Sistema Impresa srl

Sistema Impresa srl Consulenza fiscale e tributaria

06/10/2026

Gli agenti AI lavorano ormai per minuti, a volte per ore, e il professionista resta a fissare lo schermo. Qualche idea, dalla revisione legale alla telefonata al cliente, per trasformare quell’attesa in lavoro utile.
La letteratura ha sempre avuto un debole per chi aspetta. Penelope tesseva di giorno e disfaceva di notte il sudario per Laerte, tenendo a bada i Proci in attesa di Ulisse; Giovanni Drogo, nel Deserto dei Tartari di Buzzati, ha consumato la vita sugli spalti della Fortezza Bastiani in attesa di un nemico che non arrivava mai. Da qualche mese alla galleria si è aggiunto un personaggio nuovo, meno epico: il professionista che, affidato un compito lungo a un agente AI, resta a fissare lo schermo.
Fino a poco tempo fa il dialogo con i chatbot aveva il ritmo del ping pong, con risposte che arrivavano in pochi secondi. Gli agenti che oggi analizzano intere cartelle di documenti o riconciliano mesi di estratti conto lavorano invece in autonomia per minuti, talvolta per ore. Secondo le misurazioni di METR, la lunghezza dei compiti che gli agenti riescono a completare da soli (misurata in base al tempo che servirebbe a un esperto umano) raddoppia all’incirca ogni 7 mesi. Tradotto per chi sta alla scrivania, le attese sono destinate ad allungarsi, e con loro una domanda che nessun manuale di organizzazione dello studio si è ancora posto: cosa si fa, nel frattempo?
La risposta istintiva è la peggiore, cioè guardare. Seguire riga per riga il ragionamento dell’agente ha lo stesso fascino ipnotico dell’oblò di una lavatrice, con l’aggravante che ci si convince di stare lavorando. Abbiamo delegato l’esecuzione e ci siamo tenuti l’ansia, combinazione che nessun esperto di produttività oserebbe proporre. I programmatori, del resto, hanno da decenni la scusa pronta per ogni pausa: il codice sta compilando.

Un primo uso intelligente dell’attesa arriva dritto dalla revisione legale. Nelle procedure di analisi comparativa (ISA Italia 520) il revisore sviluppa un’aspettativa indipendente prima di esaminare il dato, per non farsi condizionare da ciò che trova. Con l’AI si può fare lo stesso: mentre l’agente elabora il piano finanziario, si annota su un foglio quale margine operativo ci si attende e quali numeri renderebbero il risultato sospetto. Quando l’output arriva, il confronto richiede 5 minuti e la tentazione di accettare per stanchezza un documento ben impaginato si riduce parecchio. È l’antidoto più economico all’effetto di ancoraggio, e costa esattamente il tempo che avremmo passato a fissare lo schermo.

La seconda idea è dedicarsi a ciò che l’agente, per costruzione, non può fare. L’AI lavora sui documenti che le abbiamo consegnato e ignora serenamente tutto il resto: la telefonata al cliente per capire se i soci rinunceranno davvero a quel finanziamento, la domanda scomoda che nessun bilancio contiene. Quei 20 minuti sono il momento ideale per procurarsi le informazioni che nessun file può restituire e che spesso cambiano il senso dell’elaborazione in corso. Oppure per preparare la lista dei controlli da fare sul risultato, prima che arrivi.

Esiste infine la tentazione più moderna: approfittare dell’attesa per lanciare un secondo agente, poi un terzo, fino a trasformarsi in un capoturno che corre da un nastro all’altro senza controllarne davvero nessuno. Gli orchestratori promettono di risolvere il problema affidando a un agente il ruolo di capoturno, ma coordinano l’esecuzione, non la responsabilità: al professionista arriva un unico output, più ampio e più rifinito, che sembra già verificato e non lo è. Penelope, almeno, sapeva che la sua tela non sarebbe mai stata finita e lo faceva apposta. Chi moltiplica gli agenti rischia di ottenere lo stesso effetto senza volerlo, con molto lavoro in corso e poco di concluso, perché la capacità di revisione resta quella di una persona sola.

Il rischio più concreto, però, è già sotto i nostri occhi.
Mentre ci interroghiamo su come riempire l’attesa della macchina, in parecchi studi c’è un agente che ha terminato il suo compito martedì scorso e aspetta ancora che qualcuno apra il file.

