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07/10/2026

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) - L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUBBLICA LA CIRCOLARE GUIDA - PER IL BIENNIO 2026-2027 ADESIONE ENTRO IL PROSSINO 2 NOVEMBRE

🔶 L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8 del 6 ottobre 2026, fornisce una rassegna sistematica degli elementi che disciplinano il concordato preventivo biennale, raccogliendo in maniera unitaria tutti i principi presenti in diverse fonti.

✴️ Il concordato preventivo biennale (CPB) - introdotto con il
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 - è uno strumento che sposta il rapporto con l’amministrazione finanziaria da una dimensione prevalentemente di controllo a una logica di cooperazione preventiva.
♦️ In particolare, il Concordato preventivo biennale consente ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (“ISA”) di siglare un “accordo” con il Fisco. Tale accordo consegue alla
formulazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una proposta, elaborata con i precisi criteri, per la definizione biennale del reddito
derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta (“VPN”), rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”).

🔷 Con la presente circolare si illustra la disciplina del CPB, come attualmente vigente a seguito delle più recenti modifiche normative, e
si forniscono ai medesimi istruzioni operative per garantirne l’uniformità di azione.
♦️ Il presente documento di prassi, che sostituisce le precedenti circolari
sull’argomento, ha, altresì, l’obiettivo di trattare in forma sistematica tutti gli elementi che connotano l’istituto, disciplinati nei mesi passati con diversi documenti normativi e di prassi (decreti ministeriali, circolari, risposte a interpelli, FAQ, istruzioni alla modulistica dichiarativa) ovvero contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di adesione.
♦️ Nel documento sono, inoltre, illustrate le novità legislative intervenute nel corso del 2026.

✳️ La circolare richiama i contenuti ancora attuali delle precedenti circolari n. 18/E del 2024 e n. 9/E del 2025 ed è strutturata in due parti:
- il corpo della circolare, in cui viene illustrato l’istituto e fornita una disamina degli ultimi interventi normativi, integrando la trattazione su specifici temi riguardanti il funzionamento dell’istituto con il richiamo ai principali chiarimenti dell’Agenzia;
- un’Appendice, contenuta nell’allegato, in cui sono raccolte e sistematizzate le soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia che costituiscono quell’ampio ventaglio di soluzioni a questioni particolarmente complesse che hanno delineato in questi ultimi anni la disciplina del CPB.

📌 Per consultare il testo della circolare n. 8/2026, cliccare QUI. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10360006/Circolare+n.+8+del+6+ottobre+2026+%28CBP%29.pdf/b9eb6625-912e-36f2-6895-c889f500b8a1?t=1791276708518

🔎 Per un approfondimento sui contenuti della circolare, cliccare QUI. https://www.fiscooggi.it/portale/-/concordato-preventivo-biennale-regole-unitarie-e-adesioni-2026/2027

Rottamazione quinquies al via il 16 ottobre: chi può farla Dal 16 ottobre e fino al 15 dicembre 2026 i cittadini con deb...
07/10/2026

Rottamazione quinquies al via il 16 ottobre: chi può farla
Dal 16 ottobre e fino al 15 dicembre 2026 i cittadini con debiti verso i Comuni e gli altri enti locali affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione potranno presentare domanda di rottamazione quinquies. A comunicarlo è la Consulta Nazionale dei Caf, che spiega come la propria rete sia pronta ad assistere i contribuenti in tutte le fasi della procedura, grazie a un percorso di collaborazione avviato nei mesi scorsi con Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR).

Che cos’è la rottamazione quinquies e cosa consente di pagare
La rottamazione quinquies è una misura che consente di estinguere i debiti affidati ad Agenzia delle Entrate tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale dovuto. In pratica, come ricorda la nota, sanzioni, interessi e aggio vengono azzerati.

Per inquadrare il meccanismo: la “rottamazione” è una forma di definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, cioè dei debiti che gli enti affidano ad AdeR per la riscossione. L’obiettivo è permettere al contribuente di regolarizzare la posizione con un importo “alleggerito” rispetto a quanto richiesto in cartella, eliminando alcune componenti accessorie del debito.

Debiti verso enti locali: l’elenco degli enti aderenti
La misura riguarda i cittadini con debiti verso gli enti locali che hanno aderito alla procedura. Secondo l’elenco reso disponibile da AdeR e pubblicato sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, si tratta complessivamente di circa 1.500 enti.

