Studio Multiservizi - Advising, Consulting, Management

Studio Multiservizi - Advising, Consulting, Management Studio Multiservizi

La disciplina applicabile alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2024 prevedeva che le plusvalenze conseguissero...
08/10/2026

La disciplina applicabile alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2024 prevedeva che le plusvalenze conseguissero rilevanza fiscale soltanto per la parte eccedente la soglia complessiva di 2.000 euro nel periodo d’imposta. Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025, legge n. 207/2024, il legislatore ha invece previsto un cambiamento significativo, destinato a trovare concreta applicazione proprio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025. Come già anticipato lo scorso anno nell’approfondimento dedicato alla tassazione 2026 delle cripto-attività, una delle principali novità da considerare nella compilazione del modello Redditi PF 2026 relativo al 2025 riguarda il trattamento fiscale delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle cripto-attività.
Particolare attenzione deve essere prestata alla documentazione del costo sostenuto per l’acquisto delle cripto-attività poiché le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono che il costo o valore di acquisto deve essere adeguatamente documentato dal contribuente attraverso elementi certi e precisi. In assenza di tale documentazione, il costo viene considerato pari a zero con la conseguenza che l’intero valore rilevante ai fini fiscali andrebbe a concorrere alla determinazione della plusvalenza.
Per chi ha effettuato operazioni in criptovalute e nelle altre cripto-attività durante il 2025, la compilazione del modello Redditi PF 2026 richiede quindi una verifica particolarmente accurata e di certo non é più sufficiente concentrarsi solo sulle operazioni che hanno generato guadagni di importo elevato, poiché l’eliminazione della soglia rende fiscalmente rilevanti anche plusvalenze di importo contenuto. Diventa dunque fondamentale ricostruire correttamente le operazioni effettuate, determinare il costo fiscalmente riconosciuto, conservare la documentazione necessaria e verificare anche l’eventuale presenza di minusvalenze utilizzabili negli anni successivi.
Leggi l'articolo completo su www.StudioMultiservizi.biz

La disciplina applicabile alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2024 prevedeva che le plusvalenze conseguissero rilevanza fiscale soltanto per la

Come stiamo ormai analizzando da mesi su www.StudioMultiservizi.biz/category/articoli/report-di-sostenibilita-esg le rec...
28/09/2026

Come stiamo ormai analizzando da mesi su www.StudioMultiservizi.biz/category/articoli/report-di-sostenibilita-esg le recenti modifiche normative non ridimensionano ma semplificano il ruolo della CSRD riducendo il perimetro degli obblighi ma continuando a rappresentare uno dei principali riferimenti europei in materia di rendicontazione di sostenibilità. Infatti una eventuale uscita dal perimetro della Direttiva non comporta una esclusione dalla crescente richiesta di informazioni ESG ma anzi aiuta le imprese che continuano a confrontarsi con richieste di dati provenienti da banche, investitori, clienti e altri stakeholder, indipendentemente dall’applicazione diretta degli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa. La questione dunque non riguarda più soltanto l’individuazione dei soggetti obbligati, delle tempistiche e delle informazioni da rendicontare, ma riguarda soprattutto il modo in cui i dati e i principi propri del reporting possono essere utilizzati per orientare il business, assumere decisioni più consapevoli e governare i processi di cambiamento. In questa prospettiva, la CSRD può rappresentare uno strumento operativo attraverso cinque direttrici fondamentali che andiamo ad analizzare punto per punto.
Leggi l'articolo completo www.StudioMultiservizi.biz/le-cinque-strategie-di-applicazione-della-direttiva-ue-2026-470/
Le direttrici analizzate ovvero materialità (1), strategia (2), credibilità (3), integrazione dei dati (4), cultura organizzativa (5) rappresentano infatti altrettanti punti di collegamento tra sostenibilità e gestione dell’impresa. Attraverso questi elementi, le informazioni ESG possono essere utilizzate per migliorare la gestione dei rischi, sostenere la qualità delle decisioni, favorire l’innovazione e individuare nuove opportunità di mercato e di relazione con clienti, finanziatori e altri stakeholder.