06/10/2026

Dal 23.10.2026 al 7.12.2026 si potranno precompilare le domande di nulla osta al lavoro sul Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno, relativamente ai flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri, per l’anno 2027.
Le istruzioni sono contenute nella circolare congiunta 1.10.2026, n. 7185, del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo.
Le quote di ingresso sono state fissate dal D.P.C.M. 2.10.2025 recante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Per il 2027 sono autorizzati:
- 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, di cui 14.000 destinati al settore dell’assistenza familiare;
- 89.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico;
- 650 ingressi per lavoro autonomo.
La novità rispetto al passato è che, dal 2027, tra i Paesi di provenienza dei lavoratori è ricompreso anche il Kenya, con cui l’Italia ha stipulato, il 2.07.2026, il Memorandum d’intesa in materia di migrazione e mobilità.
Come previsto dal D.P.C.M. 2.10.2025, il primo step del procedimento resta la precompilazione delle domande di nulla osta, possibile dalle ore 9:00 del 23.10.2026 alle ore 20:00 del 7.12.2026, giorni festivi compresi e senza limitazioni di orario.
I moduli di domanda, precompilabili accedendo al Portale Servizi ALI, previa autenticazione, sono i seguenti:
- C-Stag agricolo (lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo);
- C-Stag turistico (lavoro subordinato stagionale nel settore turistico);
- B2020 (lavoro subordinato non stagionale nei settori ammessi dal D.P.C.M.);
- A-bis in quota (lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà, già in questa fase, effettuare le verifiche ispettive di propria competenza.
La sezione del Portale ALI sarà successivamente riaperta dalle ore 9:00 del 9.12.2026 alle ore 20:00 del 13.12.2026, per consentire, esclusivamente a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione, di visualizzare i dati acquisiti in modalità asincrona nell’arco di 6 giorni dall’inizio dell’accesso alla compilazione della domanda e/o di cambiare lo stato della domanda da “da completare” a “da inviare”, rendendola pronta per l’invio durante i giorni di click day.
I click day sono fissati dalle ore 9:00 del:
- 12.01.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo (Mod. C-Stag agricolo);
- 9.02.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico (Mod. C-Stag turistico);
- 16.02.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (Mod. B2020);
- 18.02.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare (Mod. A-bis).
Le domande possono essere tuttavia presentate fino al 31.12.2027, fatta salva la disponibilità delle quote.
La circolare ricorda infine che è stato elevato:
- a 15 giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto, il termine per confermare la richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione (in assenza di conferma, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, è revocato);
- da 8 a 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il termine per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il contratto va trasmesso, entro lo stesso termine, in via telematica, allo Sportello unico per gli adempimenti in ordine alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Continuano a essere valide, per quanto compatibili, le indicazioni di cui alle circolari 16.10.2025, n. 8047 e 30.10.2025, n. 8524.

23/04/2026

Ultimi giorni per presentare la rottamazione quinques!

20/06/2025

La storia di Carlo e Angela (nomi di fantasia) è quella di un nucleo familiare titolare di un piccolo negozio di alimentari che, a causa della recente Pandemia e dell’apertura di un Conad nelle immediate vicinanze, è stato costretto a cessare l’attività nel 2022 senza riuscire a pagare i debi...

20/06/2025

La storia di Luca (nome di fantasia) è la storia di una piccola carrozzeria e officina meccanica in provincia di Busto Arsizio che, a causa del Covid e della risoluzione del contratto di collaborazione con una delle più importanti compagnie assicurative, è stata costretta a cessare l’attività ...

20/06/2025

Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 12.02.2024, n. 13, rappresenta un nuovo strumento di determinazione agevolata del reddito per le imprese e i lavoratori autonomi, fondato su un accordo con il Fisco che vincola la base imponibile per un biennio. Tale istituto è applicabile su base volontaria e selettiva, previa adesione dell’interessato. Ebbene, se il CPB si pone, almeno in linea teorica, nel perimetro della semplificazione e della certezza fiscale, non appare azzardato porre il tema della legittimità costituzionale in relazione all’immanente principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost., in forza del quale “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Ora, fatte salve le cause eccezionali che possono portare alla decadenza del CPB, il citato art. 53 impone che la tassazione sia commisurata alla reale capacità economica del contribuente. Nel caso di specie, la base imponibile è definita ex ante e resta fissa per 2 anni, indipendentemente dall’effettivo reddito conseguito, determinando possibili, e anche rilevanti, scostamenti rispetto alla reale capacità contributiva del contribuente.