Il punto è rilevante perché non tutti i debiti “locali” sono automaticamente inclusi: la rottamazione quinquies, in questo caso, si applica alle posizioni legate agli enti che risultano nell’elenco indicato da AdeR.

Nei prossimi due mesi, in aggiunta all’assistenza fornita da AdeR, i cittadini potranno rivolgersi ai propri commercialisti per

- verificare la propria posizione debitoria
- ricevere supporto nel calcolo degli importi dovuti
- essere aiutati nella compilazione della domanda
- essere accompagnati fino alla conclusione del piano di pagamento

La Consulta evidenzia inoltre che, grazie all’attività formativa, gli operatori potranno usare con maggiore efficacia i servizi online disponibili sul sito di AdeR per le operazioni connesse alla rottamazione quinquies degli enti locali.

Le scadenze: domanda entro il 15 dicembre e prima rata il 31 marzo 2027
Il calendario indicato nella comunicazione fissa due date chiave: la finestra per presentare la domanda va dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, mentre la prima rata del piano di pagamento è fissata al 31 marzo 2027.

Agenzia delle Entrate, ora puoi difenderti dal redditometro senza dover provare ogni singolo pagamento: ecco come fareUn...
05/10/2026

Agenzia delle Entrate, ora puoi difenderti dal redditometro senza dover provare ogni singolo pagamento: ecco come fare

Un contribuente siciliano perde in Cassazione perché il suo prospetto ignorava gli incrementi patrimoniali contestati dal Fisco. La Suprema Corte richiama i confini della difesa ammissibile

Chi riceve un accertamento sintetico dall'Agenzia delle Entrate e si difende dichiarando di aver pagato con risorse proprie, senza produrre prove relative a cifre e tempi, parte già in salita davanti al giudice tributario. Lo conferma una recente ordinanza della Cassazione, che ha bocciato la difesa di un contribuente siciliano basata su un prospetto incompleto.

Con l'ordinanza n. 16798 del 28 maggio 2026, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, accogliendone il ricorso contro una decisione della Commissione tributaria regionale siciliana. L'accertamento riguardava il 2007 e, nel ricalcolo, l'Ufficio era giunto a un reddito complessivo netto di 53.636,25 euro, attribuendo al contribuente incrementi patrimoniali per complessivi 114.500 euro, ripartiti su cinque anni, di cui 22.900 euro nel solo 2007. I giudici di merito avevano invece accolto un prospetto limitato alle spese di un'automobile e di un motociclo.

La vicenda rientra nell’ambito applicativo dell'art. 38 delle disp. accert. imp. redditi, nella formulazione precedente alla riforma del 2010, che fissava allo scostamento di un quarto la soglia minima per l'accertamento. Il giudice del rinvio dovrà verificare se, scorporato il costo della collaboratrice domestica già escluso in appello, il divario tra reddito accertato e dichiarato resti comunque sopra quella soglia.

Perché l'onere della prova ricade sul contribuente
Nel redditometro è la legge stessa ad attribuire un valore presuntivo alla disponibilità di determinati beni. Individuati gli indici di spesa, il giudice deve riconoscerne l'efficacia presuntiva e valutare solo la prova contraria del contribuente. È una presunzione legale relativa, non semplice. Nella prima, l'onere passa interamente al contribuente, nella seconda invece spetterebbe all'Ufficio sorreggere l'accertamento con indizi gravi, precisi e concordanti.
In pratica, non serve una ricostruzione analitica di ogni pagamento, ma è sufficiente che i documenti rendano plausibile la copertura finanziaria della spesa. L'ordinanza n. 2384 del 2025 ha chiarito che non occorre dimostrare l'utilizzo effettivo delle somme, purché quei documenti ne rendano credibile l'uso per quella spesa.

I documenti che possono neutralizzare la presunzione
Il comma 6 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nella versione aggiornata nel 2024, individua tre strade, ognuna con prove diverse.
La prima riguarda le spese coperte con redditi che non concorrono all'accertamento sintetico, come redditi esenti, redditi già tassati alla fonte, entrate di anni diversi o somme di terzi. In questi casi, rilevano gli atti di donazione o le dichiarazioni di successione, le certificazioni del sostituto d'imposta, i contratti di finanziamento e, se il denaro viene dai familiari, la prova dei loro redditi.

La seconda riguarda gli importi che si discostano da quelli indicati dall'Ufficio. A sostegno di queste spese bastano fatture, contratti di locazione o leasing e quietanze datate.
La terza copre il risparmio accumulato in precedenza e poi speso, con estratti conto e rendiconti che mostrino quanto era disponibile e per quanto tempo.

