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Studio Santonocito Dottori Commercialisti-Revisori Legali Consulenza fiscale, societaria, contabile, tributaria.Abilitazione visto di conformità

22/06/2026

REGIME FORFETTARIO: NUOVI CHIARIMENTI SU RICAVI, ERRORI DI INCASSO E CONTRATTI DI RETE

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfettario, affrontando alcuni aspetti particolarmente delicati che interessano professionisti e piccoli imprenditori.

🔹 Limite di 85.000 euro
La permanenza nel regime forfettario richiede che i ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente non superino 85.000 euro. La verifica deve essere effettuata secondo il principio di cassa, considerando gli importi effettivamente incassati.

In caso di superamento della soglia di 85.000 euro, il contribuente fuoriuscirà dal regime dall’anno successivo. Se invece i ricavi o compensi superano 100.000 euro, la fuoriuscita avviene immediatamente nello stesso periodo d’imposta.

🔹 Attività avviata in corso d’anno
Quando l’attività inizia durante l’anno, il limite deve essere ragguagliato ad anno. Assume rilievo la data effettiva di avvio dell’attività, purché supportata da elementi oggettivi e documentabili.

🔹 Somme percepite per errore
Uno dei chiarimenti più interessanti riguarda i compensi erroneamente corrisposti da clienti o committenti.

L’Agenzia ha precisato che, qualora tali somme vengano successivamente restituite e l’errore sia adeguatamente documentato, occorre fare riferimento ai compensi effettivamente spettanti. Le somme percepite per errore e restituite non devono quindi essere considerate ai fini della verifica del limite di 85.000 euro.

🔹 Ritenute operate su compensi non spettanti
Le eventuali maggiori imposte versate a seguito di ritenute applicate su somme non dovute possono essere recuperate mediante dichiarazione integrativa o, nei casi previsti, attraverso specifica istanza di rimborso.

🔹 Partecipazioni societarie e cause ostative
Restano ferme le cause di esclusione previste dalla normativa, tra cui il controllo diretto o indiretto di S.r.l. che svolgono attività economiche riconducibili a quelle esercitate dal contribuente in regime forfettario.

La semplice partecipazione in una S.r.l., in assenza del controllo e degli altri requisiti previsti dalla legge, non comporta automaticamente la perdita del regime agevolato.

🔹 Contratti di rete
L’adesione a un contratto di rete non determina automaticamente l’esclusione dal regime forfettario. Occorre valutare concretamente il contenuto dell’accordo e verificare che non si realizzi un artificioso frazionamento dell’attività economica.

📖 I chiarimenti richiamati discendono dalle recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 68/2026 e n. 24/2026.

⚠️ Come sempre, la verifica dei requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario richiede un’analisi puntuale della situazione concreta del contribuente e delle specifiche circostanze del caso.

In sintesi

✅ Limite ordinario: 85.000 euro di ricavi o compensi annui.
✅ Oltre 85.000 euro: uscita dal regime dall’anno successivo.
✅ Oltre 100.000 euro: fuoriuscita immediata.
✅ Attività iniziata in corso d’anno: limite da ragguagliare a 12 mesi.
✅ Somme incassate per errore e successivamente restituite: escluse dal conteggio dei ricavi.
✅ Partecipazioni e controlli societari: verificare attentamente le cause ostative.
✅ Contratti di rete professionali: non determinano automaticamente la perdita del regime forfettario.

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Locazioni turistiche e locazioni brevi: inquadramento civilistico e riflessi fiscaliCon un recente documento, la Fondazi...
20/02/2026

Locazioni turistiche e locazioni brevi: inquadramento civilistico e riflessi fiscali

Con un recente documento, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno offerto un’analisi organica del regime fiscale delle locazioni turistiche, ampliando la prospettiva rispetto al solo tema delle locazioni brevi e affrontando in modo sistematico i profili definitori, civilistici e tributari.

L’intervento si colloca in un contesto ancora caratterizzato da incertezze interpretative, soprattutto alla luce della soglia di imprenditorialità prevista dall’art. 1, comma 595, della Legge 178/2020, come modificata dalla legge di bilancio 2026, che continua a generare dubbi applicativi anche in relazione ai profili di incompatibilità professionale.

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Profili definitori: distinguere per applicare correttamente il regime fiscale

Il documento, elaborato dalla Commissione di studio “Fiscalità immobiliare e della transizione ecologica”, dedica preliminarmente ampio spazio alle definizioni, con l’obiettivo di chiarire nozioni che, nella prassi, tendono spesso a sovrapporsi: “locazione turistica”, “locazione breve”, “affittacamere”, “case vacanze”, “bed and breakfast”.

