Studio Pisciotta

Studio Pisciotta Con sede a Marsala, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Svolge anche l’attività di Curatore Fallimentare.

Studio internazionale altamente specializzato in consulenze legali - sia giudiziali che stragiudiziali - e consulenze in materia contabile, fiscale, tributaria, societaria e del lavoro. Titolare e fondatore dello Studio è l’Avvocato Angelo Pisciotta, punto di riferimento e guida per tutti i suoi collaboratori. L’Avvocato Angelo Pisciotta ha conseguito la laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) e in Giurisprudenza (Laurea Magistrale). Oltre ad essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di Palermo, è abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, di Revisore Legale e di Consulente del Lavoro ed è iscritto nei rispettivi albi professionali. Per oltre 15 anni, Angelo Pisciotta ha coperto il ruolo di Consulente Tecnico del Giudice, sia presso la Sezione Fallimentare che presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, nonché presso la Corte d’Appello di Palermo ed è specializzato nella quantificazione delle somme spettanti a titolo di differenze retributive, sia come Consulente Tecnico d’Ufficio che come Consulente Tecnico di Parte. Negli anni, l’Avvocato Pisciotta ha ricoperto il ruolo di impiegato direttivo con la mansione di Human Resources Specialist presso due tra le maggiori aziende di Telecomunicazioni Italiane, incarico che gli ha permesso di maturare competenze anche nella gestione dei Rapporti Sindacali e delle Relazioni Industriali. È stato inoltre Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo per una tra le più note imprese di Autotrasporti della Regione Siciliana. L’Avvocato Pisciotta si occupa di formazione in ambito sviluppo d’impresa, di miglioramento delle performance di produzione attraverso l’uso della migliore organizzazione del lavoro e dei processi produttivi. È inoltre autore di libri, manuali e articoli in materia di diritto tributario e di diritto del lavoro.

Gestione dell’assenza dal lavoro non coperta da certificazione medica e decorrenza delle malattie La presente circolare ...
08/04/2026

Gestione dell’assenza dal lavoro non coperta da certificazione medica e decorrenza delle malattie

La presente circolare intende fornire chiarimenti sulla gestione delle assenze dal lavoro che non risultano coperte da certificazione medica, con riferimento al caso in cui il lavoratore, assente dal lavoro in un determinato giorno, si rechi dal medico soltanto il giorno successivo per il rilascio del certificato di malattia. Tale situazione è ricorrente nella prassi gestionale del personale e necessita di un inquadramento preciso.

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità, per rendere possibili i successivi controlli medici. Si precisa che lo stato di malattia, indipendentemente dalla trasmissione del certificato medico, deve essere tempestivamente comunicato al datore di lavoro prima dell’inizio del turno di lavoro. La comunicazione serve, infatti, a giustificare l’assenza del lavoratore, mentre la certificazione è finalizzata a dimostrare l’esistenza della causa giustificativa.

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, la malattia deve essere attestata mediante certificazione resa dal medico curante e trasmessa telematicamente all’INPS, come previsto dall’art. 55-septies del D.lgs. 165/2001 e dalle successive disposizioni applicative. Tuttavia, già prima dell’introduzione del sistema telematico, l’INPS aveva chiarito aspetti essenziali sulla decorrenza della malattia.

A questo riguardo, la Circolare INPS n. 63 del 1991 ha precisato che la certificazione di malattia deve riportare in modo puntuale la data di inizio dell’evento morboso, e che la stessa decorre dalla data indicata dal medico. La circolare stabilisce anche che la valutazione della decorrenza compete esclusivamente al sanitario che redige il certificato, il quale può attribuire una data di insorgenza della malattia anteriore alla visita solo se ciò risulta clinicamente giustificabile.

La successiva Circolare INPS n. 147 del 1996 ha ulteriormente chiarito la questione, ribadendo che la retrodatazione della certificazione non è automatica né rimessa alla discrezionalità del lavoratore o dell’azienda, ma richiede una precisa e motivata attestazione da parte del medico. In assenza di tale motivazione clinica, la malattia decorre dal giorno della visita, ossia dalla data in cui il certificato è stato effettivamente redatto.

Tenuto conto di tali principi consolidati, si precisa che qualora il lavoratore sia assente dal lavoro in un giorno (giorno 1) e si rechi dal medico soltanto il giorno successivo (giorno 2), ottenendo un certificato che indichi come decorrenza il “giorno 2”, il “giorno 1” deve essere considerato a tutti gli effetti un’assenza non giustificata.

L’azienda non può attribuire d’ufficio una retroattività alla certificazione, né può considerare coperto da malattia un giorno per il quale non esiste alcuna attestazione medica.

L’assenza ingiustificata del “giorno 1”, pertanto, comporta le conseguenze previste dai contratti collettivi e dal regolamento disciplinare aziendale, tra cui la mancata retribuzione, la mancata maturazione di istituti contrattuali e la possibile contestazione disciplinare in quanto assenza ingiustificata.

Solo nel caso in cui il medico, sulla base di elementi obiettivi e documentabili, ritenga clinicamente fondato far decorrere la malattia dal “giorno 1” e lo indichi espressamente nel certificato, quel giorno può essere considerato coperto da malattia ai sensi delle citate Circolari INPS n. 63/1991 e n. 147/1996.

Si ribadisce, inoltre, che resta fermo l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente la propria assenza secondo le modalità previste dal CCNL applicato e dalle disposizioni aziendali vigenti, nonché di attivarsi prontamente per la certificazione della propria condizione di malattia.

Il nostro Studio resta a disposizione per verificare gli obblighi formativi applicabili alle diverse tipologie di lavoratori e per chiarire eventuali dubbi interpretativi sulle deroghe e sui settori specifici.

La presente circolare ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere professionale su casi specifici. Per approfondimenti o assistenza operativa, lo Studio resta a disposizione.

7 aprile 2026 Avv. Dott. Angelo Pisciotta

Indirizzo

Via Stefano Turr, 38
Palermo
90145

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