Anche le risorse familiari entrano nella prova contraria. Al riguardo, l'ordinanza n. 31568/2023 ha stabilito che la verifica riguarda il reddito dell'intero nucleo, comprese le entrate del coniuge convivente e dei figli, purché i trasferimenti tra familiari risultino da documenti bancari o atti con data certa.

Come cambia l'esito a seconda della prova prodotta
Nell'ordinanza n. 4123 del 24 febbraio 2026 la Cassazione ha ammesso la prova per l'acquisto di un peschereccio, pagato con un contributo incassato anni prima e nel frattempo investito. L'importo, infatti, era sufficiente e già disponibile, senza bisogno di tracciare il singolo pagamento. L'ha invece respinta nell'ordinanza n. 7042/2026, in cui l'acquisto di un immobile era attribuito a fondi esteri segnalati soltanto da una comunicazione del coniuge. Secondo la Cassazione, le affermazioni di un terzo valgono come semplice indizio e la disponibilità documentata era ben inferiore al prezzo. Stessa sorte per il prospetto limitato ad auto e moto dell'ordinanza n. 16798, mentre l'ordinanza n. 22968/2026 ha cassato un accertamento relativo al 2011, confermato in appello con motivazione generica.

Le soglie del redditometro e il nodo dell'assegno sociale
Perché l'accertamento sintetico sia legittimo devono ricorrere insieme due condizioni. Da un lato, lo scarto tra reddito accertabile e reddito dichiarato deve raggiungere almeno un quinto di quest'ultimo. Dall'altro, il reddito accertabile non può comunque restare sotto una soglia fissa, pari a dieci volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale, così come previsto dal comma 6 dell'art. 38 nel testo modificato dal d.lgs. n. 108/2024. Per il 2026 la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 ha fissato l'assegno sociale a 7.101,12 euro, per un limite assoluto di 71.011,20 euro. Su questo limite gli interpreti si dividono. Per una parte della dottrina il limite assoluto deve essere superato dall'intero reddito accertabile. Per un'altra, invece, deve essere superato dalla sola differenza fra reddito accertabile e reddito dichiarato.

Applichiamo le due letture a un caso concreto, con un dichiarato di 40.000 euro e un accertabile di 95.000 euro. Se il limite si riferisce al reddito accertabile, l'accertamento è ammesso, perché 95.000 euro superano sia il limite assoluto di 71.011,20 euro sia la soglia del quinto, che qui equivale a 48.000 euro (i 40.000 dichiarati aumentati di un quinto). Se invece il limite si riferisce alla differenza fra accertabile e dichiarato, l'accertamento va escluso, perché quella differenza è di 55.000 euro, sotto la soglia di 71.011,20 euro.

Il contraddittorio prima dell'avviso di accertamento
L'Ufficio che procede in via sintetica deve invitare il contribuente a presentarsi, di persona o tramite un rappresentante e avviare l'accertamento con adesione, come stabilito dall'art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973. Per le annualità precedenti al 2009, come quella del caso di maggio, l'invito non era richiesto. Per i periodi più recenti si applicano anche le regole generali sul contraddittorio preventivo dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000, con comunicazione dello schema d'atto e almeno 60 giorni per le controdeduzioni.

ZES Unica: creazione di un dossier aziendale per il bonusIl bonus ZES Unica, così come per altre agevolazioni concesse s...
03/10/2026

ZES Unica: creazione di un dossier aziendale per il bonus
Il bonus ZES Unica, così come per altre agevolazioni concesse sotto forma di credito d’imposta, ha una caratteristica che spesso sfugge alla valutazione delle imprese beneficiarie, vale a dire che il meccanismo dell’agevolazione non prevede alcuna istruttoria preventiva da parte dell’A.F. sul merito del progetto. Questo sistema comporta che le imprese beneficiarie è bene si preoccupino di predisporre un fascicolo relativamente al progetto e ai suoi aspetti tecnici, da esibire in caso di controllo. Questo tema, insieme ad altri, è al centro del Convegno Nazionale UNGDCEC 2026.