Come stiamo ormai analizzando da mesi (leggi) le recenti modifiche normative non ridimensionano ma semplificano il ruolo della CSRD riducendo il perimetro

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre 2026 si conclude il percorso regolame...
23/09/2026

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre 2026 si conclude il percorso regolamentare avviato con la direttiva Omnibus I infatti sono stati pubblicati i due atti delegati adottati dalla Commissione Europea il 3 luglio 2026 al termine dello scrutinio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772, sostituendone integralmente gli allegati I e II e introducendo la versione semplificata degli ESRS - European Sustainability Reporting Standards. Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 integra invece la direttiva contabile 2013/34/UE introducendo lo standard di rendicontazione volontario destinato alle imprese tutelate dal limite applicabile alle informazioni richieste lungo la catena del valore. Per le imprese italiane il nuovo sistema dovrà essere letto in combinato disposto con il decreto legislativo 125/2024 e con il disegno di legge di delegazione europea 2026, che dovrà recepire entro il 19 marzo 2027 le modifiche relative al perimetro di applicazione e alla vigilanza introdotte da Omnibus I.
Il nuovo quadro può quindi essere analizzato in due parti laddove una riguarda le imprese che rimangono soggette all’obbligo di reporting di sostenibilità sulla base degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva contabile, come ridisegnati dalla direttiva (UE) 2026/470, mentre l'altra riguarda invece lo standard volontario destinato alle imprese che non rientrano nel perimetro dell’obbligo. Entrambi i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri e pertanto non richiedono un ulteriore recepimento nazionale. L’articolo 3 del Regolamento 2026/1563 stabilisce che le nuove disposizioni entreranno in vigore il 10 novembre 2026, mentre i nuovi principi troveranno applicazione per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2027 o successivamente.
Il nuovo quadro europeo si inserisce quindi in una più ampia evoluzione della disciplina sulla sostenibilità, nella quale la semplificazione degli ESRS rappresenta uno degli interventi più significativi infatti l’obiettivo perseguito dalla Commissione é ridurre gli oneri amministrativi e concentrare la rendicontazione sulle informazioni realmente utili, senza abbandonare il principio della trasparenza nei confronti degli investitori, degli stakeholder e degli altri utilizzatori della dichiarazione di sostenibilità.
Il percorso europeo conferma quindi una progressiva razionalizzazione della disciplina ESG, con l’obiettivo di rendere gli obblighi maggiormente proporzionati alle dimensioni e alle caratteristiche delle imprese. Anche l’azione dell’attuale Governo italiano si inserisce in questa fase di revisione del quadro normativo, con l’esigenza di accompagnare le imprese verso una rendicontazione più sostenibile sotto il profilo degli adempimenti e maggiormente focalizzata sulle informazioni effettivamente rilevanti.
Leggi l'articolo completo su www.StudioMultiservizi.biz

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre 2026 si conclude il percorso regolamentare avviato con la direttiva Omnibus

É stato pubblicato il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani che individua il primo elenco di attività alle quali...
17/09/2026

É stato pubblicato il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani che individua il primo elenco di attività alle quali viene riconosciuta la natura sportiva ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Si tratta di discipline che, fino a questo momento, non rientravano tra quelle già praticate nell’ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. Otto nuove attività riconosciute come sportive: pubblicato il primo elenco ai sensi del d.lgs. 39/2021.
Il decreto riconosce in particolare otto nuove attività sportive, individuate nel Kurash, nel Gushtingiri, nello Yoga, nei Droni FPV, nel Dodgeball, nello Speed Down, nel Tchoukball e nel Padbol. Clickando sui singoli sport per ciascuna disciplina troverete specifici regolamenti tecnici che sono stati predisposti per definire caratteristiche, modalità di svolgimento e criteri necessari per l'effettivo riconoscimento dell’attività svolta come attività sportiva.
Leggi l'articolo completo su www.StudioMultiservizi.biz

É stato pubblicato il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani che individua il primo elenco di attività alle quali viene riconosciuta la natura sportiva

