Studio Marchetti

Studio Marchetti Lo studio offre i tipici servizi di assistenza contabile amministrativa e fiscale, tenuta contabilità, finanziamenti alle imprese, consulenza fiscale

Oggetto: Invito evento “Capire l’AI. Usarla. Farla rendere.” – 21 ottobreBuongiorno,lo Studio Marchetti, in partnership ...
05/10/2026

Oggetto: Invito evento “Capire l’AI. Usarla. Farla rendere.” – 21 ottobre
Buongiorno,
lo Studio Marchetti, in partnership con Sinerbit, è lieto di invitarvi all’evento gratuito:
“Capire l’AI. Usarla. Farla rendere.”
Un incontro pensato per avvicinarsi in modo concreto all’Intelligenza Artificiale e comprenderne le potenzialità nel mondo aziendale e professionale.
Durante l’incontro parleremo delle basi dell’AI e, insieme ai professionisti di Sinerbit, vedremo alcune applicazioni pratiche e soluzioni già utilizzabili per migliorare e rendere più efficienti i sistemi gestionali e i processi aziendali.
L’appuntamento è per mercoledì 21 ottobre, dalle ore 18:00, presso il Grand Hotel Le Fonti, Via della Libertà 123, Chianciano Terme.
Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo, che sarà anche un’occasione per confrontarsi in maniera informale sui temi affrontati.
La partecipazione è gratuita, ma l’evento è a numero chiuso con una capienza massima di 30 persone. È pertanto necessaria l’iscrizione tramite il seguente link:
https://sinerbit.com/landing/iscrizione-evento/
Considerato il numero limitato di posti disponibili, consigliamo a chi fosse interessato di effettuare l’iscrizione quanto prima.
Sperando di incontrarvi numerosi, porgiamo cordiali saluti.
Studio Marchetti
in partnership con Sinerbit

CIRCOLARE INFORMATIVACONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L’APERTURA E LO SVILUPPO DI LIBRERIE DA PARTE DI GIOVANI UNDER 35Sca...
19/09/2026

CIRCOLARE INFORMATIVA

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L’APERTURA E LO SVILUPPO DI LIBRERIE DA PARTE DI GIOVANI UNDER 35

Scadenza presentazione domande: 13 ottobre 2026 – ore 15:00

È attiva una misura agevolativa destinata a favorire l’apertura e lo sviluppo di librerie gestite da giovani under 35, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 24.000 euro, oltre ad ulteriori 1.000 euro destinati ad attività di formazione e tutoraggio.

BENEFICIARI

Possono accedere all’agevolazione le persone fisiche che siano titolari oppure rappresentanti legali di punti vendita che:

abbiano già avviato o intendano avviare un’attività economica in Italia relativa alla gestione di una libreria;
gestiscano librerie indipendenti o affiliate, purché non appartenenti a catene o gruppi editoriali;
non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data del 28 dicembre 2024.

Come precisato nelle FAQ relative alla misura, il requisito anagrafico deve essere posseduto dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante, mentre non è necessario che sia rispettato anche dagli eventuali altri soci.

REQUISITI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ

Per le iniziative attivate successivamente al 30 dicembre 2023 in piccoli Comuni nei quali non sia presente un altro punto di rivendita di libri, l’attività libraria deve rappresentare almeno il 30% dell’attività complessivamente esercitata.

In tali casi sono ammessi i codici ATECO:

47.61 – Commercio al dettaglio di libri;
47.79.1 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano,

anche se non primari, purché risultino invece primari i codici:

47.62 – Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni e articoli di cancelleria;
58.11 – Edizione di libri.

Per le iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 oppure ancora da avviare, i codici ATECO 47.61 o 47.79.1 devono invece risultare codici di attività primaria.

L’attività deve in ogni caso essere ubicata sul territorio italiano.

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino ad un importo massimo di:

24.000 EURO

a cui possono aggiungersi:

1.000 EURO

destinati alle attività di formazione e tutoraggio.