di Giuseppe Saporita - Segretario Commissione di Studio Fondi UE dell’UNGDCEC

Il percorso della ZES Unica, disciplinato dall'art. 16 DL 124/2023 (Decreto Sud), convertito con modificazioni dalla L. 162/ 2023, e attuato dal Decreto Interministeriale del 17 maggio 2024, nella sostanza si articola in tre momenti ben distinti, vale a dire:

quello della comunicazione con la quale l’impresa trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati sulle spese ammissibili sostenute e riceve, in esito alla ripartizione delle risorse stanziate, la percentuale di fruizione effettiva del credito (cfr. art. 5 DM 17 maggio 2024);
quello della compensazione, vale a dire l’utilizzo del credito in F24, senza che alcun Ufficio, probabilmente, abbia nel frattempo esaminato la correttezza tecnica della qualificazione dell’investimento rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa;
quello del controllo che può arrivare solo in una fase successiva, anche a distanza di anni e più precisamente entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di utilizzo del credito nel modello F24 per i crediti “non spettanti” ed entro il 31 dicembre dell’ 8° anno successivo a quello di utilizzo del credito nel modello F24 per i crediti “inesistenti”.
Il controllo si può manifestare attraverso questionari, accessi e verifiche che si concludono, in caso di esito negativo, con un atto di recupero emesso ai sensi degli artt. 31 e ss. DPR 600/73.

Pertanto, il rischio è tutto nel fatto che nessuno comunica preventivamente all’impresa se l’investimento effettuato è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento e quella valutazione viene fatta, eventualmente, dall’Amministrazione Finanziaria solamente a valle.

Tale modalità operativa, che si torna a ripetere, non riguarda solo il credito d’imposta da ZES Unica, vede un ordine di grandezza del rischio tutt’altro che teorico. Per esempio, su un investimento ammissibile da 1 milione di euro, con un’intensità di aiuto del 60%, il credito maturato è pari a 600.000 euro.

Se in sede di controllo il credito viene qualificato come inesistente, la sanzione amministrativa arriva al 70% (art. 13 c. 4-bis e 5 D.Lgs. 471/97); se viene invece qualificato quale non spettante, la sanzione si attesta al 25% (art. 13, comma 5-bis, stesso decreto), a cui si aggiungono gli interessi (oltre, ovviamente, la restituzione del credito compensato).

A tutto quanto sopra poi, si possono aggiungere ulteriori profili di rischio quali: la rilevanza penale, che scatta oltre la soglia di 50.000 euro annui, quale indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater c. 2 D.Lgs. 74/2000, come da ultimo definito nei suoi presupposti dal D.Lgs. 87/2024, che ha revisionato il sistema sanzionatorio tributario); le conseguenze, per le dichiarazioni sostitutive rese in sede di comunicazione, previste dagli artt. 75 e 76 DPR 445/2000, in tema di decadenza dai benefici e responsabilità per dichiarazioni mendaci.

Distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti e dinamiche di accertamento

Un aspetto che va segnalato/approfondito è la distinzione tra credito "inesistente" e credito "non spettante", distinzione che poi determina altresì sanzioni diverse, una soglia di rilevanza penale e termini di accertamento diversamente lunghi. Un intervento chiarificatore sul tema è l’atto di indirizzo del MEF n. 18, del 1° luglio 2025, adottato ai sensi dell'art. 10-septies c. 3 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dunque vincolante per gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

L’atto, recependo l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. n. 34419/2023), riconduce alla categoria dei crediti "non spettanti" le ipotesi in cui il credito difetti di elementi o qualità tecniche non specificamente richiamati dalla normativa primaria o secondaria dell’agevolazione, riservando la più grave qualificazione di "inesistenza" ai casi in cui manchino i presupposti costitutivi oggettivi o soggettivi previsti dalla norma di riferimento, oppure il credito sia stato ottenuto tramite artifici.

È proprio su questo aspetto, cioè la disponibilità di elementi tecnici accertabili a supporto della qualificazione dell'investimento, che si gioca in concreto la differenza tra le due fattispecie. Tenuto conto, dati i termini di accertamento, che tra il momento della compensazione e quello dell'eventuale controllo intervengono anni, le prove che sosterrebbero la posizione dell'impresa tendono naturalmente a disperdersi, basti pensare alla scheda tecnica del bene non più reperibile, al tecnico che ha seguito l'installazione che non esercita più, ecc. Non si tratta di negligenze, ma di normali vicende della vita dell’impresa.

L'effetto pratico, però, è che chi riceve un’ispezione/accesso a distanza di anni si trova a dover ricostruire a ritroso, con la contestazione già formulata dall'ufficio, ciò che al momento dell'investimento si sarebbe potuto documentare in poco tempo.

