Studio Ponchio società tra professionisti Dottori Commercialisti

Studio Ponchio società tra professionisti Dottori Commercialisti Dottori Commercialisti · STP — Milano, Ferrara e Codigoro. Diritto tributario d'impresa, contabilità e bilanci, operazioni societarie. Fondato dal Dott.

Dario Ponchio (ex EY e PwC). Assistente fiscale AI 24/7 e preventivo online su studioponchio.eu CPA Studio Ponchio è una società tra professionisti iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ferrara; ha una consolidata esperienza nell'assistenza tributaria. Appartiene ad un network con una decina di professionisti fra Avvocati e Dottori Commercialisti, con uffici a Milano, Bologna, Ferrara, Mantova, Lecce e Vienna.

Dal 2026 il 4 ottobre è giorno festivo (legge 151/2025, che lo aggiunge all’art. 2 della legge 260/1949) e quest’anno è ...
05/10/2026

Dal 2026 il 4 ottobre è giorno festivo (legge 151/2025, che lo aggiunge all’art. 2 della legge 260/1949) e quest’anno è caduto di domenica. La quota aggiuntiva in busta paga, però, non spetta per legge a tutti i dipendenti.

Per i lavoratori retribuiti a ore del settore privato la tutela è di legge (art. 3, legge 90/1954). Per i mensilizzati la quota prevista dall’art. 5, c. 3, legge 260/1949 riguarda solo le ricorrenze civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno). Per il 4 ottobre, nell’industria si applica il d.P.R. 1029/1960, negli altri settori decide il contratto collettivo applicato; in assenza di chiarimenti, la scelta prudente è riconoscere la quota. Nel pubblico impiego la quota non spetta per legge.

Nell’articolo: il calcolo della quota, chi ha lavorato il 4 ottobre, il lavoro domestico, i rischi per il datore di lavoro e la verifica da fare già per il 1° novembre.

Dal 2026 il 4 ottobre è giorno festivo e quest’anno è caduto di domenica. La quota aggiuntiva in busta paga non ha per tutti lo stesso fondamento: dipende da…

Il lavoro autonomo occasionale senza partita IVA non ha una franchigia fiscale di 5.000 euro. Il compenso è un reddito d...
04/10/2026

Il lavoro autonomo occasionale senza partita IVA non ha una franchigia fiscale di 5.000 euro. Il compenso è un reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. l, TUIR) soggetto all’IRPEF dal primo euro e va dichiarato anche quando il committente ha trattenuto la ritenuta del 20%, che è solo un acconto (art. 25 d.P.R. 600/1973).

La soglia dei 5.000 euro è previdenziale: oltre quell’importo annuo scattano i contributi alla Gestione separata (art. 44, c. 2, d.l. 269/2003); per l’INPS la soglia si calcola sommando i compensi di tutti i committenti e il contributo è dovuto solo sulla parte eccedente (circ. 103/2004). Il committente imprenditore deve inoltre inviare la comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro, con sanzione da 500 a 2.500 euro per lavoratore.

Nell’articolo: dichiarazione ed esonero, aliquote contributive 2026, bollo sulla ricevuta, differenza con PrestO e Libretto Famiglia e quando occorre la partita IVA.

Chi lavora occasionalmente senza partita IVA è soggetto all’IRPEF dal primo euro: la soglia dei 5.000 euro riguarda soltanto i contributi INPS. Ritenuta del…

Dal 2026 l’Agenzia delle entrate può mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, per ogni impresa o p...
03/10/2026

Dal 2026 l’Agenzia delle entrate può mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, per ogni impresa o professionista con debiti a ruolo, la somma fatturata a ciascun cliente con partita IVA nei sei mesi precedenti ogni invio (art. 1, c. 5-bis, lett. b-ter, d.lgs. 127/2015, introdotta dalla legge di bilancio 2026; provvedimento del 22 maggio 2026).

Il dato serve a scegliere presso quali clienti avviare il pignoramento dei crediti previsto dall’art. 72-bis del d.P.R. 602/1973. Il cliente riceve l’ordine di pagare alla Riscossione, fino a concorrenza del debito, quanto deve ancora al fornitore: entro 60 giorni le somme già maturate, alle rispettive scadenze le altre. Il contenuto delle fatture non viene trasmesso e non è prevista alcuna soglia minima di debito.