Ieri 16 settembre 2026 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha depositato ben sette ordinanze gemelle, numerate d...
17/09/2026

Ieri 16 settembre 2026 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha depositato ben sette ordinanze gemelle, numerate da 25377 a 25383, che intervengono su una delle questioni previdenziali piú discusse degli ultimi anni, poiché riguardano la determinazione della contribuzione dovuta dal socio lavoratore di società a responsabilità limitata iscritto alla gestione artigiani o commercianti.
Le sette vicende condividono lo stesso impianto argomentativo e la stessa composizione del collegio, dunque il messaggio che ne esce é particolarmente netto e difficilmente riducibile a una pronuncia isolata. In tutti i giudizi l'INPS aveva calcolato la contribuzione eccedente il minimale sulla totalità del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini IRES, benché gli utili non fossero mai stati distribuiti, e i giudici di merito avevano escluso la pretesa contributiva sulla parte rimasta nel patrimonio sociale.
Il principio affermato dalla Corte é che il socio deve contribuire soltanto sulla quota di reddito d'impresa a lui imputata ai fini IRPEF, pertanto gli utili accantonati a riserva e non distribuiti restano esclusi dalla base imponibile previdenziale. Il ragionamento muove dall'articolo 3-bis del D.L. 384/1992, il quale àncora la contribuzione alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e valorizza l'autonomia patrimoniale della srl, siccome il reddito prodotto dalla società e rimasto nella società non costituisce reddito IRPEF del socio.
Sul piano dell'efficacia temporale occorre chiarire un equivoco che circola con una certa frequenza, poiché la Cassazione ha introdotto una regola interpretativa che non decorre dalla data di deposito, bensì ha interpretato il significato che la norma già possedeva.
Non si tratta quindi di affermare che dal 16 settembre 2026 gli utili non distribuiti cessano di essere contributivi, bensì di riconoscere che quegli utili non erano soggetti a contribuzione personale del socio neppure negli anni precedenti, sempre che non ricorressero i presupposti di imputazione.
Il principio può pertanto essere invocato anche con riferimento ad annualità anteriori al 2026, purché non siano intervenute decadenze, prescrizioni o altri ostacoli processuali, ma la formula dell'efficacia ex tunc, pertanto, non equivale affatto a un rimborso automatico del passato.
Il riferimento resta la prescrizione quinquennale dei contributi e occorre verificare quando sia sorto il singolo credito vantato dell'INPS e se siano intervenuti atti interruttivi rimanendo pacifico che pro-futuro i contributi previdenziali in oggetto non saranno più dovuti, la procedura operativa da rivedere per ogni singolo contribuente che abbia versato tributi previdenziali deve quindi incentrarsi sulla verifica degli avvisi ricevuti e valutando tempestivamente il riesame in autotutela oppure il ricorso, affinché il nuovo orientamento possa essere fatto valere prima che maturino termini e decadenze.
In un contesto nel quale la riduzione del peso fiscale e contributivo sul lavoro autonomo e sulle piccole imprese é diventata una direttrice riconoscibile dell'azione dell'attuale Governo, non solo si sta lavorando con continuità alla semplificazione degli adempimenti ma anche e forse soprattutto alla ricerca di un rapporto più equilibrato fra contribuente e amministrazione finanziaria. L'intervento della Suprema Corte si inserisce quindi coerentemente in un percorso di maggiore equità del diritto tributario.
Leggi l'articolo completo su www.StudioMultiservizi.biz

Ieri 16 settembre 2026 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha depositato ben sette ordinanze gemelle, numerate da 25377 a 25383, che intervengono su

Il 15 settembre 2026 é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 160/2026, che introduce nel sistema della respon...
16/09/2026