Il dossier aziendale come strumento preventivo di tutela e documentazione

In questo contesto si colloca la predisposizione di un dossier aziendale del progetto di investimento: un insieme di documenti che racconta l’intero progetto di investimento effettuato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Tale dossier non può che essere redatto da un professionista qualificato su iniziativa dell'impresa, che accerta e descrive in modo puntuale il progetto di investimento con sequenze documentate di atti rilevanti ai fini della qualificazione dell'investimento stesso.

Si tratta ovviamente di un fascicolo definito da due caratteristiche: è volontario in quanto nessuna norma ne impone la redazione; è tecnico, si fonda su un riscontro oggettivo, non su argomentazioni giuridiche. È anche necessario chiarire a cosa il Dossier non serve: ad esprimere un giudizio sul merito fiscale della scelta operata dall'impresa; non vincola l'Agenzia delle Entrate; non sposta l'onere della prova, che resta in capo al contribuente. Ciò che fa è spostare il terreno del confronto, ancorandolo a fatti tecnici verificabili anziché a ricostruzioni successive.

Esso infatti dovrebbe essere articolato in più sezioni:

inquadramento normativo (le fonti applicabili al tema);
descrizione dell’azienda e del suo progetto di investimento;
descrizione del/i bene/i (come è fatto e a cosa serve);
classificazione civilistica del/i bene/i come da certificazione del revisore;
indicazioni sulla corretta rilevazione del contributo in contabilità e nel modello unico;
approfondimenti sugli aspetti legati alla cumulabilità del contributo con altre misure di agevolazione sui medesimi beni;
conclusioni e allegati (Descrizione del progetto investimento secondo quanto previsto dal regolamento 651/2014, CIM presentati e relative ricevute AdE, visura aziendale, ultimi due Bilanci approvati e depositati, utilizzi del credito di imposta in F24, Durc, etc. ).
Il fascicolo resta di proprietà dell'impresa, che lo conserva per i termini ordinari di accertamento in modo che, in caso di ispezione/accesso, la documentazione è già pronta e non deve essere ricostruita nei quindici giorni tipicamente concessi per il riscontro.

CREDITO ZES 2025: È CONSENTITA LA RIMODULAZIONE DEGLI IMPORTI PRENOTATI PER CIASCUNA CATEGORIA DI BENI?Abstract – la Cor...
27/09/2026

CREDITO ZES 2025: È CONSENTITA LA RIMODULAZIONE DEGLI IMPORTI PRENOTATI PER CIASCUNA CATEGORIA DI BENI?
Abstract – la Corte di Giustizia Tributaria di Bari (sent. n. 2084/2026) si è pronunciata sul credito d’imposta ZES Unica, accogliendo il ricorso di un’impresa. La farmacia aveva rimodulato la spesa tra le diverse tipologie di beni (macchinari, attrezzature, immobili) rispetto alla prenotazione iniziale, mantenendo però invariato l’importo totale

***

Come abbiamo già avuto modo di chiarire in più occasioni, la richiesta per il credito d’imposta ZES Unica – disciplinato dall’art. 16 del dl. 124/2023 e prorogato anche per il 2025 dalla Legge di Bilancio – si articolava sostanzialmente in due fasi:



una comunicazione preventiva [da trasmettere dal 31 marzo al 30 maggio 2025], con cui si “prenotava” il credito ripartendolo tra macchinari, attrezzature e immobili;
una comunicazione integrativa [da trasmettere dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, a pena di decadenza], che attestava gli investimenti effettivamente realizzati entro il 15 novembre 2025 e il cui ammontare, per espressa previsione di legge, non poteva superare quello prenotato.


Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che si è pronunciata – per la prima volta su questo tema, come premette la stessa Corte – la CGT di I grado di Bari [sez. 4, sent. n. 2084 del 23.09.2026].

Nel caso esaminato, una titolare di farmacia assistita dal ns. Studio aveva originariamente prenotato 250.000 Euro di investimenti tra macchinari e attrezzature, senza dunque prevedere spese per l’acquisto di immobili e perciò indicando “zero” alla voce corrispondente.

Successivamente – ma sempre entro i termini di legge – la titolare aveva però deciso di acquistare anche un immobile strumentale, investendo comunque complessivamente sempre la cifra prenotata in precedenza, ripartita però – questo l’aspetto decisivo – diversamente tra le tre voci di spesa [attrezzature, macchinari e immobili].