Nell’articolo: quali dati passano, che cosa deve fare il cliente che riceve l’atto, perché la rateazione va chiesta prima del pignoramento e non dopo.

Il modello 770 relativo al 2025 va trasmesso entro lunedì 2 novembre 2026: il termine del 31 ottobre (art. 4 d.P.R. 322/...
02/10/2026

Il modello 770 relativo al 2025 va trasmesso entro lunedì 2 novembre 2026: il termine del 31 ottobre (art. 4 d.P.R. 322/1998) cade di sabato. Lo presentano tutti i sostituti d’imposta, compresi i condomìni, i professionisti che operano ritenute sui compensi dei colleghi e i forfetari con dipendenti; non lo presenta il datore di lavoro domestico.

Chi non rispetta la scadenza ha 90 giorni per una dichiarazione tardiva valida, che con il ravvedimento costa 25 euro se le ritenute sono state tutte versate. Oltre quel termine la dichiarazione è omessa e il ravvedimento non è più ammesso. Quando le ritenute certificate non versate superano 150.000 euro per periodo d’imposta, il reato si perfeziona al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione del 770, non più alla sua scadenza.

Nell’articolo: chi è obbligato, il rapporto con la Certificazione Unica, le sanzioni dopo il d.lgs. 87/2024, i codici tributo del ravvedimento e la correzione del modello già inviato.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa al 2025 va trasmessa entro il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato. Chi deve presentarla…

Registrare il contratto di affitto non esaurisce gli obblighi verso l’Agenzia delle entrate. Se l’imposta di registro è ...
01/10/2026

Registrare il contratto di affitto non esaurisce gli obblighi verso l’Agenzia delle entrate. Se l’imposta di registro è pagata anno per anno, ogni annualità successiva va versata entro 30 giorni; entro lo stesso termine vanno comunicate e pagate la proroga, la cessione e la risoluzione anticipata (art. 17 d.P.R. 131/1986).

Con la cedolare secca l’imposta non è dovuta sulle annualità e sulla proroga, né sulla risoluzione se tutti i locatori hanno optato per la cedolare; la risoluzione va però sempre comunicata, e sulla cessione il registro resta dovuto. Alla scadenza naturale del contratto, se è stata data disdetta e non c’è proroga, non si comunica nulla. In caso di ritardo il ravvedimento operoso riduce la sanzione a importi contenuti; per sanzioni e interessi i codici tributo sono 1509 e 1510.

Nell’articolo: importi ed esempi di calcolo, rimborso delle annualità già pagate, regole della cedolare secca sulla proroga, sanzioni e ravvedimento.

Registrare il contratto di locazione non chiude i conti con l’Agenzia delle entrate. Per tutta la durata del rapporto ogni annualità successiva, la proroga…

Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 si può chiedere la definizione agevolata delle cartelle emesse per conto di Regioni e...
30/09/2026

Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 si può chiedere la definizione agevolata delle cartelle emesse per conto di Regioni ed enti locali e affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023: IMU, TARI, bollo auto, multe stradali.

La misura, prevista dall’art. 10-quinquies del d.l. 38/2026, consente di pagare il debito originario senza sanzioni, interessi e aggio, in un’unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali. Per le multe la sanzione resta dovuta. Prima di tutto va verificato che l’ente creditore compaia nell’elenco dei circa 1.500 enti aderenti, pubblicato il 25 settembre. La domanda, inoltre, è distinta da quella della rottamazione-quinquies erariale.

Nell’articolo: quali debiti rientrano, il diverso trattamento delle multe, il calendario fino alla prima rata del 31 marzo 2027, gli effetti della domanda e le cause di decadenza.

Circa 1.500 enti territoriali hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023: IMU…

Mercoledì 30 settembre 2026 scade la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del secondo trimestre, dovut...
28/09/2026

Mercoledì 30 settembre 2026 scade la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del secondo trimestre, dovuta anche quando la liquidazione chiude a credito.