Il 15 settembre 2026 é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 160/2026, che introduce nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti previsto dal D.Lgs. 231/2001 nuove fattispecie di reato collegate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Il provvedimento entrerà in vigore il 30 settembre 2026 e rappresenta un ulteriore intervento del legislatore volto ad adeguare l'ordinamento italiano alla crescente diffusione dei sistemi di IA e ai rischi derivanti da un loro utilizzo non adeguatamente controllato.
Il decreto attua la delega contenuta nella L. 132/2025, con la quale il Governo era stato chiamato ad adeguare la disciplina nazionale alle ipotesi di utilizzo illecito dei sistemi di intelligenza artificiale, tenendo conto anche dell'effettivo livello di controllo che imprese, enti e professionisti possono esercitare sugli strumenti utilizzati. Si tratta di un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di aggiornamento della normativa italiana rispetto alla trasformazione digitale e che, anche attraverso l'azione dell'attuale Governo, punta a rafforzare i presidi di sicurezza senza rinunciare alle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica.
La nuova disciplina conferma quindi la necessità di affrontare l'intelligenza artificiale non soltanto come uno strumento di innovazione e produttività, ma anche come un ambito nel quale governance, gestione del rischio e responsabilità organizzativa devono procedere insieme.
L'intervento legislativo si inserisce in un processo di progressivo adeguamento dell'ordinamento alle nuove tecnologie e rafforza l'attenzione verso un utilizzo dell'intelligenza artificiale che sia innovativo, ma anche verificabile e responsabile.
Per le imprese il momento é quindi particolarmente importante, poiché l'adeguamento tempestivo dei modelli organizzativi e delle procedure interne può consentire di affrontare in modo strutturato i nuovi obblighi e di trasformare la gestione del rischio legato all'IA in una componente stabile della governance aziendale.
Un aspetto particolarmente interessante riguarda il rapporto tra Modello 231 e reporting ESG poiché l'adeguamento del Modello 231, delle procedure di controllo e del sistema di gestione dei rischi può fornire evidenze concrete a supporto della rappresentazione della governance aziendale nel report ESG.
Il collegamento più diretto riguarda la governance dell'intelligenza artificiale e la gestione dei rischi tecnologici infatti le nuove responsabilità penali e 231 rendono ancora più importante dimostrare che l'impresa ha adottato procedure per identificare i sistemi di IA utilizzati, valutarne i rischi, assicurare la supervisione umana e documentare i controlli effettuati.
Questo rafforza ulteriormente un principio ormai centrale nel reporting ESG, cioé che la sostenibilità non riguarda soltanto gli impatti ambientali o sociali, ma anche la qualità dei sistemi attraverso i quali l'impresa governa i propri rischi e quindi l'intervento del Governo sull'IA deve essere letto anche come un elemento che rende più concreta e documentabile la componente di governance della sostenibilità aziendale.

Il 15 settembre 2026 é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 160/2026, che introduce nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti

Secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Codice del Terzo Settore, la verifica della sussistenza dei requisiti neces...
14/09/2026

Secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Codice del Terzo Settore, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione é affidata principalmente al notaio, mentre all’Ufficio del RUNTS spetta, nell’ambito della procedura prevista dalla norma, un controllo di natura prevalentemente formale. Tale impostazione risponde all’esigenza di garantire un procedimento di iscrizione fondato su una verifica iniziale dei requisiti, senza sovrapporre le competenze del notaio e quelle dell’amministrazione.
Una volta perfezionata l’iscrizione, la situazione cambia poiché il Codice del Terzo settore attribuisce al RUNTS specifici poteri di controllo sulla permanenza nel tempo delle condizioni che consentono all’ente di conservare la propria qualifica.
In conclusione, la pubblicità derivante dall’iscrizione nel RUNTS produce infatti un affidamento non soltanto in capo all’ente ma anche nei confronti dei soggetti che entrano in rapporto con esso facendo legittimo affidamento sulla sua qualificazione giuridica e sulla regolarità della sua posizione.
Il potere di controllo successivo non può essere interpretato come una sorta di seconda verifica generale dell’iscrizione infatti l’attività dell’ufficio preposto deve infatti concentrarsi sulla permanenza nel tempo delle condizioni richieste e sulle eventuali irregolarità sopravvenute.
Ne consegue che l’esercizio dei poteri di controllo deve trovare un equilibrio tra l’esigenza, pienamente condivisibile, di assicurare il rispetto delle regole del Terzo Settore e la necessità di tutelare la certezza dei rapporti giuridici. Questa impostazione appare coerente con l’obiettivo di rendere il sistema del Terzo settore sempre più ordinato e trasparente, valorizzando al tempo stesso il ruolo del RUNTS come strumento di verifica effettiva e non come sede di reiterazione indefinita dei controlli già svolti nella fase costitutiva.
Leggi l'articolo completo su www.StudioMultiservizi.biz