L’integrativa trasmessa è stata scartata dal sistema e – al fine di non perdere il credito spettante – è stata presentata un’istanza di variazione che però veniva respinta dall’Agenzia perché le istruzioni di compilazione [delineate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025 prot. n. 25972/2025] non avrebbero consentito – secondo l’Agenzia – di aumentare le singole voci anche laddove, come nella fattispecie decisa dalla Corte di primo grado, l’importo della spesa fosse rimasto, nel complesso, invariato.

Esattamente contro tale diniego è stato quindi proposto tempestivamente ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente, richiedendo in sostanza al Giudice tributario la disapplicazione del provvedimento n. 25972/2025 evidentemente lesivo dei diritti soggettivi in capo alla ricorrente, in quanto – secondo noi – l’eventuale lettura estensiva delle istruzioni sostenuta dall’Ufficio [tale da precludere, come affermato da quest’ultimo, ogni rimodulazione tra le voci anche a saldi invariati e nel pieno rispetto dei limiti di legge] avrebbe introdotto un limite ulteriore e più gravoso di quello voluto dal legislatore.

Ben diversamente, i Giudici tributari, accogliendo il ricorso, hanno affermato – come sostenuto nel ricorso introduttivo – che l’art. 1, comma 486, della l. 207/2024 si limita a prescrivere [come accennato poco fa] che l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati non debba essere superiore a quello prenotato e che quindi il divieto “è riferito al dato aggregato, vale a dire all’ammontare complessivo, e non reca alcun cenno, neppure implicito, a una preclusione della rimodulazione fra le singole tipologie di beni a parità di totale”.

Insomma, chiarisce ancora la Corte, la ratio della norma – appunto perché la misura opera entro risorse predeterminate – risponde a un’esigenza di equilibrio finanziario e occorre per questo impedire che, dopo la fase preventiva, il contribuente incrementi il beneficio a scapito degli altri istanti, mentre “laddove tale incremento non si verifichi, il divieto è privo dell’interesse che lo giustifica”.

Ed è esattamente quanto accaduto in questa vicenda: l’aumento della voce immobili, infatti, era/è stato qui integralmente compensato dalla riduzione di macchinari e attrezzature.

Non si tratta perciò, continua la Corte, “di un investimento che si aggiunge, bensì del medesimo investimento diversamente allocato al proprio interno”, per di più nel rispetto [sempre in questo caso specifico] del limite del 50% per la componente immobiliare previsto dalla stessa norma.

Infine, la sentenza precisa – ed è una precisazione che vogliamo rimarcare fortemente se non altro per il suo grande rilievo sul piano generale – come le istruzioni ai modelli non possono derogare alla normativa primaria, soprattutto se, come qui, introducono “un limite ulteriore e più gravoso di quello voluto dal legislatore”.

Naturalmente, si tratta di una sentenza di primo grado e pertanto nessuno può escludere con assoluta tranquillità che questa pronuncia – sempreché appellata dall’Ufficio – possa essere modificata, se non addirittura ribaltata, dalla Corte di secondo grado, fermo in ogni caso che – all’esito del gravame – torneremo sull’argomento, tanto più nell’ipotesi di cambi di rotta significativi.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

Farmacie: la sanatoria per il 2023 chiude i conti con il FiscoL’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026 consente ai contribuenti ...
27/09/2026

Farmacie: la sanatoria per il 2023 chiude i conti con il Fisco

L’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026 consente ai contribuenti che rinnovano il CPB per il biennio 2026-2027, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, di accedere alla sanatoria delle annualità 2020-2023. Il regime consente di definire anche singoli periodi d’imposta, mediante imposta sostitutiva commisurata al punteggio ISA, con versamento dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 o in forma rateale. Per le farmacie, il rinnovo del concordato e la sanatoria del 2023 possono assumere particolare rilievo, poiché la copertura dell’annualità base riduce il rischio di effetti decadenziali sul CPB 2024-2025.

L’art. 29, D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus) riconosce ai contribuenti che hanno optato per il CPB 2024-2025 e che rinnoveranno il CPB anche per il 2026-2027 la possibilità di beneficiare della sanatoria per le annualità 2020-2023.

In altri termini, i soggetti che hanno applicato gli ISA per il periodo d’imposta 2025 possono accedere all’accoppiata CPB 2026-2027 e sanatoria annualità 2020-2023, ma soltanto in caso di rinnovo del concordato. Non possono, infatti, accedere alla sanatoria i soggetti che aderiscono al CPB 2026-2027 non avendo aderito in precedenza al CPB 2024-2025.