Ebbene, ferma restando l’adesione volontaria, emergono, o comunque sono apprezzabili, profili di possibile illegittimità costituzionale. Anzitutto, la disconnessione tra reddito effettivo e base imponibile: se il reddito concordato si rivela sistematicamente superiore a quello effettivo (per esempio, in caso di crisi economica, eventi eccezionali, mutamenti del mercato), si ha un’imposizione su ricchezza inesistente, con lesione della capacità contributiva reale.
Secondariamente, un trattamento deteriore rispetto ad altri contribuenti a parità di reddito reale, poiché chi aderisce può subire un’imposizione superiore alla propria effettiva capacità contributiva, mentre chi non aderisce sarà tassato secondo criteri ordinari, potenzialmente più equi. Si aggiunga, altresì, che l’effetto vincolante e la durata biennale limitano pesantemente l’elasticità del sistema tributario e la possibilità di tener conto dei mutamenti della capacità contributiva. Né risolvono, se non in parte, tale criticità le circostanze eccezionali che, solo esse, possono consentire un recesso dall’accordo.
Inoltre, la volontarietà sembra essere solo apparente, poiché la “pressione” dell’Amministrazione Finanziaria potrebbe indurre all’adesione anche in assenza di reale vantaggio, ma solo per scongiurare possibili accertamenti. Questi ultimi, infatti, lo insegna la storia ogni qual volta si dichiarino redditi determinati per tabulas, saranno sicuramente meno probabili in caso di patto con l’Agenzia delle Entrate.
Da segnalare, infine, la totale assenza di contraddittorio che, in una materia così delicata, appare elemento essenziale e non derogabile.

In conclusione, un sistema fiscale equo non può prescindere dalla realtà economica dei contribuenti; in caso contrario, il principio di capacità contributiva subisce un chiaro vulnus.

26/12/2023

Sistema Impresa ringrazia tutti i clienti per l’anno professionale trascorso insieme e come sempre ad maiora, il meglio deve ancora ve**re.
Auguri ✨💫✨✨💫⭐️

20/12/2023

Lo studio resterà chiuso dal giorno 23 dicembre al giorno 7 gennaio! Per urgenze scrivere what app ! Buone feste

16/11/2023

Il disegno di legge di Bilancio 2024 prevede alcuni aggravi fiscali sugli immobili con particolare riguardo alle locazioni brevi e al regime delle plusvalenze in caso di cessione di immobili.

L’art. 18 del disegno di legge di Bilancio per l’anno 2024 mette mano al regime delle locazioni brevi, modificando l’art. 4 D.L. 50/2017. In particolare, al comma 2 viene aggiunto il seguente periodo: “L’aliquota di cui al primo periodo è innalzata al 26% in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta”. In pratica, il regime sostitutivo della cosiddetta “cedolare secca”, al ricorrere della predetta condizione, passa dal 21% al 26%.

Si ricorda che il regime delle locazioni brevi aveva trovato nel D.L. 50/2017 una sua autonoma disciplina. Innanzitutto, per locazioni brevi devono intendersi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati da persone fisiche, di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. A decorrere dal 1.01.2017, la norma aveva ufficializzato l’estensione del regime della cedolare secca a questa tipologia di contratti, ovviamente nella misura del 21%.
Il comma 4 aveva poi individuato una precisa disciplina per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, compresi quelli che gestiscono portali telematici, prevedendo obblighi comunicativi verso l’Agenzia delle Entrate in relazione ai contratti stipulati per il loro tramite, prevedendo altresì, al successivo comma 5, l’obbligo di effettuare una ritenuta del 21% in qualità di sostituti d’imposta, nel caso di incasso di corrispettivi per il loro tramite. Tale ritenuta era da considerarsi a titolo di imposta o di acconto a seconda del regime di tassazione adottato dal contribuente percipiente (cedolare o tassazione ordinaria).
Il disegno di legge di Bilancio, con la modifica del citato comma 5, adegua l’importo della ritenuta innalzandola al 26% al ricorrere della condizione sopra menzionata della locazione di più di un appartamento. Inoltre, in tale caso, la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto, al pari del caso, già previsto nel vecchio regime, di non esercizio dell’opzione per la cedolare. Un sostanziale aggravio, quindi, sui proprietari di beni immobili destinati a locazioni brevi che dovranno rifare i propri conti prima di determinare i canoni di locazione per il prossimo anno.

Ulteriore aggravio sugli immobili, previsto sempre dal citato art. 18, riguarda una modifica al regime delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso di immobili nel caso in cui siano stati oggetto di lavori di riqualificazione per i quali il contribuente ha beneficiato del superbonus 110%. Nel caso in cui tali immobili siano ceduti prima del decorso di 10 anni dalla fine dei lavori, il maggior valore realizzato costituirà una nuova fattispecie di plusvalenza da tassare ai sensi dell’art. 67 del Tuir (26%).
Saranno esclusi da questa fattispecie gli immobili acquisiti per successione e quelli utilizzati come abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione.
Inoltre, qualora la cessione avvenga prima del decorso di 5 anni dalla fine dei lavori, nella determinazione della plusvalenza non si terrà conto dei costi sostenuti per gli interventi agevolati, qualora si tratti sempre di interventi di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 e si sia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020, con unica possibilità, questa volta di favore, di rivalutare il costo di acquisto o di costruzione in base all’incremento dell’indice Istat.

Indirizzo

Viale PAVia 16
Lodi
26900

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00

Telefono

+390371426868

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