09/05/2023
Presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche tramite CAF o professionista
Il D.L. 73/2022, cosiddetto “Decreto Semplificazioni” convertito nella Legge 122/2022, ha modificato l’art. 5 del D.Lgs. 175/2014, estendendo, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’esonero dai controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di presentazione di dichiarazione precompilata senza modifiche tramite CAF o professionista.
Tale esonero, in base alla normativa previgente, era previsto soltanto nel caso di presentazione della dichiarazione, senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.
A seguito della modifica normativa, dal 2022 il contribuente non deve pertanto esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate e di conseguenza il CAF non deve acquisirne la documentazione, ma nel solo caso in cui non vengano apportate modifiche alla dichiarazione precompilata.
Si sottolinea che tale novità riguarda soltanto i dati forniti da soggetti terzi e non anche quelli riportati dall’Agenzia delle Entrate da precedenti annualità (ad esempio spese per interventi edilizi e oneri rateizzati che nel foglio informativo quest’anno vengono codificati come “Fonte modello 730/2022”), nonché i dati della Certificazione Unica.
Come precisato nelle istruzioni del modello 730/2023, infatti, i controlli documentali possono riguardare anche i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la C.U..
Presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche
Se invece la presentazione della dichiarazione precompilata avviene con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, l'esonero dai controlli non è valido.
Pertanto il contribuente deve esibire, e di conseguenza il CAF deve acquisire, tutta la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, anche quelli che non sono stati oggetto di variazione, con la sola eccezione delle spese sanitarie.
Per tale categoria di oneri, la modifica apportata al comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 175/2014, prevede che nel caso in cui questi non risulti