La sanatoria, o per meglio dire il “regime di ravvedimento”, delle annualità 2020-2023 prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA di ciascun anno con regole analoghe a quelle delle precedenti sanatorie (2018-2022 e 2019-2023).

Si evidenzia, peraltro, che la sanatoria 2020-2023:

può essere effettuata anche solo per alcune annualità a scelta del contribuente, non dovendo quindi riguardare tutte le annualità dal 2020 al 2023 ma potendo invece interessare solo quelle ritenute più esposte al rischio di un accertamento;
richiede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF o dell’IRES (con importo minimo di 1.000 euro) e dell’IRAP (per cui non è previsto un versamento minimo) da effettuare in un’unica soluzione dal 1° gennaio 2027 al 15 marzo 2027 oppure in forma rateale, in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Tra le categorie di contribuenti che hanno maggiormente aderito al concordato 2024-2025 spicca quella delle farmacie, la cui attività si presta al meccanismo soprattutto per la stabilità del fatturato e del “primo” margine sui prodotti. Pertanto, molte farmacie si trovano ora a dover decidere se rinnovare la proposta concordataria e la possibilità di aderire alla nuova sanatoria potrebbe essere un incentivo non da poco, considerando che:

il CPB 2024-2025 era basato sul reddito 2023, oggi “liberamente” accertabile;
un accertamento del periodo d’imposta 2023 da cui scaturisse un reddito 2023 accertato maggiore del 30% rispetto al reddito 2023 dichiarato, determinerebbe la decadenza dal CPB 2024-2025;
ciò avrebbe come effetto l’irrilevanza dei redditi concordati per entrambi gli anni 2024 e 2025, con la conseguenza che se il reddito effettivo 2024 e/o 2025 è stato maggiore rispetto al reddito concordato 2024 e/o 2025, il fisco è pure legittimato a chiedere le maggiori imposte calcolate sulla differenza positiva.
Procedendo con la sanatoria per l’anno 2023, dovrebbe essere automaticamente impedito all’Agenzia delle Entrate di effettuare accertamenti su tale annualità che possano avere ripercussioni sulla validità del CPB 2024-2025. In altri termini, sanando il 2023, si otterrebbe una copertura definitiva anche delle annualità 2024 e 2025.

Oltretutto, le farmacie che procedono con il rinnovo del CPB 2026-2027 e hanno già aderito alla precedente sanatoria per gli anni 2018-2022, il 2023 rappresenterebbe l’unica annualità non prescritta priva di protezione fiscale.

Le agevolazioni sulle imposte indirette diverse dall’IVA nelle assegnazioni agevolate La disciplina 2026 dell’assegnazio...
21/09/2026

Le agevolazioni sulle imposte indirette diverse dall’IVA nelle assegnazioni agevolate

La disciplina 2026 dell’assegnazione e cessione agevolata ai soci conferma il trattamento di favore ai fini delle imposte sostitutive, di registro, ipotecaria e catastale, senza estensione all’IVA. La riduzione alla metà riguarda solo le aliquote proporzionali di registro, mentre il beneficio più rilevante emerge spesso per i fabbricati strumentali, grazie alla trasformazione delle imposte ipotecaria e catastale proporzionali in misura fissa.
L’art. 1, commi da 35 a 41, Legge n. 199/2025, ha riproposto, con formulazione pressoché identica alle precedenti edizioni, il regime temporaneo di favore per l’assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili non strumentali per destinazione e di beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni. Le operazioni devono essere perfezionate entro il 30 settembre 2026, a favore di soci iscritti a libro soci, ove prescritto, al 30 settembre 2025. L’imposta sostitutiva – 8%, ovvero 10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti, e 13% sulle riserve in sospensione annullate – va versata per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per il residuo 40% entro il 30 novembre 2026. Sul fronte delle imposte indirette, il comma 39 dispone che, per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Nessuna agevolazione è invece prevista ai fini IVA, che resta soggetta alle regole ordinarie e non è assorbita dall’imposta sostitutiva.

