01/04/2025
๐๐ข๐ญ๐ญ๐๐๐ข๐ง๐๐ง๐ณ๐: ๐ง๐ฎ๐จ๐ฏ๐ ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ข๐ง ๐๐๐ณ๐ณ๐๐ญ๐ญ๐ ๐๐๐๐ข๐๐ข๐๐ฅ๐
๐๐ข๐๐๐๐๐๐๐ก๐, ๐๐๐๐๐ ๐บ๐ ๐. 73 ๐๐๐ 28 ๐๐๐๐ง๐ 2025, ๐๐ ๐๐๐๐๐๐ก๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ก๐ ๐๐๐ ๐ข๐๐ ๐ข๐๐๐๐๐ก๐ ๐๐ ๐๐๐ก๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐ก๐ก๐๐๐๐๐๐๐ง๐ (๐ท๐ฟ 28 ๐๐๐๐ง๐ 2025 ๐. 36)
Lโintervento normativo consente lโimmediata entrata in vigore di alcune delle norme previste nel disegno di legge sulla cittadinanza contestualmente approvato dal Consiglio dei Ministri e relative alla limitazione nella trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, il Decreto legge n. 36, pur mantenendo tale principio di fondo, basato sulla discendenza da cittadini italiani, rafforza la necessitร di un vincolo effettivo con l'Italia da parte dei figli nati allโestero da cittadini italiani. Questo anche al fine di un allineamento con gli ordinamenti di altri Paesi europei e per garantire la libera circolazione nellโUnione Europea solo da parte di chi mantenga un legame effettivo col Paese di origine.
Le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati allโestero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarร cittadino dalla nascita. I figli di italiani acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia oppure se, prima della loro nascita, uno dei loro genitori cittadini ha risieduto almeno 2 anni continuativi in Italia.
I nuovi limiti valgono solo per chi ha unโaltra cittadinanza (in modo da non creare apolidi) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo lโentrata in vigore del DL).
Resterร ovviamente cittadino chi in precedenza รจ giร stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato).
Saranno comunque processate secondo le precedenti regole le richieste di riconoscimento della cittadinanza documentate e presentate entro le 23:59 del 27 marzo 2025.
Inoltre, il testo interviene in materia di controversie relative allโaccertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che:
- non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova;
- spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dellโinsussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.