10/10/2026
Il destinatario di questa misura è l'intestatario del contratto con l'assistente familiare, che può essere la persona assistita stessa o un familiare, anche non obbligatoriamente convivente, e potrebbe fungere da amministratore di sostegno o tutore. Inoltre, la persona assistita può essere rappresentata da un amministratore di sostegno o tutore che non appartiene alla famiglia.
Il richiedente del beneficio è sempre colui che risulta intestatario del contratto, e questo può essere:
- La persona assistita; in tal caso, è lei a presentare la domanda, utilizzando il proprio ISEE di riferimento.
- Un familiare in nome della persona assistita titolare del contratto che non può presentare la domanda autonomamente; anche qui, l’ISEE di riferimento è quello della persona assistita.
- Un familiare anche non convivente; in questo caso, l’ISEE di riferimento sarà quello del familiare stesso, che potrebbe assumere anche il ruolo di amministratore di sostegno o tutore.
- Un amministratore di sostegno o tutore esterno rispetto al nucleo familiare; in tal caso, l’ISEE di riferimento resta quello della persona assistita.
I requisiti di accesso per l'intestatario del contratto includono:
- ISEE pari o inferiore a 35.000 euro.
- Per un ISEE fino a 25.000 euro, il contributo massimo riconoscibile è fino al 60% delle spese effettivamente sostenute per il pagamento dell'assistente familiare, con un limite di 2.400 euro.
- Per un ISEE tra 25.000 e 35.000 euro, il contributo massimo riconoscibile resta fino al 60% delle spese effettive, ma con un limite di 2.000 euro.
- Il contratto di lavoro con l'assistente deve rientrare nella categoria C SUPER CS - ASSISTENTE FAMILIARE CHE ASSISTE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, essere regolarmente registrato e valido.
Se il contratto è stato stipulato con un Ente del Settore:
Il richiedente rimane la persona assistita o un familiare, non necessariamente convivente, oppure l'amministratore di sostegno o tutore, a seconda di chi ha sottoscritto il contratto.
da definire