25/09/2026
*** ANNULLATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DI 28.000 EURO ***
Segnalo una recente pronuncia favorevole ottenuta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – sentenza n. 4991/2026, che affronta alcuni profili processuali particolarmente interessanti nei giudizi aventi ad oggetto atti della riscossione.
Tra le questioni sollevate dalla difesa vi era il difetto di legitimatio ad processum di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
AdER si era costituita in giudizio mediante un soggetto i cui poteri derivavano da una procura speciale notarile richiamata nella procura alle liti, ma mai prodotta in giudizio.
La Corte accoglie l'eccezione e ribadisce un principio tutt'altro che formale:
👉 la mera indicazione degli estremi della procura notarile non è sufficiente;
👉 se la procura da cui derivano i poteri rappresentativi non viene prodotta, il giudice non può verificarne contenuto, ampiezza e natura;
👉 ne deriva il difetto di legittimazione processuale del procuratore di AdER.
Ma la pronuncia è interessante anche sotto un secondo profilo.
La difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità della produzione documentale di AdER per violazione dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992, per non esser i documenti stati elencati né nell'atto di controdeduzioni, né in apposito atto separato.
E la Corte, nel valutare la documentazione prodotta dal riscossore, rileva espressamente che AdER aveva riversato nel fascicolo: «in modo del tutto confusionario una serie di atti senza nemmeno predisporre un indice dei documenti depositati e senza una sufficiente denominazione dei documenti prodotti».
Un'affermazione che richiama un tema processuale spesso sottovalutato: il processo tributario non può trasformarsi in una ricerca, demandata al giudice o alla controparte, all'interno di depositi documentali indistinti.