Concordato preventivo e nuovo ravvedimento speciale

Il decreto chiarisce che l’adesione al concordato in assenza dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti. Per chi rinnova il CPB vengono confermati specifici benefici, tra cui l’esonero dal visto per le compensazioni fino a 100.000 euro per l’IVA e fino a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP. Per il biennio 2026-2027, inoltre, non sono dovuti interessi sui versamenti rateali delle imposte.

I soggetti ISA che rinnovano l’adesione per il 2026-2027 possono regolarizzare i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 mediante un’imposta sostitutiva, determinata in funzione del punteggio ISA. Il versamento potrà essere effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in unica soluzione oppure in un massimo di dieci rate mensili. Per ogni annualità, l’imposta sostitutiva relativa alle imposte sui redditi non può essere inferiore a 1.000 euro.

Per i periodi oggetto di ravvedimento i termini di accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029; per gli altri soggetti ISA che rinnovano il concordato, i termini in scadenza alla fine del 2026 slittano al 31 dicembre 2027.

Autore: Redazione Fiscal Focus

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

07/07/2026

PARCHI, SPORT E BALNEARE (93.x), CONGRESSI E FIERE (82.30.x) AGEVOLA I SETTORI ALLOGGI (55.x), RISTORAZIONE (56.x), TERME E BENESSERE (96.23.x)

GreenTour è l’incentivo che punta a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese turistiche. È promosso dal Ministero del Turismo ed è gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria è di 109 milioni di euro.

Le risorse sono ripartite tra:
• 59 milioni di euro destinati ai contributi a fondo perduto;
• 50 milioni di euro destinati ai finanziamenti agevolati.

Un elemento particolarmente rilevante riguarda la destinazione delle risorse: il 60% della dotazione complessiva è riservato alle PMI, mentre almeno il 25% delle risorse dedicate alle PMI è destinato alle micro e piccole imprese.



A CHI SI RIVOLGE

Si rivolge alle imprese italiane ed estere (con sede in Italia) di ogni dimensione che svolgono attività turistica o che, se attive da almeno 3 anni, dimostrano di aver consuntivato oltre il 50% del fatturato per attività turistiche.

Sono ammissibili anche domande presentate dai proprietari delle strutture, costituiti sotto forma di imprese, avvalendosi dei requisiti dei gestori.

Il piano di investimento può essere realizzato anche in forma congiunta, attraverso il contratto di rete.

Il Bando Green Tour 2026 finanzia programmi di investimento di dimensioni significative.



COSA FINANZIA

Sono agevolabili i programmi di investimento che mirano a far crescere la competitività e l’innovazione del Per essere ammessi, i programmi di investimento devono avere un importo compreso tra 1.000.000 e 15.000.000 di euro.

• Vincolo Green: Almeno il 51% dei costi totali del progetto deve riguardare obbligatoriamente interventi “trainanti” (miglioramento dell’efficienza energetica e produzione da fonti rinnovabili).
• Tempistiche: I progetti devono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda e dovranno concludersi entro 18 mesi dalla concessione (e in ogni caso non oltre il 30 settembre 2028).
Spese Ammesse: Cosa finanzia il bando

Le spese sono divise in categorie specifiche. Sono agevolabili i costi strettamente funzionali agli obiettivi del bando:

Esclusioni SEO importanti: Non sono finanziabili beni e macchinari usati, acquisto di terreni e immobili, imposte e spese di funzionamento. I singoli beni di importo inferiore a 500 euro non sono ammessi. L’IVA è ammissibile unicamente se rappresenta un costo non recuperabile per l’azienda

Interventi Trainanti (Efficienza Energetica): Coibentazione dell’involucro edilizio, sostituzione infissi, caldaie a condensazione ad alta efficienza, sistemi di climatizzazione intelligenti, installazione di impianti a fonti rinnovabili (es. fotovoltaico) per l’autoconsumo e relativi sistemi di stoccaggio energetico.

Interventi Trainati (Sostenibilità e Digitale): Realizzazione di giardini verticali o tetti verdi, sistemi per il riutilizzo dell’acqua piovana, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, e implementazione di tecnologie per la digitalizzazione (intelligenza artificiale, building automation).

Servizi di Consulenza: Sono ammissibili le spese per consulenze tecniche ed energetico-ambientali, entro limiti prefissati (massimo 4% dell’investimento per le PMI e massimo 2% per gli studi ambientali).

Tempi di realizzazione: Gli investimenti dovranno necessariamente concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione, e in ogni caso non oltre il 30 settembre 2028.



AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto - ai sensi degli articoli applicabili del Regolamento GBER - o anche in forma de minimis.

In particolare, l'agevolazione complessivamente concessa sui diversi regimi di aiuto è composta da un mix predefinito: 54% di fondo perduto e 46% di finanziamento agevolato.

PRESENTA LA DOMANDA

Le domande possono essere presentate online dalle ore 12.00 del 15 luglio 2026 alle ore 17.00 del 15 settembre 2026.

13/02/2026
Credito d’imposta 5.0
07/02/2026

Credito d’imposta 5.0

Iper ammortamento 2026. Ne parleremo sul prossimo numero de Lo Jonio
29/01/2026

Iper ammortamento 2026. Ne parleremo sul prossimo numero de Lo Jonio

23/01/2026

Questa settimana parleremo dell’avvio della procedura della rottamazione, a pagina 22… buona lettura

20/01/2026

AL VIA LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES, ONLINE IL SERVIZIO PER PRESENTARE LA RICHIESTA
SUL SITO DI RISCOSSIONE ANCHE IL PROSPETTO DEI DEBITI ROTTAMABILI
Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione
ha reso disponibili sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la
domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge
di Bilancio 2026. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30
aprile. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare fin d’ora
i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova misura agevolativa,
rispetto alle precedenti, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a
determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso
versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento,
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). A
tal fine, a coloro che presentano la domanda direttamente dall’area riservata del sito, il
servizio già propone i soli debiti “rottamabili”. Inoltre, Agenzia delle entrate-Riscossione
ha anche messo a disposizione il servizio online che consente di chiedere il prospetto
informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente
importo dovuto in misura agevolata.
Sempre sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte
alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova Definizione agevolata, tra cui quelle
relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti, come la possibilità
di effettuare i pagamenti in un arco temporale più ampio (fino a 9 anni in 54 rate
bimestrali) e le casistiche previste dalla legge in tema di decadenza.
Come presentare la domanda. I contribuenti possono presentare la dichiarazione di
adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in
area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area
riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con
le credenziali dell'Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei
carichi “rottamabili”
, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella
richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure
a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di
ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la domanda di
adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del
sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di
riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” si deve compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si
vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps),
la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo e-mail dove
ottenere la ricevuta di presentazione. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà
disponibile entro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute con l’esito
della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.
Come ottenere il prospetto informativo. È possibile richiedere il prospetto informativo
direttamente dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella
sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà,
entro le successive 12 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il
prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto
nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form
disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando
la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della
domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è
corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il
prospetto informativo.
Cosa prevede la nuova Definizione agevolata. La Legge di Bilancio 2026 (Legge n.
199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso
versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e
formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e agli articoli 54-bis e
54-ter del DPR n. 633/72) o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti
all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Rientrano nell’ambito
applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti
amministrazioni dello Stato (Prefetture). Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies,
purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti
tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella
decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa
riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La
norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-
quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025,
risultano versate tutte le rate scadute.
La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a
titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure
esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le
sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili",
accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio. Per quanto riguarda le sanzioni
amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti
amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle
dovute a titolo di aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di
54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore
all’importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio
2026. La Definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente
versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due
rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

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16/01/2026

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Taranto
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