La locazione turistica
La locazione turistica costituisce una fattispecie contrattuale atipica, non espressamente disciplinata né dal codice civile né dalla Legge 431/1998, pur essendo richiamata dall’art. 1, comma 2, della medesima legge e dall’art. 53 del Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del Turismo).

Sul piano civilistico, il riferimento resta quello generale agli artt. 1571 e ss. c.c.: si tratta di un contratto di locazione per finalità esclusivamente turistiche, caratterizzato dal prevalente godimento dell’immobile e dall’assenza di servizi tipici dell’attività alberghiera o para-alberghiera (quali somministrazione di colazione, ristorazione, pulizia giornaliera o cambio sistematico della biancheria).

La durata può essere limitata nel tempo, anche con contratti riferiti a specifici periodi dell’anno, senza che ciò alteri la natura locatizia del rapporto.

La locazione breve
Diversa è la nozione di “locazione breve”, che non individua una tipologia contrattuale, bensì una fattispecie fiscale disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legge 50/2017.

Sono tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di impresa, anche tramite intermediari o piattaforme telematiche, con la possibilità di offrire esclusivamente servizi accessori di pulizia dei locali e cambio biancheria.

Ne deriva che:
• ogni locazione breve è, sotto il profilo civilistico, una locazione turistica;
• non ogni locazione turistica rientra nella disciplina delle locazioni brevi (ad esempio per durata superiore a 30 giorni o per soggetto locatore diverso da persona fisica non imprenditore).

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Strutture ricettive e normativa regionale

Il documento affronta anche il rapporto tra locazioni turistiche e altre forme di ospitalità quali affittacamere, bed and breakfast e case vacanze.

A seguito della sentenza n. 80/2012 della Corte costituzionale, che ha inciso su alcune disposizioni del Codice del Turismo, la disciplina definitoria delle strutture ricettive è rimessa alla normativa regionale. Il documento propone un utile quadro riepilogativo delle principali differenze territoriali, evidenziando come la qualificazione dell’attività possa variare sensibilmente in base al contesto normativo locale.

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I riflessi fiscali: reddito fondiario, reddito diverso o reddito d’impresa

Sul piano tributario, l’analisi distingue le ipotesi in cui la concessione in godimento dell’immobile a fini turistici genera:
• reddito fondiario, quando l’attività si limita alla mera locazione;
• reddito diverso, in particolari situazioni residuali;
• reddito d’impresa, quando ricorrono elementi di organizzazione e professionalità.

Per le locazioni che producono reddito fondiario, il documento richiama sia il regime ordinario IRPEF sia la possibilità di optare per la cedolare secca ex art. 3 del Decreto Legislativo 23/2011.

In tale ambito si inserisce la disciplina delle locazioni brevi e la presunzione di imprenditorialità che, dal 2026, opera quando nel periodo d’imposta sono destinati a locazione breve più di due appartamenti: in tale ipotesi viene meno la possibilità di applicare il regime previsto dall’art. 4 del DL 50/2017, con conseguente attrazione dell’attività nell’alveo del reddito d’impresa.

Nella sezione dedicata al reddito d’impresa, il documento esamina inoltre i principali orientamenti di prassi e giurisprudenza utili a individuare gli indici di organizzazione che determinano il superamento della mera gestione patrimoniale.

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Piattaforme digitali e direttiva ViDA

In chiusura, viene richiamata la nuova direttiva europea ViDA (VAT in the Digital Age), destinata a entrare in vigore dal 2028, che inciderà sull’operatività delle piattaforme di prenotazione e sul trattamento IVA delle prestazioni di alloggio rese tramite intermediari digitali.

Si tratta di un passaggio di rilievo, poiché l’evoluzione del quadro unionale potrebbe modificare significativamente le modalità di applicazione dell’imposta e gli obblighi informativi a carico degli operatori.

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Conclusione

Il documento fornisce un contributo sistematico e operativo in un ambito in cui la corretta qualificazione civilistica rappresenta il presupposto imprescindibile per l’esatta determinazione del regime fiscale applicabile.

In un contesto normativo in evoluzione – tra soglie di imprenditorialità, disciplina delle piattaforme digitali e frammentazione regionale – l’approccio metodologico proposto risulta particolarmente utile per prevenire contestazioni e per orientare correttamente le scelte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono.

Negli ultimi anni si sono sviluppate in Italia, parallelamente alle forme di alloggio extralberghiero come i bed & breakfast, le case vacanze e gli affittacamere, forme diverse di locazioni, cosiddette "turistiche", di immobili con destinazione abitativa. Tali fattispecie si connotano con una durata...