SPESE AMMISSIBILI

Il contributo può essere utilizzato, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla misura, per la copertura delle seguenti tipologie di spesa:

- restauro dei locali destinati all’attività;
- acquisto e allestimento di scaffalature;
- installazione di impianti di sicurezza;
- realizzazione della rete informatica e digitalizzazione dell’attività;
- oneri amministrativi, con esclusione di tasse, imposte e contributi - dovuti per legge;
- corsi di formazione e attività di tutoraggio.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro e non oltre:

ORE 15:00 DEL 13 OTTOBRE 2026

mediante PEC all’indirizzo:

[email protected]

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal Ministero della Cultura nella pagina dedicata all’agevolazione.


Studio Marchetti

Bonus colonnine domestiche 2026 – domande dal 22 settembreGentili Clienti,segnaliamo la riapertura del Bonus colonnine d...
16/09/2026

Bonus colonnine domestiche 2026 – domande dal 22 settembre

Gentili Clienti,
segnaliamo la riapertura del Bonus colonnine domestiche, destinato alle persone fisiche residenti in Italia e ai condomìni per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ad uso privato.
Il contributo è pari all’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di:
• € 1.500 per le persone fisiche;
• € 8.000 per i condomìni.
Sono agevolabili le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2026 per l’acquisto e la posa in opera delle colonnine, comprese le eventuali opere elettriche ed edili strettamente necessarie, le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo e i costi di connessione alla rete elettrica. Le spese devono essere già sostenute al momento della domanda e pagate con strumenti tracciabili.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Invitalia dalle ore 12:00 del 22 settembre 2026 alle ore 12:00 del 31 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili. Per l’accesso sono necessari SPID, CIE o CNS e una PEC attiva.
Considerato che le domande vengono ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili, consigliamo agli interessati di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria.

Oggetto: Consegna del prospetto paga ai dipendenti.La normativa prevede l’obbligo, per il datore di lavoro, di consegnar...
08/09/2026

Oggetto: Consegna del prospetto paga ai dipendenti.
La normativa prevede l’obbligo, per il datore di lavoro, di consegnare al lavoratore il prospetto paga in occasione della corresponsione della retribuzione.
Il cedolino può essere consegnato non soltanto in formato cartaceo, ma anche con modalità telematiche.
Il Ministero del Lavoro ha infatti chiarito che il prospetto paga può essere validamente trasmesso al lavoratore tramite posta elettronica.
È quindi possibile utilizzare:
• posta elettronica certificata (PEC);
• posta elettronica ordinaria;
• altri sistemi telematici che consentano al dipendente di accedere al proprio cedolino.
Particolare attenzione deve essere prestata alla prova dell’avvenuta consegna.
La responsabilità dell'adempimento rimane infatti in capo al datore di lavoro. Il Ministero ha inoltre precisato che, in assenza di posta elettronica certificata, la prova dell'effettiva consegna può risultare più difficoltosa.
Per questo motivo si consiglia alle aziende che intendono utilizzare l’invio tramite e-mail di:
• acquisire dal dipendente un indirizzo e-mail personale espressamente comunicato per la ricezione dei cedolini;
• conservarne evidenza;
• verificare che l’indirizzo utilizzato sia corretto e attivo;
• conservare, per quanto possibile, documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto invio/consegna.
La firma del lavoratore apposta sul prospetto con la dicitura “per ricevuta” o “per presa visione” costituisce prova della consegna del documento, ma non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Si ricorda infatti che, dal 1° luglio 2018, le retribuzioni e gli anticipi devono essere corrisposti mediante strumenti di pagamento tracciabili e non possono essere pagati direttamente al lavoratore in denaro contante.
SANZIONI
La mancata o ritardata consegna del prospetto paga comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa:
• da euro 150 a euro 900;
• da euro 600 a euro 3.600 se la violazione riguarda più di 5 lavoratori oppure un periodo superiore a 6 mesi;
• da euro 1.200 a euro 7.200 se riguarda più di 10 lavoratori oppure un periodo superiore a 12 mesi.
Alla luce di quanto sopra, si invitano le aziende a verificare le modalità attualmente utilizzate per la consegna dei cedolini ai propri dipendenti e, in particolare in caso di invio tramite posta elettronica ordinaria, a adottare procedure che consentano di conservare adeguata evidenza dell'avvenuta trasmissione.