La distinzione tra la sussistenza dei requisiti richiesti al momento dell’iscrizione e la loro permanenza nel corso del tempo assume un ruolo centrale per

La scorsa settimana, esattamente il 7 settembre, la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza n. 25106 ha acco...
11/09/2026

La scorsa settimana, esattamente il 7 settembre, la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza n. 25106 ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, stabilendo che, nell’ambito di un’operazione di ricapitalizzazione realizzata attraverso la compensazione di crediti vantati dai soci nei confronti della società, deve trovare applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50% prevista dall’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.
Da una parte vi é l’aumento del capitale, deliberato dalla società, mentre dall’altra vi é la compensazione, o eventualmente la remissione del credito, che riguarda direttamente il singolo socio.
Questa distinzione assume particolare rilevanza anche nell’applicazione delle disposizioni contenute nella Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986. L’articolo 4 disciplina gli atti societari e secondo l’interpretazione fornita ora dalla Cassazione, tale previsione riguarda gli atti che rappresentano l’espressione della volontà dell’organismo societario.
La pronuncia assume particolare rilievo per tutte le operazioni di ricapitalizzazione nelle quali i soci intervengono utilizzando crediti già maturati nei confronti della società infatti la decisione offre un criterio interpretativo preciso poiché impone di non confondere il risultato economico complessivo dell’operazione con la natura giuridica dei singoli negozi attraverso i quali tale risultato viene raggiunto.
Nelle operazioni di ricapitalizzazione realizzate attraverso l’utilizzo di crediti vantati dai soci nei confronti della società occorrerà dunque distinguere l’aumento del capitale dalla compensazione del credito per la corretta determinazione dell'imposta di registro.
Leggi l'articolo completo su www.StudioMultiservizi.biz

La scorsa settimana, esattamente il 7 settembre, la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza n. 25106 ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia

La Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento sul riparto di giurisdizione nel caso in cui, nell’ambito di...
10/09/2026

La Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento sul riparto di giurisdizione nel caso in cui, nell’ambito di un pignoramento presso terzi, l’Agenzia delle Entrate contesti l’esistenza di un credito d’imposta vantato dal contribuente. La pronuncia assume particolare rilevanza sul piano operativo, poiché distingue con precisione l’attività di accertamento necessaria allo svolgimento della procedura esecutiva dalla controversia relativa all’effettiva spettanza del credito fiscale.
Il principio affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026, parte dalla natura dell’accertamento richiesto al giudice dell’esecuzione.
Quando un creditore procede al pignoramento presso l’Agenzia delle Entrate di un credito fiscale spettante al proprio debitore, il giudice ordinario deve verificare se tale credito esista e possa essere assoggettato al pignoramento nell’ambito della specifica procedura esecutiva.
Tale verifica, infatti, non é finalizzata a definire in maniera definitiva il rapporto tributario tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, ma esclusivamente a stabilire se il credito possa essere utilizzato ai fini dell’espropriazione in corso.
La questione assume maggiore importanza alla luce delle modifiche intervenute negli anni sugli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile, infatti il legislatore ha ricondotto l’accertamento dell’obbligo del terzo all’interno della stessa procedura esecutiva, trasformandolo in un vero e proprio subprocedimento funzionale alla realizzazione del pignoramento.
Pertanto, il giudice dell’esecuzione può procedere all’accertamento del credito quando tale verifica risulti necessaria per stabilire se il pignoramento possa produrre i propri effetti.
La pronuncia delle Sezioni Unite si inserisce, inoltre, in un più ampio percorso di evoluzione del sistema fiscale e processuale italiano, nel quale la certezza delle regole e la distinzione delle competenze assumono un ruolo sempre più importante.
Si tratta di un chiarimento che, oltre a definire con maggiore precisione i confini tra le due giurisdizioni, contribuisce a rendere più ordinato il sistema e a garantire una maggiore certezza nell'applicazione delle regole.
Sul tema del rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria si segnala anche l'approfondimento pubblicato da www.StudioMultiservizi.biz sull'evoluzione dell’adempimento collaborativo e del Tax Control Framework, che evidenzia come la riforma fiscale stia progressivamente valorizzando la trasparenza, la prevenzione del contenzioso e una maggiore certezza nell'applicazione delle norme.

La Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento sul riparto di giurisdizione nel caso in cui, nell’ambito di un pignoramento presso terzi,

Facendo seguito all’ordinanza n. 25044 dell’11 settembre 2025, già approfondita nell’articolo "Cassazione su sponsorizza...
07/09/2026

Facendo seguito all’ordinanza n. 25044 dell’11 settembre 2025, già approfondita nell’articolo "Cassazione su sponsorizzazioni soggettivamente inesistenti e frodi IVA" ed al successivo approfondimento dedicato alla verifica dell’inerenza, disponibile nell’articolo "Cassazione su sponsorizzazioni con verifica di inerenza", la Corte di Cassazione torna a occuparsi della corretta qualificazione fiscale delle sponsorizzazioni effettuate in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Con l’ordinanza n. 21643 del 24 giugno 2026 scorso, la Suprema Corte ha ribadito un principio particolarmente rilevante per le imprese che sostengono economicamente le realtà sportive dilettantistiche, riconoscendo alle sponsorizzazioni effettuate in presenza dei requisiti previsti dalla normativa una natura pubblicitaria assistita da una presunzione legale assoluta.
Si tratta di un orientamento importante, poiché consente di distinguere con maggiore chiarezza le spese sostenute per promuovere concretamente un marchio, un prodotto o un servizio da quelle che, invece, perseguono finalità di rappresentanza.
Finalizzando tutta l'analisi, possiamo affermare che la pronuncia della Cassazione non significa che ogni sponsorizzazione effettuata in favore di una ASD o di una SSD possa ve**re automaticamente dedotta. É infatti necessario che siano concretamente rispettate le condizioni previste dall’articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002 e che l’attività promozionale sia effettivamente realizzata ed anche che vi sia una completa documentazione del rapporto, delle prestazioni effettuate e della relativa controprestazione pubblicitaria che resta quindi fondamentale affinché la sponsorizzazione possa essere definitivamente dimostrata in caso di controllo.
Il principio affermato dalla Corte rappresenta pertanto un importante punto di riferimento per imprese, ASD e SSD, poiché conferma che, quando la sponsorizzazione presenta le caratteristiche previste dalla legge, la sua natura pubblicitaria non può essere rimessa in discussione attraverso una successiva riqualificazione come spesa di rappresentanza o mediante una valutazione di antieconomicità. Si rafforza così un principio di certezza che può favorire sia gli investimenti delle imprese nello sport dilettantistico sia la capacità delle associazioni e società sportive di reperire risorse private per sostenere le proprie attività.
Leggi l'articolo completo su www.StudioMultiservizi.biz

Facendo seguito all’ordinanza n. 25044 dell’11 settembre 2025, già approfondita nell’articolo Cassazione su sponsorizzazioni soggettivamente inesistenti e

Indirizzo

Via Flavio Domiziano 10
Rome
00145

Orario di apertura

Lunedì 10:00 - 20:00
Martedì 10:00 - 20:00
Mercoledì 10:00 - 20:00
Giovedì 10:00 - 20:00
Venerdì 10:00 - 20:00

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando Studio Multiservizi - Advising, Consulting, Management pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Multiservizi - Advising, Consulting, Management:

Scelte rapide

Condividi