Studio Ingrosso

Studio Ingrosso Studio Lecce Viale Rossini 1B - 73100 Lecce ​0832.1569964/
Studio Gualdo Tadino Corso Piave, 59 - Alessandro Ingrosso e del Rag. Raffaele Ingrosso.

Studio Ingrosso

Lo studio Ingrosso nasce nel 1978 su iniziativa del Dott. Ingrosso Maurizio, iscritto nell'Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e nel Registro dei Revisori Contabili. Dal 2005 lo studio si è ampliato con l'ingresso nel Team del Dott. COMPETENZA

Con esperienza trentennale lo Studio si occupa di Consulenza del Lavoro, Consulenza Fiscale, Societaria ed Amministrativa, Assistenza e Rappresentanza nel Contenzioso Tributario, Consulenza Finanziaria, Successioni, Procedure Concorsuali, Processo del Lavoro, Consulenza ed Assistenza nell’ambito Turistico ed Alberghiero. PROFESSIONALITA'

All’interno dello studio opera un Team di persone qualificate come Avvocati, Notai ed Esperti del settore con specifiche competenze nei vari ambiti professionali. CHIAREZZA

Nostro obiettivo è seguire il cliente a 360° in tutte le Sue problematiche offrendo un servizio completo ed efficiente, integrando le capacità professionali con le moderne tecnologie.

Da oggi on line un nuovo sito
23/09/2026

Da oggi on line un nuovo sito

Buste paga, contratti, adempimenti e verifiche ispettive: Studio INGROSSO RAFFAELE segue la gestione del personale della tua azienda con un unico referente e risposte entro 24 ore. Primo incontro gratuito.

NASpI: nessuna decadenza per l’amministratore di società che non comunica il reddito presuntoLa controversia in esame tr...
24/04/2026

NASpI: nessuna decadenza per l’amministratore di società che non comunica il reddito presunto
La controversia in esame trae origine dal rifiuto da parte dell’INPS di erogare la NASpI in ragione del fatto che la richiedente non aveva comunicato, entro il termine di 30 giorni, il reddito presunto riferito all’anno di interesse derivante da attività autonoma svolta come amministratrice della società. La Corte d’Appello condannava l’Istituto, poiché la mera titolarità della carica di amministratrice unica della società, svolta a titolo gratuito, non comportava alcun obbligo informativo in ordine alla situazione reddituale, dunque l’indennità non poteva considerarsi decaduta. In seguito al ricorso dell’INPS, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8289 del 2 aprile 2026, conferma la decisione impugnata, posto che la fattispecie di decadenza non è applicabile automaticamente al socio, consigliere di amministrazione o amministratore unico di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all’obbligo di comunicazione.

24/04/2026

Risarcimento da licenziamento illegittimo: netto o lordo?

Dopo aver ottenuto una sentenza che dichiarava l'illegittimità dei loro licenziamenti, condannando il Comune al risarcimento del danno (pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento fino al pensionamento) ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, due lavoratori che si erano visti quantificare dal Comune le somme in misura lorda (circa 219.000 e 211.000 euro), poi erogate in misura netta (circa 109.000 e 105.000 euro) ovvero previa trattenuta delle ritenute fiscali e previdenziali, avevano agito in via monitoria per ottenere il pagamento al lordo.
Nel successivo giudizio d'opposizione i lavoratori avevano sostenuto che, essendo il rapporto di lavoro cessato da anni, il Comune non fosse più sostituto d'imposta.
Sia il Tribunale di Monza che la Corte d'Appello di Milano avevano dato ragione al Comune, in particolare affermando che l'obbligo di effettuare le ritenute grava sul datore di lavoro anche se il pagamento avviene dopo la cessazione del rapporto, poiché le somme traggono comunque origine dal rapporto di lavoro.
Si è quindi giunti in Cassazione.