RENTRI – Formulario di identificazione dei rifiuti digitale obbligatorio dal 16 settembre 2026Gentile Cliente,segnaliamo...
05/09/2026

RENTRI – Formulario di identificazione dei rifiuti digitale obbligatorio dal 16 settembre 2026
Gentile Cliente,
segnaliamo un’importante novità in materia di tracciabilità dei rifiuti.
A partire dal 16 settembre 2026, per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, il formulario di identificazione dei rifiuti dovrà essere gestito in formato digitale (FIR digitale o xFIR).
Fino al 15 settembre 2026 è ancora possibile, per i soggetti interessati dalla proroga, utilizzare il formulario cartaceo in alternativa a quello digitale.
Chi è interessato
L’obbligo riguarda, in particolare, i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI, tra cui:
• produttori di rifiuti pericolosi;
• imprese ed enti che effettuano il trattamento dei rifiuti;
• soggetti che raccolgono o trasportano professionalmente rifiuti pericolosi;
• commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
• ulteriori soggetti obbligati dalla normativa ambientale anche con riferimento a determinate tipologie di rifiuti non pericolosi.
La novità interessa quindi anche i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che sono stati tenuti all’iscrizione al RENTRI dal 15 dicembre 2025.
Dal 16 settembre 2026: FIR digitale
Il FIR digitale viene vidimato attraverso l’assegnazione di un codice univoco tramite l’applicazione messa a disposizione dal RENTRI.
È importante ricordare che il formato scelto dal produttore o detentore determina le modalità di gestione dell’intera filiera: quando il FIR viene emesso in formato digitale, anche trasportatore e destinatario devono gestire il documento in formato digitale.
L’applicazione “RENTRI FIR Digitale” è attualmente supportata su dispositivi mobili con:
• Android versione 10 o successive;
• iOS versione 16 o successive.
Attenzione alle sanzioni
Dal 16 settembre 2026 diventano applicabili anche le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari.
In particolare:
• mancata o irregolare iscrizione al RENTRI: da € 500 a € 2.000 per rifiuti non pericolosi e da € 1.000 a € 3.000 per rifiuti pericolosi;
• mancata o incompleta trasmissione dei dati: da € 500 a € 2.000 per rifiuti non pericolosi e da € 1.000 a € 3.000 per rifiuti pericolosi.
Cosa consigliamo alle aziende
Invitiamo pertanto le aziende interessate a verificare tempestivamente:
1. se rientrano tra i soggetti obbligati al RENTRI;
2. che l’iscrizione sia stata correttamente effettuata;
3. che siano organizzate per l’utilizzo del FIR digitale dal 16 settembre 2026;
4. che anche i soggetti della filiera con cui operano siano adeguatamente organizzati per la gestione digitale del formulario.
Considerata l’imminenza della scadenza e il relativo regime sanzionatorio, consigliamo di non attendere gli ultimi giorni per effettuare le necessarie verifiche.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Marchetti

Pagamento delle retribuzioni: attenzione agli strumenti utilizzatiGentile Cliente,ricordiamo che la retribuzione dei lav...
05/09/2026

Pagamento delle retribuzioni: attenzione agli strumenti utilizzati
Gentile Cliente,
ricordiamo che la retribuzione dei lavoratori dipendenti, compresi eventuali anticipi o acconti, deve essere corrisposta esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Dal 1° luglio 2018 non è pertanto consentito il pagamento diretto della retribuzione al lavoratore mediante denaro contante.
Sono ammessi, in particolare:
• bonifico sul conto corrente indicato dal dipendente;
• strumenti di pagamento elettronico;
• assegno o vaglia postale consegnato al lavoratore;
• consegna di contanti effettuata presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• carta prepagata intestata al dipendente, anche priva di IBAN, purché venga conservata la ricevuta del versamento.
Attenzione alla prova del pagamento
Non è sufficiente che il lavoratore dichiari di aver ricevuto regolarmente lo stipendio.
Il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare l’effettivo pagamento attraverso la relativa documentazione bancaria, postale o elettronica.
È pertanto opportuno conservare con cura:
• contabili dei bonifici;
• ricevute dei versamenti;
• copie degli assegni o altra documentazione relativa al pagamento.
Anche la disposizione di un bonifico successivamente revocato può determinare una violazione.
Sanzioni
In caso di pagamento della retribuzione con modalità non consentite è prevista una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.
La sanzione può inoltre aggiungersi alla maxisanzione per lavoro irregolare qualora venga accertato anche l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati.
Rapporti esclusi
L'obbligo di tracciabilità sopra descritto non riguarda, tra gli altri:
• i rapporti di lavoro domestico;
• borse di studio;
• tirocini;
• lavoro autonomo occasionale.
Indicazione dello Studio
Invitiamo pertanto tutte le aziende clienti a non effettuare pagamenti in contanti di stipendi, anticipi o acconti ai dipendenti e a conservare sempre la documentazione attestante l'effettiva esecuzione del pagamento.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Marchetti