La comunicazione omessa, incompleta o infedele è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro (art. 11, comma 2-ter, d.lgs. 471/1997), ridotta alla metà se l’invio o la correzione avvengono entro giovedì 15 ottobre. Con il ravvedimento operoso l’importo da versare scende sensibilmente, ma il calcolo cambia se nel frattempo si presenta la dichiarazione IVA annuale o se l’IVA liquidata non è stata versata.

Nell’articolo: esoneri, importi del ravvedimento per ciascuna finestra temporale, correzione prima e dopo la dichiarazione annuale e rapporti con l’omesso versamento.

Mercoledì 30 settembre 2026 scade la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA di aprile, maggio e giugno. La comunicazione omessa, incompleta o…

Secondo l’Agenzia delle entrate, chi conferisce le quote della holding di famiglia in una società semplice non può appli...
27/09/2026

Secondo l’Agenzia delle entrate, chi conferisce le quote della holding di famiglia in una società semplice non può applicare il regime del realizzo controllato dell’art. 177, comma 2, del TUIR.

Con la risposta a interpello n. 176 del 21 settembre 2026 l’Agenzia ha chiarito che il valore di realizzo resta legato al patrimonio netto contabile della conferitaria, che la società semplice, non tenuta per legge al bilancio e alle scritture contabili, non esprime. Il conferimento si valuta quindi al valore normale (art. 9, commi 2 e 5, TUIR) e l’eventuale plusvalenza è tassata, per i soci persone fisiche, al 26 per cento, anche se ricevono soltanto quote e nessuna somma di denaro.

Nell’articolo: le conseguenze per i soci, la rideterminazione del costo delle quote entro il 30 novembre 2026 e l’alternativa della conferitaria società di capitali.

Con la risposta a interpello n. 176 del 21 settembre 2026 l’Agenzia delle entrate ha escluso che il conferimento delle quote di una holding in una società…

Il modello Redditi e la dichiarazione IRAP per il 2025 vanno trasmessi entro lunedì 2 novembre 2026. Chi manca la scaden...
26/09/2026

Il modello Redditi e la dichiarazione IRAP per il 2025 vanno trasmessi entro lunedì 2 novembre 2026. Chi manca la scadenza ha ancora novanta giorni.

La dichiarazione presentata entro il 1° febbraio 2027 è valida (art. 2, comma 7, d.P.R. 322/1998) e, con il ravvedimento, la sanzione per il ritardo scende a 25 euro per ciascuna dichiarazione. Dal giorno successivo, la dichiarazione si considera omessa: la sanzione passa al 75 per cento delle imposte dovute se il contribuente la presenta spontaneamente e al 120 per cento se l’omissione è accertata; il ravvedimento non è più ammesso.

Nell’articolo: l’esempio di calcolo con le imposte non versate, i termini dell’accertamento, il profilo penale e gli effetti sul concordato preventivo biennale.

Il modello Redditi e la dichiarazione IRAP per il 2025 vanno trasmessi entro lunedì 2 novembre 2026. Chi manca la scadenza può ancora presentare una…

Il 30 novembre 2026 scade la seconda rata dell’acconto IRPEF, e quest’anno il metodo storico può portare a versare più d...
25/09/2026

Il 30 novembre 2026 scade la seconda rata dell’acconto IRPEF, e quest’anno il metodo storico può portare a versare più del dovuto.

Dal 2026 l’aliquota del secondo scaglione, oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, è scesa dal 35 al 33 per cento (legge 30 dicembre 2025, n. 199). Il metodo storico calcola però l’acconto sull’imposta del 2025, determinata con il 35 per cento, e per il 2026 non è prevista alcuna regola di neutralizzazione. A parità di reddito, la differenza può arrivare a 440 euro.

Il metodo previsionale consente di evitarla, ma una stima troppo bassa comporta la sanzione del 25 per cento sulla parte di acconto non versata. Nell’articolo: l’esempio di calcolo, la tolleranza, il ravvedimento e il termine per avvisare il sostituto d’imposta.

Il 30 novembre 2026 scade la seconda rata dell’acconto IRPEF. Con il metodo storico l’acconto si calcola sull’imposta del 2025, determinata con la vecchia…

Indirizzo

Via 4 Novembre 33
Codigoro
44021

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+390533710240

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