17/09/2026
Con sette ordinanze gemelle, tutte pubblicate oggi 16 settembre (nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383), la sezione lavoro della Corte di cassazione ha affermato, in termini pressoché identici, che il socio di srl iscritto alla gestione artigiani o commercianti deve contribuire soltanto sulla quota di reddito d’impresa a lui imputata ai fini Irpef, restando esclusi dalla base imponibile gli utili accantonati a riserva e non distribuiti.
In assenza di percezione o di opzione per la trasparenza, il reddito resta della società e non concorre alla base imponibile contributiva del socio, quale che sia la sua quota di partecipazione o il ruolo rivestito, e ciò quand’anche si tratti di socio lavoratore (è il caso della sentenza n. 25383), privo di potere decisionale circa la destinazione degli utili. Un’interpretazione dell’inciso “denunciati” come sinonimo di redditi in astratto “conseguibili” si risolverebbe, per la Corte, in una vera e propria interpretatio abrogans della norma, oltre che in un contrasto con la riserva di legge dell’articolo 23 della Costituzione.
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Direttore Dario Deotto