REGOLAMENTO AZIENDALE: UNO STRUMENTO UTILE PER ORGANIZZARE I RAPPORTI DI LAVOROIl regolamento aziendale è uno strumento ...
30/08/2026

REGOLAMENTO AZIENDALE: UNO STRUMENTO UTILE PER ORGANIZZARE I RAPPORTI DI LAVORO

Il regolamento aziendale è uno strumento facoltativo, ma sempre più utile per disciplinare in modo chiaro l’organizzazione interna dell’impresa e i comportamenti richiesti ai lavoratori.

La sua funzione principale è quella di integrare e rendere operative, nella specifica realtà aziendale, le disposizioni previste dalla legge e dal CCNL applicato, senza naturalmente poter introdurre condizioni peggiorative rispetto alla normativa o alla contrattazione collettiva.

Un regolamento ben predisposto consente di prevenire incomprensioni e contestazioni, definendo fin dall’inizio regole chiare e conosciute da tutto il personale.

Tra gli aspetti che possono essere disciplinati rientrano, ad esempio:

• orari di lavoro, presenze e puntualità;
• modalità di comunicazione delle assenze;
• ferie, permessi e lavoro straordinario;
• utilizzo di telefoni, computer, posta elettronica, veicoli e altri strumenti aziendali;
• norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
• eventuale disciplina del lavoro agile;
• tutela della privacy e gestione dei dati aziendali;
• procedure interne e segnalazioni;
• comportamenti richiesti ai dipendenti.

Il regolamento può inoltre contenere il codice disciplinare, nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e delle disposizioni previste dal CCNL. In questo caso è particolarmente importante individuare con chiarezza le condotte vietate e le relative conseguenze disciplinari.

Per essere concretamente efficace, il regolamento deve essere portato a conoscenza dei lavoratori, preferibilmente mediante consegna individuale con firma per presa visione e, ove necessario, mediante affissione in azienda o pubblicazione negli strumenti informatici aziendali.

È inoltre opportuno procedere periodicamente al suo aggiornamento, soprattutto in presenza di modifiche normative o di cambiamenti nell’organizzazione del lavoro.

Per le aziende, predisporre un regolamento interno adeguato alla propria struttura può rappresentare quindi un importante strumento di prevenzione del contenzioso, di maggiore chiarezza nei rapporti con i dipendenti e di migliore organizzazione aziendale.

Lo Studio resta a disposizione per valutare l’opportunità di predisporre o aggiornare il regolamento aziendale sulla base delle specifiche caratteristiche dell’impresa e del CCNL applicato.

Fatture con descrizioni generiche: maggiore attenzione alla documentazioneGentile Cliente,recenti pronunce della Corte d...
13/08/2026