I lavoratori hanno impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione con sette motivi, sostenendo principalmente che il datore di lavoro non potesse più essere considerato sostituto d'imposta dopo la cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età degli stessi e conseguentemente le somme avrebbero dovuto essere pagate al lordo, con obbligo tributario diretto in capo ai percettori (tassazione separata ex art. 17 TUIR).
Con la Sentenza n. 8067 del 1° aprile 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso basandosi su un ragionamento che distingue tra la fase di accertamento giudiziale del credito e la fase esecutiva del pagamento.
Anzitutto la Corte ha ricordato che il datore di lavoro conserva tale qualifica anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o il pensionamento del dipendente e l'obbligo di operare le ritenute sorge al momento del pagamento effettivo di somme che, pur avendo natura risarcitoria, sostituiscono redditi da lavoro (lucro cessante) e sono quindi soggette a tassazione.
Inoltre è stato ribadito che, sebbene la condanna giudiziale debba essere espressa in importi lordi, è legittimo il comportamento del debitore che al momento di pagare effettui le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge, corrispondendo al lavoratore la somma netta.
La sezione Lavoro della Cassazione ha introdotto una distinzione cruciale basata sulla natura della sentenza per quel che concerne i fini previdenziali, che costituisce il passaggio più interessante della sentenza.
La Corte di legittimità ha operato un'operazione di raccordo tra la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulle sanzioni da omissione contributiva (Cass. SS.UU. n. 19665/2014) e la questione — distinta ma connessa — del riparto dell'onere tra datore e lavoratore ex artt. 19 e 23 Legge n. 218/1952.
Il principio generale è noto: il datore che non versi tempestivamente i contributi alla scadenza risponde anche per la quota a carico del lavoratore.
La Corte, con la Sentenza in commento, lo ha esteso all'ipotesi del licenziamento illegittimo, introducendo però una distinzione operativa di grande rilievo pratico:

in caso di licenziamento nullo o inefficace (sentenza dichiarativa) il rapporto si considera mai interrotto, l'obbligo contributivo sorge retroattivamente "ora per allora" e il datore deve versare integralmente anche la quota a carico del lavoratore, il quale ha diritto a percepire le retribuzioni risarcitorie al lordo dei contributi a suo carico;
in caso di licenziamento annullabile (sentenza costitutiva) il rapporto è effettivamente cessato fino alla pronuncia, con la conseguenza che l'obbligo contributivo rinasce solo dalla ricostituzione giudiziale e il datore che corrisponda tempestivamente le retribuzioni risarcitorie è legittimato a pagarle al netto della quota contributiva del lavoratore, contestualmente versata agli enti previdenziali.
Da ultimo, la Cassazione ha rilevato da un lato che i ricorrenti non avevano fornito dettagli sufficienti per dimostrare che il loro caso rientrasse nelle ipotesi di nullità, e dall'altro che il licenziamento fondato sull'art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008 — era stato qualificato come annullabile per difetto di motivazione (non nullo né discriminatorio): conseguentemente è stato ritenuto corretto il pagamento degli importi netti, avendo il Comune provveduto ai versamenti previdenziali.

La sentenza offre un quadro finalmente organico su una materia che spesso genera incertezze applicative. La distinzione tra licenziamento nullo e annullabile — già operante in tema di sanzioni previdenziali — diviene ora criterio guida anche per il riparto dell'onere contributivo.

24/04/2026

Niente NASpI al lavoratore che si dimette dopo il trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania
Il Giudice di secondo grado accoglieva la richiesta del lavoratore tesa ad ottenere l’indennità di disoccupazione in seguito alle dimissioni rassegnate per via del trasferimento della sede lavorativa da Genova (luogo di effettiva residenza) a Catania, considerando la notevole distanza tra la vecchia e la nuova sede di lavoro di per sé ostativa alla possibilità di prestare l’attività lavorativa. Tuttavia non è dello stesso avviso la Suprema Corte, che con l’Ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026 accoglie il ricorso proposto dall’INPS a causa dell’omesso accertamento da parte dei Giudici dell’insussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento idonee a configurare un inadempimento del datore di lavoro e la violazione degli obblighi contrattuali su di esso gravanti, elementi richiesti per legittimare la dichiarazione unilaterale di recesso e per integrare la giusta causa. Come ricorda la Cassazione, in tema di assicurazione contro la disoccupazione, la perdita del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria, prevista in caso di dimissioni, opera ogniqualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro, per questo è necessario l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto). Ciò significa che non è sufficiente la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.

Indirizzo

Viale Rossini 1/B
Lecce
73100

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30

Telefono

+3908321569964

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando Studio Ingrosso pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Ingrosso:

Scelte rapide

Condividi