22/06/2026
REGIME FORFETTARIO: NUOVI CHIARIMENTI SU RICAVI, ERRORI DI INCASSO E CONTRATTI DI RETE
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfettario, affrontando alcuni aspetti particolarmente delicati che interessano professionisti e piccoli imprenditori.
🔹 Limite di 85.000 euro
La permanenza nel regime forfettario richiede che i ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente non superino 85.000 euro. La verifica deve essere effettuata secondo il principio di cassa, considerando gli importi effettivamente incassati.
In caso di superamento della soglia di 85.000 euro, il contribuente fuoriuscirà dal regime dall’anno successivo. Se invece i ricavi o compensi superano 100.000 euro, la fuoriuscita avviene immediatamente nello stesso periodo d’imposta.
🔹 Attività avviata in corso d’anno
Quando l’attività inizia durante l’anno, il limite deve essere ragguagliato ad anno. Assume rilievo la data effettiva di avvio dell’attività, purché supportata da elementi oggettivi e documentabili.
🔹 Somme percepite per errore
Uno dei chiarimenti più interessanti riguarda i compensi erroneamente corrisposti da clienti o committenti.
L’Agenzia ha precisato che, qualora tali somme vengano successivamente restituite e l’errore sia adeguatamente documentato, occorre fare riferimento ai compensi effettivamente spettanti. Le somme percepite per errore e restituite non devono quindi essere considerate ai fini della verifica del limite di 85.000 euro.
🔹 Ritenute operate su compensi non spettanti
Le eventuali maggiori imposte versate a seguito di ritenute applicate su somme non dovute possono essere recuperate mediante dichiarazione integrativa o, nei casi previsti, attraverso specifica istanza di rimborso.
🔹 Partecipazioni societarie e cause ostative
Restano ferme le cause di esclusione previste dalla normativa, tra cui il controllo diretto o indiretto di S.r.l. che svolgono attività economiche riconducibili a quelle esercitate dal contribuente in regime forfettario.
La semplice partecipazione in una S.r.l., in assenza del controllo e degli altri requisiti previsti dalla legge, non comporta automaticamente la perdita del regime agevolato.
🔹 Contratti di rete
L’adesione a un contratto di rete non determina automaticamente l’esclusione dal regime forfettario. Occorre valutare concretamente il contenuto dell’accordo e verificare che non si realizzi un artificioso frazionamento dell’attività economica.
📖 I chiarimenti richiamati discendono dalle recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 68/2026 e n. 24/2026.
⚠️ Come sempre, la verifica dei requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario richiede un’analisi puntuale della situazione concreta del contribuente e delle specifiche circostanze del caso.
In sintesi
✅ Limite ordinario: 85.000 euro di ricavi o compensi annui.
✅ Oltre 85.000 euro: uscita dal regime dall’anno successivo.
✅ Oltre 100.000 euro: fuoriuscita immediata.
✅ Attività iniziata in corso d’anno: limite da ragguagliare a 12 mesi.
✅ Somme incassate per errore e successivamente restituite: escluse dal conteggio dei ricavi.
✅ Partecipazioni e controlli societari: verificare attentamente le cause ostative.
✅ Contratti di rete professionali: non determinano automaticamente la perdita del regime forfettario.