Fatture con descrizioni generiche: maggiore attenzione alla documentazione
Gentile Cliente,
recenti pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze nn. 12624/2026 e 11911/2026) hanno nuovamente richiamato l’attenzione sull’importanza di una corretta e dettagliata descrizione delle prestazioni indicate nelle fatture.
La fattura deve consentire di individuare con sufficiente precisione la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi forniti e, per le prestazioni di servizi, anche il periodo o la data cui le stesse si riferiscono.
Descrizioni eccessivamente generiche quali, ad esempio:
• “prestazioni professionali”;
• “consulenza”;
• “saldo lavori”;
• “lavori eseguiti come da accordi”;
• “acconto lavori”;
possono risultare insufficienti in caso di controllo fiscale.
La Cassazione ha inoltre precisato che il semplice richiamo a un contratto o a un appalto “a corpo” non è necessariamente sufficiente a superare una descrizione generica della fattura.
In questi casi spetta al contribuente dimostrare concretamente l’effettività e l’inerenza dell’operazione attraverso altra documentazione, quali contratti, preventivi, capitolati, SAL, computi metrici, rapporti di intervento, ordini, DDT, report delle attività svolte, corrispondenza commerciale o altri documenti idonei.
In mancanza di adeguata documentazione, potrebbero essere contestate sia la detrazione dell’IVA sia la deducibilità del relativo costo.
Invitiamo pertanto tutti i Clienti a prestare particolare attenzione alla descrizione delle fatture emesse e ricevute, evitando formulazioni eccessivamente sintetiche e facendo sempre riferimento, quando possibile, a:
tipo di prestazione – periodo di riferimento – quantità/attività svolte – contratto, preventivo, ordine o SAL di riferimento.
Qualora la descrizione in fattura debba necessariamente essere sintetica, è opportuno conservare un fascicolo documentale che permetta di ricostruire con precisione l’operazione.
Lo Studio resta a disposizione per verificare preventivamente la corretta formulazione delle descrizioni da utilizzare in fattura e per ogni ulteriore chiarimento.

08/07/2026

Oggetto: rischio da stress termico nei luoghi di lavoro – adempimenti e verifiche necessarie

Con la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove indicazioni operative per la vigilanza sul rischio da stress termico nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle attività maggiormente esposte alle alte temperature, quali edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali, consegne e attività svolte all’aperto o in ambienti particolarmente caldi.

Si richiama pertanto l’attenzione sulla necessità di verificare che il rischio da calore sia correttamente valutato nel DVR e che siano concretamente adottate le misure di prevenzione necessarie, tra cui la rimodulazione degli orari di lavoro, l’organizzazione di pause in aree ombreggiate o climatizzate, la disponibilità di acqua potabile, l’utilizzo di DPI e indumenti adeguati, nonché l’informazione e formazione dei lavoratori sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.

È inoltre necessario coinvolgere, ove presenti, il medico competente, il RSPP e il RLS/RLST, anche con riferimento ai lavoratori maggiormente esposti o fragili.

Alla luce di quanto sopra, si invita ciascuna azienda a confrontarsi tempestivamente con il proprio consulente o società incaricata della sicurezza sul lavoro, al fine di verificare l’adeguatezza del DVR, delle procedure aziendali e delle misure operative adottate.

Si ricorda infine che, in presenza di condizioni climatiche tali da compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie, fino alla sospensione temporanea delle attività lavorative.

Lo Studio resta a disposizione per gli eventuali aspetti di coordinamento con i consulenti incaricati della sicurezza.

Verifica del corretto inquadramento del personale dipendenteAlla luce delle le recenti novità in materia di trasparenza ...
06/07/2026

Verifica del corretto inquadramento del personale dipendente

Alla luce delle le recenti novità in materia di trasparenza retributiva è sempre più impostante verificare con attenzione il corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori dipendenti.

Il livello attribuito al dipendente deve essere coerente con le mansioni effettivamente svolte, con il grado di autonomia, responsabilità, specializzazione ed esperienza richiesto, nonché con quanto previsto dalla declaratoria del CCNL applicato.

Un errato inquadramento, soprattutto in caso di sotto-inquadramento, può comportare richieste di differenze retributive, anche per periodi pregressi, oltre a possibili contestazioni in materia di mansioni, qualifica e trattamento economico.

Si invita pertanto i datori di lavoro a verificare:

- le mansioni realmente svolte da ciascun dipendente;

- il livello e la qualifica attribuiti;

- l’eventuale presenza di passaggi automatici di livello previsti dal contratto collettivo.

Particolare attenzione deve essere prestata anche ai casi in cui, nel corso degli anni, il lavoratore abbia assunto mansioni superiori o maggiori responsabilità senza un corrispondente adeguamento del livello contrattuale.

Indirizzo

Viale Della Libertà 390
Chianciano Terme
53042

Orario di apertura

Lunedì 08:00 - 17:00
Martedì 08:00 - 17:00
Mercoledì 08:00 - 17:00
Giovedì 08:00 - 17:00
Venerdì 08:00 - 17:00
Sabato 09:00 - 12:30

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando Studio Marchetti pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

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