03/10/2026
SOCIETÀ A RISTRETTA BASE: PRESUNZIONE OPERANTE SOLO PER I COSTI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI
Il D.Lgs 148/2026 ha circoscritto la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base ai ricavi occultati e ai costi inesistenti. Tuttavia, pur in assenza di una specifica normativa in tal senso, il riferimento dovrebbe riguardare, in particolare, l’inesistenza oggettiva, superando la criticità delle riprese fondate su costi realmente sostenuti ma fiscalmente indeducibili, che non generano alcuna maggiore ricchezza distribuibile ai soci
È noto l’intervento del “Decreto Omnibus” (D.Lgs 148/2026) su uno dei meccanismi accertativi storicamente più discussi in materia di società di capitali a ristretta base partecipativa: la presunzione secondo cui i maggiori utili accertati in capo alla società sarebbero stati distribuiti ai soci. Una costruzione nata essenzialmente in sede giurisprudenziale recentemente recepita dal legislatore, ma entro un perimetro più circoscritto rispetto a quello progressivamente delineato dalla Suprema Corte in passato.
Il meccanismo è noto e tale per cui, quando l’Amministrazione finanziaria accerta redditi non dichiarati nei confronti di una società caratterizzata da un numero limitato di soci, può presumere che le maggiori disponibilità siano state attribuite ai partecipanti; alla base vi è l’idea che la ristrettezza della compagine favorisca una conoscenza reciproca degli affari sociali e renda plausibile la distribuzione degli utili extracontabili.
La nuova disciplina consolida legislativamente questa impostazione, mantenendo comunque la possibilità per il socio di fornire la prova contraria, in quanto quest’ultimo potrà comunque dimostrare, ad esempio, che le somme:
sono rimaste nella disponibilità della società,
sono state accantonate o reinvestite,
oppure, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, valorizzare la propria effettiva estraneità alla gestione.
La novità maggiormente significativa riguarda però l’origine del maggior reddito societario sul quale può innestarsi la presunzione. Il Decreto Omnibus individua infatti due situazioni: l’esistenza di componenti positivi non contabilizzati e la contestazione di costi inesistenti, con una delimitazione che assume particolare importanza rispetto ai recuperi fondati sulla semplice indeducibilità di costi effettivamente sostenuti.
Il riferimento ai costi inesistenti deve riguardare l’inesistenza oggettiva
È proprio la nozione di “costi inesistenti” a richiedere particolare attenzione: si ritiene che, a rigore, il riferimento debba essere interpretato come rivolto alle (sole) ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione – ossia ai casi nei quali il costo contabilizzato non corrisponda a un acquisto o a una prestazione realmente effettuati.
La ragione è strettamente collegata alla funzione stessa della presunzione. Se una società contabilizza un costo per un’operazione mai avvenuta, il componente negativo fittizio può avere occultato una disponibilità finanziaria rimasta nella società o comunque sottratta alla rappresentazione contabile; in simile situazione può avere una propria coerenza logica interrogarsi sulla possibile attribuzione di quella ricchezza ai soci.
La conclusione è profondamente diversa quando l’operazione economica è realmente avvenuta e il costo è stato effettivamente sostenuto, ma ne viene contestata la deducibilità fiscale. È il caso ad esempio di una spesa ritenuta non inerente, imputata a un periodo d’imposta diverso da quello corretto oppure non deducibile per una specifica disposizione fiscale. In queste situazioni il recupero produce certamente un maggiore imponibile fiscale, ma non genera per questo una maggiore disponibilità economica suscettibile di essere distribuita ai soci (il denaro è infatti già uscito dal patrimonio della società per sostenere il costo).
Proprio qui emergeva una delle principali storture dell’impostazione seguita in passato. Dal semplice incremento del reddito imponibile conseguente alla ripresa di un costo indeducibile si finiva per desumere l’esistenza di un utile extracontabile distribuibile, nonostante quella ricchezza, sul piano economico, non esistesse più.
L’inesistenza soggettiva e i rischi di distorsione
Questa considerazione induce a ritenere che la nuova disposizione debba essere letta con particolare cautela anche rispetto alle operazioni soggettivamente inesistenti. In questa ipotesi il problema riguarda infatti l’identità del soggetto che ha effettuato la cessione o la prestazione, mentre l’operazione nella sua materialità può essere realmente avvenuta e il relativo esborso effettivamente sostenuto; estendere automaticamente la nozione di costo inesistente anche a queste fattispecie rischierebbe quindi di far rientrare dalla finestra proprio ciò che il legislatore sembra avere voluto fare uscire dalla porta.
Se il bene è stato acquistato o il servizio è stato concretamente ricevuto e pagato, la ripresa fiscale non dimostra di per sé la formazione di una provvista extracontabile successivamente distribuibile ai soci. In assenza di ulteriori elementi, verrebbe meno quel collegamento economico che giustifica la presunzione.
La lettura restrittiva appare quindi maggiormente coerente con la ratio dell’intervento: ricavi occultati e costi oggettivamente inesistenti hanno in comune la possibile esistenza di ricchezza sottratta alla rappresentazione fiscale. I costi effettivamente sostenuti, anche quando fiscalmente contestabili, non presentano necessariamente la stessa caratteristica.
Superata la stortura delle riprese sui costi indeducibili
La modifica va così esattamente nella direzione auspicata da tempo sul piano sistematico: la presunzione di distribuzione dovrebbe colpire situazioni nelle quali il maggior imponibile accertato rappresenta anche una concreta disponibilità economica potenzialmente attribuibile ai soci, e non ogni rettifica capace di aumentare aritmeticamente il reddito fiscale della società.
Si pensi a una società che abbia ricavi dichiarati per un milione di euro e costi effettivamente sostenuti per 800.000 euro. Se 100.000 euro di questi ultimi vengono considerati indeducibili, il reddito imponibile aumenta, ma non compaiono magicamente 100.000 euro nelle casse sociali, in quanto le somme sono state realmente spese. Presumerne la successiva distribuzione ai soci significa confondere il maggiore imponibile fiscale con un maggiore utile economicamente disponibile.
Ben diversa è l’ipotesi di una fattura per 100.000 euro relativa a una prestazione mai eseguita, laddove il costo è soltanto apparente e la contestazione può effettivamente evidenziare una disponibilità extracontabile della quale occorre ricostruire la destinazione. È precisamente questa distinzione a dare significato alla nuova disciplina: se qualsiasi contestazione riconducibile, in senso lato, all’inesistenza fosse sufficiente ad attivare la presunzione, la limitazione introdotta dal Decreto Omnibus perderebbe gran parte della propria portata innovativa.
Resta inoltre confermato che gli utili presuntivamente attribuiti ai soci devono essere trattati secondo il regime fiscale proprio dei dividendi, mentre potranno rendersi necessari ulteriori chiarimenti sulle concrete modalità applicative della tassazione.