L’atto di assegnazione, assimilato a una cessione, va registrato nei 30 giorni ex art. 13, D.P.R. n. 131/1986, e sconterà imposta proporzionale solo ove non trovi applicazione il principio di alternatività IVA-registro di cui all’art. 40 del medesimo Testo Unico. La riduzione opera quindi solo sulle operazioni esenti (art. 10, comma 1, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. n. 633/1972) o fuori campo IVA – tipicamente immobili acquistati da privati, ante 1973 o con IVA non detratta – mentre nelle assegnazioni imponibili IVA il registro resta fisso a 200 euro; il quadro di sintesi è riportato nella tabella.

Bene assegnato o ceduto e regime IVA Registro ordinario Registro agevolato Ipo. + cat. ordinarie Ipo. + cat. agevolate
Abitativo – esente o fuori campo IVA 9% 4,5% 50 + 50 € 50 + 50 €
Abitativo – socio con requisiti prima casa 2% 1% 50 + 50 € 50 + 50 €
Strumentale per natura – imponibile IVA per obbligo o per opzione 200 € 200 € 3% + 1% 200 + 200 €
Strumentale per natura – esente ex art. 10, n. 8-ter 200 € 200 € 3% + 1% 200 + 200 €
Strumentale per natura – fuori campo IVA 4% 2% 3% + 1% 200 + 200 €
Terreno non agricolo – fuori campo IVA 9% 4,5% 50 + 50 € 50 + 50 €
Terreno agricolo a soggetto non CD/IAP 15% 7,5% 50 + 50 € 50 + 50 €
Due precisazioni sono decisive in sede di quantificazione:

la riduzione alla metà opera «esclusivamente sulle aliquote», non sull’imposta minima, che resta dovuta nella misura ordinaria di 1.000 euro prevista dall’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011; il beneficio si annulla quindi sui trasferimenti di valore contenuto;
per abitazioni e terreni le ipocatastali sono già dovute, dal 1° gennaio 2014, nella misura fissa di 50 euro ciascuna, cosicché la previsione sulla misura fissa non aggiunge nulla.
La fattispecie di maggiore interesse pratico è quella del fabbricato strumentale per natura (categorie A/10, B, C, D, E) non utilizzato direttamente nell’attività – tipicamente locato a terzi. Qui l’assegnazione è esente ex art. 10, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/1972, oppure imponibile IVA, per obbligo se l’immobile è stato ultimato da non oltre 5 anni o per opzione negli altri casi. In entrambi i casi, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro ai sensi dell’art. 4, lett. d), n. 1) e 2), Tariffa, Parte I, TUR: la riduzione alla metà, riferita alle sole aliquote proporzionali, resta quindi priva di effetti. Il vantaggio si sposta interamente sulle imposte ipotecaria e catastale, che per i fabbricati strumentali sono ordinariamente dovute nella misura proporzionale del 3% e dell’1% (art. 1-bis, Tariffa, e art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 347/1990), sia in regime di esenzione sia in regime di imponibilità, e che per effetto del comma 39 scendono a 200 euro ciascuna: il carico delle imposte d’atto si attesta così su 600 euro complessivi, oltre a bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali catastali. Il risparmio cresce quindi col valore dell’immobile ed è, nella pratica, il beneficio indiretto più rilevante del regime.

La base imponibile del registro è costituita, in linea di principio, dal valore normale del bene secondo gli artt. 43 e 51, TUR. Se tuttavia la società opta, ai fini dell’imposta sostitutiva, per la determinazione del valore normale in misura pari al valore catastale – rendita moltiplicata per i coefficienti di cui all’art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986 – tale scelta si riflette automaticamente anche sulla base imponibile dell’imposta di registro; l’opzione non è però esercitabile in via autonoma ai soli fini del registro, né è possibile differenziare le 2 basi imponibili. Resta ferma, in capo al socio assegnatario, la facoltà di invocare il regime del prezzo-valore ex art. 1, comma 497, Legge n. 266/2005, al ricorrere dei consueti requisiti (immobile abitativo, persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, richiesta resa in atto).

Per la trasformazione in società semplice il beneficio sulle imposte indirette è, a ben vedere, solo apparente. L’atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), Tariffa, Parte I, TUR, e, poiché la trasformazione non comporta trasferimento di beni da un soggetto a un altro, le ipocatastali sono dovute in misura fissa (200 euro ciascuna) «indipendentemente» dall’accesso al regime agevolato. La convenienza dell’operazione va dunque misurata sul solo versante dell’imposta sostitutiva e della successiva gestione dell’immobile in regime non imprenditoriale.

Indirizzo

Contrada Difesa, Via Palermo N. 4
Caraffa Di Catanzaro
88050

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
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Giovedì 09:00 - 13:00
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