20/02/2026

Regime forfettario 2026: aspetti fiscali e previdenziali

Con l’aprirsi del nuovo anno, i contribuenti già nell’alveo del regime forfettario e quelli che si apprestano ad aprire partita IVA per la prima volta, devono attuare i consueti controlli per verificare la possibilità di restare nel regime agevolato oppure di accedervi per l’annualità 2026.

Alcune condizioni sono da verificarsi nell’esercizio precedente (quest’anno: 2025), mentre altre nel corso dell’esercizio di mantenimento/accesso al regime (2026).

I requisiti da verificare nell’esercizio precedente l’accesso/mantenimento sono:

ricavi/compensi incassati < 85.000 euro (ragguagliati ad anno);
spese sostenute dal contribuente di ammontare non > 20.000 euro lordi per: lavoro accessorio, dipendente, collaboratori (es. borse studio o sussidi per addestramento professionale, ecc.), lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, tirocinanti estivi;
redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 49 e 50, TUIR) < 30.000 euro (35.000 per l’anno 2025 e 2026 guardando rispettivamente il 2024 e 2025) lordi; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. La novità introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 27, Legge n. 199/2025) sta nella conferma dell’aumento della soglia per la percezione di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49 e 50, TUIR), che permettono di mantenere il regime forfettario. Tale soglia viene confermata a 35.000 euro come l’anno scorso (art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024), quindi 5.000 euro in più rispetto alla soglia originaria di 30.000, pertanto è stato modificato proprio il comma 12 disponendo che “per gli anni 2025 e 2026” il limite di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, è elevato a 35.000 euro;
partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari (se presenti da cedere entro il 31/12 dell’esercizio precedente l’accesso).
Requisiti da verificare nel corso dell’esercizio:

partecipazione di controllo diretto o indiretto di S.r.l., associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente;
il contribuente esercita la sua attività prevalentemente (maggioranza ricavi/compensi) nei confronti dei datori con in quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei 2 periodi d’imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori.
Infine, occorre anche valutare se si ha neo-attività o meno, verificando i seguenti requisiti, che permetterebbero l’applicazione dell’aliquota ancora più agevolata, pari al 5% (al posto del 15%) per i primi 5 anni:

il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non supera gli 85.0000 euro.
Una volta spuntate le precedenti check list e appurata la possibilità di mantenere/accedere al regime forfettario, è anche possibile intraprendere valutazioni previdenziali se il contribuente apre partita IVA come ditta individuale e quindi con iscrizione alla gestione INPS artigiani e commercianti.

Si ricorda che il regime forfettario è un regime fiscale agevolato che prevede una determinazione, appunto, forfettaria del reddito, applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi incassati, differente a seconda del codice ATECO. A tale valore si andrà a dedurre l’importo dei contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge nel corso dell’anno (unica deduzione possibile) e quindi su tale imponibile si applicherà l’imposta del 15% (o del 5% se neo-attività).

Venendo quindi al tema previdenziale, collegato al regime fiscale forfettario è possibile optare per un regime previdenziale agevolato ma solo per i contribuenti, come sopra detto, iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.

L’agevolazione consiste in una riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali, sia sul reddito non eccedente il minimale, quindi sui fissi, che sul reddito eccedente il minimale.

Occorre evidenziare che la riduzione determina anche un accreditamento di mesi ai fini pensionistici proporzionalmente inferiore rispetto al versamento integrale, pertanto, ai fini di un accreditamento di 12 mesi di contribuzione, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale (circolare INPS n. 35/2016). In altre parole, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Infine, in presenza di un reddito forfettario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento contributivo di importo inferiore al dovuto, ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero anno (così spiega la circolare INPS n. 29/2015).

La domanda per aderire al regime previdenziale agevolato non è automatica con l’accesso al regime forfettario, ma va presentata telematicamente attraverso il sito dell’INPS entro il 28 febbraio 2026, per avere la riduzione dall’annualità 2026, invece se si presenta dopo tale data, l’effetto si avrà a decorrere dal 1° gennaio 2027. Se si apre partita IVA dopo il 28 febbraio 2026 è comunque possibile, inoltrare, la domanda per il regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Una volta inviata la domanda, non sarà più necessario reinviarla gli anni successivi, è solo possibile inviare la revoca, sempre con la medesima tempistica; tuttavia, se si esce dal regime previdenziale agevolato, o per volontà o per obbligo, non è più possibile riaccedervi in futuro, al contrario del regime forfettario, che, invece, consente entrata e uscita di anno in anno.

04/02/2026

Approvati i nuovi di e comunicazione integrativa per fruire dei benefici fiscali per gli investimenti nella Zona economica speciale e nelle Zone logistiche semplificate .
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Misterbianco

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