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Controlli e ribasso sanzioni accessorie per chi non aderisce al concordato preventivo biennale•Le novità previste dagli ...
05/10/2024

Controlli e ribasso sanzioni accessorie per chi non aderisce al concordato preventivo biennale
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Le novità previste dagli emendamenti presentati e approvati in fase di conversione in legge del decreto Omnibus sono l’ultima mossa del Governo per incentivare il concordato preventivo biennale la cui adesione scadrà, salvo proroghe, il 31 ottobre prossimo termine anche per presentare la dichiarazione dei redditi 2024.
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Nel testo della legge di conversione approvato in via definitiva il 3 ottobre c’è un nuovo meccanismo sanzionatorio per chi non vi aderirà.
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In particolare, l’articolo 2-ter della legge di conversione del DL Omnibus riduce della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1).
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Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).
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Quindi per i contribuenti che non accetteranno la proposta di concordato preventivo biennale, la soglia passa a 25.000 euro e 50.000 euro.
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Oltre a questo occorre ricordare che l’agenzia ha già inviato nel cassetto fiscale di molte PIVA il prospetto con costi e benefici della adesione al CPB, noto come Tachimentro, con la chiara evidenza del fatto che chi non aderirà sarà inserito in liste selettive.

Irpef 2025: nuove aliquote e anticipazioni per il prossimo anno•Il Decreto Legislativo n 216/2023 ha previsto che a part...
29/09/2024

Irpef 2025: nuove aliquote e anticipazioni per il prossimo anno
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Il Decreto Legislativo n 216/2023 ha previsto che a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024 le aliquote e gli scaglioni dell’Irpef sono così strutturati:
••• aliquota del 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro,
••• aliquota del 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
••• aliquota del 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.
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In merito al 2025 il Governo ha più volte evidenziato la volontà di confermare le regole previste ad oggi, ma spuntano nuove misure in cantiere, in vista della prossima legge di bilancio 2025.
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L’esecutivo, in varie occasioni, non ultima quella del convegno Telefisco 2024, tenutosi in data 19 settembre, ha anticipato le misure ipotizzate per ridurre l’Irpef in modo strutturale.
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La conferma del taglio del cuneo e dell’Irpef a tre aliquote anche nel 2025 è arrivata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che oltre alla manovra lavora anche a completare il Piano strutturale di bilancio da inviare all’Ue.
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Giorgetti ha specificato che quest’anno ci sarà una legge di bilancio seria.
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In un’Ansa di qualche giorno fa, ha dichiarato: “Siamo impegnati non solo a confermare il taglio del cuneo e la riduzione delle tre aliquote, ma anche a renderle strutturali negli anni a venire”.
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In base alle risorse reperibili con la manovra finanziaria, il Governo sta ipotizzando di:
••• cambiare la seconda aliquota dal 35 al 33 per cento;
e, agendo sugli scaglioni,
••• alzare il secondo gradino fino a 60.000 euro.
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Vedremo nelle prossime settimane le ulteriori anticipazioni sulle mosse del Governo.

Qualche foto spunta all’improvviso dall’album fotografico di Cernobbio. E questa è la classica foto della serie: “Ragazz...
19/05/2024

Qualche foto spunta all’improvviso dall’album fotografico di Cernobbio. E questa è la classica foto della serie: “Ragazzi, questa è l’utilità e poi chiudiamo le porte di per lo nella splendida cornice di …”. Una giornata insieme ad amici di vecchia data e occasione di incontro di nuovi. A ! Special thanks to .eu

Bonifico parlante errato: spetta la detrazione per riqualificazione energetica?•Nel dettaglio un contribuente domandava ...
09/12/2023

Bonifico parlante errato: spetta la detrazione per riqualificazione energetica?
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Nel dettaglio un contribuente domandava se:
••• avendo sostenuto nel 2023 ho sostenuto spese di riqualificazione energetica nell’ambito di una ristrutturazione edilizia della mia prima casa;
••• nel bonifico parlante per agevolazioni fiscali ha indicato “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”;
nella dichiarazione dei redditi 2024, si possa detrarre ugualmente queste spese come riqualificazione energetica e quindi al 65%.
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Le Entrate replicano che, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, le banche o Poste Italiane SPA devono operare sui pagamenti effettuati una ritenuta d’acconto, attualmente pari all’8%, a carico di chi beneficia del pagamento.
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A tal fine sono stati predisposti bonifici a ciò dedicati da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
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L'Agenzia delle entrate ha precisato da ultimo con la circolare n 1772023 che nel caso in cui, per mero errore materiale, sia stato riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anziché quello alla legge n. 296/2006, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
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Pertanto, in presenza di tutte le altre condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa che prevede la detrazione del 65% delle spese sostenute, la risposta al quesito è affermativa.

