Studio Coppola - Studio Contabile Fiscale e Del Lavoro

Studio Coppola  - Studio Contabile Fiscale e Del Lavoro SINDACATO CAF PATRONATO CONSULENZA FISCALE E CONTABILE Dott. GIOVANNI COPPOLA

11/09/2026

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Vicenda processuale - La controversia riguarda un avviso di accertamento Imu relativo all’anno 2012, notificato il 20.12.2017 per omesso versamento dell’imposta, per 103.675,00 euro. La società contribuente ne chiedeva l’annullamento per intervenuta prescrizione, sostenendo che il credito era ormai estinto.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo che il termine quinquennale fosse stato rispettato grazie al principio di postalizzazione. L’appello confermava la decisione, ma con diversa motivazione: il Comune avrebbe esercitato legittimamente il potere impositivo, poiché la notifica dell’accertamento era avvenuta entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di riferimento, come previsto dall’art. 1, c. 161 L. 296/2006. La società ricorreva in Cassazione articolando 3 motivi:
- il primo denunciava omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione;
- il secondo lamentava violazione dell’art. 1, c. 161 L. 296/2006 e dell’art. 2948, n. 4 c.c., sostenendo che la prescrizione quinquennale era maturata;
- il terzo motivo, centrale per la decisione, eccepiva l'omesso esame di un fatto decisivo. Secondo la ricorrente, il tributo era prescritto al 31.12.2017, poiché l’avviso era stato ricevuto solo il 26.02.2018. La censura si fondava dunque sulla distinzione tra data di spedizione e data di ricezione dell’atto.

Soluzione della Corte - Il Giudice di legittimità, con l’ordinanza 26.08.2026, n. 24788, tratta congiuntamente i 3 motivi, ritenendoli infondati.
La questione centrale è rappresentata dalla terza censura. Qui la Corte di Cassazione esclude la fondatezza della tesi difensiva, evidenziando la confusione tra 2 piani diversi: la decadenza dell’accertamento, che delimita il potere dell’ente di notificare l’atto, e la prescrizione del credito tributario, che interviene solo dopo l’accertamento definitivo e determina l’estinzione del diritto di credito.
La parte motiva della pronuncia richiama, in primo luogo, il contenuto della L. 296/2006, che, per i tributi locali, ha fissato un termine unitario di decadenza: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. La giurisprudenza (Cassazione n. 4283/2010) ha poi ricondotto tali tributi alle prestazioni periodiche, soggette a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Nell’ordinanza in commento, è altresì ribadito il postulato secondo il quale, ai fini della decadenza degli atti tributari, rileva la data in cui l’ente ha attuato gli elementi necessari alla notifica, non quella in cui l’atto è stato ricevuto dal contribuente, considerata l’applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, sancito dall’art. 60 D.P.R. 600/1973.

Osservazioni conclusive - La decisione offre un chiarimento utile per la prassi degli enti locali e (soprattutto) dei contribuenti: la distinzione tra notifica dell’accertamento e prescrizione del ruolo è fondamentale.
La notifica dell’accertamento Imu è soggetta al termine decadenziale quinquennale previsto dall’art. 1, c. 161 L. 296/2006. Il termine si considera rispettato quando l’ente spedisce l’atto entro il 31.12 del 5° anno successivo, indipendentemente dalla data di ricezione. La prescrizione riguarda invece il credito tributario già accertato: una volta definitivo l’accertamento, il ruolo deve essere notificato entro il 3° anno successivo (Cassazione n. 21810/2022) e il credito si prescrive in 5 anni ex art. 2948, n. 4 c.c.

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13/08/2026

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14/05/2026

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