27/07/2026
📢 Imposta di soggiorno: sull'omesso versamento decide il Giudice tributario, non la Corte dei conti
Con la Sentenza n. 59 del 10 marzo 2026, la Sezione Centrale d'Appello della Corte dei conti conferma un importante principio in materia di Imposta di soggiorno: le controversie relative al mancato, tardivo o parziale versamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva appartengono alla giurisdizione del Giudice tributario.
La decisione recepisce il più recente orientamento della giurisprudenza, secondo cui il gestore non risponde più come agente contabile, ma come responsabile d'imposta, con conseguente applicazione delle regole proprie del sistema tributario.
La Sentenza chiarisce inoltre che:
✅ il gestore è tenuto agli obblighi di dichiarazione e versamento previsti dalla normativa tributaria;
✅ il mancato riversamento dell'imposta deve essere contestato attraverso gli strumenti del contenzioso tributario e non davanti alla Corte dei conti;
✅ la giurisdizione si determina in base alla normativa vigente al momento della proposizione della domanda, anche per fatti riferiti ad annualità precedenti alla riforma.
Una pronuncia di particolare interesse per i Comuni e per i gestori delle strutture ricettive, che definisce in modo chiaro il riparto di giurisdizione in materia di imposta di soggiorno.
APPROFONDISCI L'ARGOMENTO CON NOI
👉 👉 👉 https://www.risko-pa.it/imposta-di-soggiorno-il-mancato-versamento-va-al-giudice-tributario-e-non-alla-corte-dei-conti/ 👈 👈 👈