Muffa e umidità che interessa gli edifici condominiali può essere causata dalla mancata od errata costruzione di vespai ...
03/12/2023

Muffa e umidità che interessa gli edifici condominiali può essere causata dalla mancata od errata costruzione di vespai ma anche da un’inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali o delle coperture dell’edificio condominiale.
Il fenomeno è causato quindi da gravi difetti di costruzione, cioè di alterazioni, conseguenti all'imperfetta esecuzione del fabbricato, che pregiudicano in modo considerevole il normale godimento dell'immobile.
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In tali casi è evidente, in primo luogo, la responsabilità del costruttore in quanto tra i gravi difetti previsti dall’art.1669 c.c. vanno compresi anche quelli che, pur non incidendo sulla statica delle strutture dell'immobile, pregiudicano in modo grave la funzione cui questo è destinato, quali, ad esempio, l’inidonea coibentazione termica delle parti comuni che determini umidità negli alloggi, nociva sia alle persone sia agli arredi ed agli indumenti.
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A fronte di tali problemi si impone un’azione di responsabilità per gravi difetti nei confronti del costruttore, di cui è abilitato, oltre ai condomini, l'amministratore del condominio, non essendo, pertanto, necessaria una delibera autorizzativa della collettività condominiale.
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Si deve considerare che, qualora il fenomeno sia causa di danni ad un singolo condomino o ad un ristretto gruppo di condomini, ai sensi dell'art.2051 c.c., è responsabile in via autonoma anche il condominio, in quanto custode tenuto ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella parte comune.
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Ne consegue che il singolo condomino può richiedere anche al condominio il risarcimento dei danni e le opere necessarie per eliminare l’umidità nella proprietà esclusiva.
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È evidente che al condomino danneggiato convenga, sempre e comunque, agire sia nei confronti del costruttore, sia nei confronti del condominio (essendo la responsabilità di quest'ultimo autonoma, e quindi concorrente con quella dell'appaltatore), al fine di individuare comunque un soggetto solvibile.
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Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo statisti...
30/11/2023

Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale, e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del Turismo assegna tramite apposita procedura automatizzata un codice identificativo nazionale alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, alle strutture turistiche ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
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Il CIN è assegnato dal ministero del turismo previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva, corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e per i locatori la sussistenza dei requisiti di sicurezza.
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Le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili in prossimità degli accessi in vicinanza delle aree di maggior pericolo.
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Il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera priva di CIN nonché chiunque propone e concede in locazione per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8000 in relazione alle dimensioni della struttura e dell'immobile.
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La mancata esposizione indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati e punita con l'assunzione pecuniaria da euro 500 a euro 5000 in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile per ciascuna struttura unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.
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Previste sanzioni anche per chi non rispetta le norme di sicurezza.
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Bonus psicologico: che cos'è e a chi spetta•Il decreto ministeriale prevede il riparto tra le Regioni di 5 milioni di eu...
28/11/2023

Bonus psicologico: che cos'è e a chi spetta
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Il decreto ministeriale prevede il riparto tra le Regioni di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni a decorrere dal 2024. 
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I cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza. 
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L’importo del bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto (il cui testo non è ancora disponibile) in un massimo di:
•• 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 
•• 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) 
•• 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta) 
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Come specificato anche dall'INPS sulla pagina preposta, il bonus psicologico è il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” per sostenere le persone in condizione di:
ansia;
stress;
depressione;
fragilità psicologica.
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Si rivolge a tutte quelle persone che:
•• hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica;
•• vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
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Al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
•• residenza in Italia;
•• ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro.
In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta.
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La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha reso il Bonus psicologo una misura strutturale, stanziando:
•• 5 milioni di euro per il 2023;
•• 8 milioni di euro a partire dal 2024.
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#2023

Piattaforma cessione crediti: per quali crediti funziona•Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicat...
19/11/2023

Piattaforma cessione crediti: per quali crediti funziona
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Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:
• dei cosiddetti “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi ( Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti,
• del “Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020),
• del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021),
• dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

Attenzione al fatto che la presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili.
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L’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.
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Per entrare nella piattaforma, la prima operazione da compiere è accedere, dalla home page del sito dell’Agenzia delle entrate, all’ Area riservata.
Per accedere occorre essere in possesso di una identità definita nell’ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS)
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La piattaforma è composta dalle seguenti funzioni, accessibili dalla home page:
Monitoraggio crediti,
Cessione crediti,
Accettazione crediti/sconti,
Gestione F24,
Ulteriore rateazione,
Lista movimenti.
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L'area cessione crediti della piattaforma consente di visualizzare i crediti ricevuti (per i quali, se necessario, è stata accettata la cessione), che possono quindi essere ulteriormente ceduti, secondo le disposizioni vigenti.
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Bonus vista:a chi spetta, l'importo•Possono beneficiare del programma i membri di nuclei  familiari  che hanno un ISEE n...
17/11/2023

Bonus vista:a chi spetta, l'importo
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Possono beneficiare del programma i membri di nuclei  familiari  che hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000, partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre  2023, hanno
acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a  contatto correttive.
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Il «bonus vista» puo'  essere  richiesto  una  sola volta,  per  ciascun  membro del nucleo familiare, per acquisti effettuati  nel triennio 2021-2023, di occhiali da  vista  ovvero  lenti  a  contatto. 
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Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di  
rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
voucher telematico emesso  dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo  delle domande e  fino  ad esaurimento delle risorse annuali.
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Al fine di ottenere il  «bonus vista» i richiedenti devono  fare domanda sull'applicazione web   fino al 31 dicembre 2023.
Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher.
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La domanda va effettuata autenticandosi con:
•• carta  di identita' elettronica (CIE),
•• sistema  pubblico identità digitale (SPID), oppure 
•• carta nazionale dei servizi (CNS). 
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La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e, dopo le verifiche sui requisiti, il Ministero della salute, attraverso l'applicazione web, lo rende disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario in formato digitale con apposito codice a barre/QR code.
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Il buono è a scalare ed ha una validità di trenta giorni. Decorso il termine senza che il buono sia stato utilizzato, viene  annullato.
Il richiedente potrà presentare una ulteriore   richiesta di beneficio, qualora permangano disponibilità.
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Per gli acquisti effettuati dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023, per il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta andava effettuata una richiesta via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente  intestato al richiedente o beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito, allegando copia elettronica del documento giustificativo di spesa intestato al richiedente. 
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Fringe benefit 2024: le nuove regole•Nella bozza della legge di bilancio attualmente al vaglio delle commissioni parlame...
15/11/2023

Fringe benefit 2024: le nuove regole
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Nella bozza della legge di bilancio attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari è presente una nuova disciplina relativa ai fringe benefits ovvero i beni e servizi  in natura erogati dal datore di lavoro al datore dipendente che restano esclusi dall'imponibile fiscale (art 51 comma 3 del TUIR).
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L’articolo 6 del disegno di legge di bilancio 2024 continua a favorire le famiglie con figli, nell'ottica dichiarata di sostegno alla natalità, fissando  ora   due diverse soglie di esenzione fiscale, ovvero 
•• per i dipendenti con figli a carico il limite esente da imposte e contributi previdenziali sale a 2000 euro 
•• per i dipendenti senza figli il limite ordinario di 252,23 sale a 1000 euro annui 

Tipici esempi di Fringe Benefit sono: 
•• l’alloggio e il vitto in famiglia  oppure buoni pasto o mensa aziendale
•• l'alloggio  in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
•• l’uso di beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali: telefono aziendale, PC, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici , autovetture o altri mezzi di trasporto
•• servizi di trasporto collettivo
•• asili aziendali
•• polizze assicurative
•• prestiti aziendali.
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Per il 2024 si prevede che per tutti i dipendenti, anche se con soglie differenziate viste sopra, l'applicazione dell'esenzione potrà riguardare anche:
•• rimborsi delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica
•• rimborso di spese per affitto o per gli interessi sul mutuo, relativi alla casa di abitazione.
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Se sarà confermata la modalità da determinazione del valore di  tali voci ,sarà necessario che  il datore  di lavoro versi l’importo direttamente sul conto corrente  sul quale è domiciliato il mutuo così che il denaro non possa essere utilizzato per altri scopi e che l’istituto di credito fornisca all’azienda adeguata informativa sulla regolarità dei pagamenti, su eventuali modifiche economiche del finanziamento o sulla revoca dello stesso (risoluzione 46/2010).
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#2024

Indirizzo

Via Paradigna 21/A
Parma
43122

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
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